● Fonti di riferimento
c.c.n.l. 28 marzo 2008
ipotesi di accordo 30 maggio 2011 rinnovo
● Parti stipulanti
ASSOGRAFICA, AIE, ANES e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
● Decorrenza e durata
1° luglio 2011 – 31 marzo 2013
● Campo di applicazione
Aziende grafiche e affini, aziende editoriali, anche multimediali, comreso ad esempio:
- la progettazione grafica;
- l'insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per il prodotto finito;
- le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
- la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
- l'allestimento degli stampati;
- la legatoria;
- l'editoria di libri;
- l'editoria di periodici;
- l'editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
- l'editoria elettronica e multimediale;
- la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione, archiviazione o conservazione dei dati o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su Internet;
- l'informazione e/o assistenza on line per la clientela.
Astucci pieghevoli e imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggio nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente allo specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
Livello |
Qualifica |
Declaratorie contrattuali |
Q |
Quadri |
Lavoratori che con un superiore grado di responsabilità e capacità gestionale, organizzativa e professionale svolgano con ampia attribuzione di autonomia decisionale funzioni di centrale rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di impresa. |
AS |
Impiegati con funzioni direttive |
Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti indicati nella declaratoria del livello A, abbiano le responsabilità del coordinamento di servizi di rilevante complessità, di strutture o di aree produttive fondamentali articolate in più unità operative; ovvero lavoratori che svolgono, anche singolarmente, attività di fondamentale importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali coordinando sotto il profilo gerarchico o funzionale rilevanti risorse aziendali. |
A |
Impiegati con funzioni direttive |
Lavoratori che esplichino funzioni direttive caratterizzate da discrezionalità di poteri o di equivalente contenuto professionale, con facoltà di iniziativa ed autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali loro impartite e con responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. |
B1 S |
Mansioni specifiche |
Lavoratori che svolgono le attività descritte nei profili elencati: - impiegato grafico di redazione di periodici anche on-line e/o di prodotti web ovunque ubicato che su indicazione del giornalista collabora stabilmente alla realizzazione, anche di elevato contenuto progettuale e con apporti propositivi, della fase di videoimpaginazione nell'ambito delle caratteristiche e potenzialità del sistema editoriale; - capo macchina rotativa rotocalco periodici che operi su macchine di nuova generazione (oltre cm 338 formato carta a 8 elementi e oltre con velocità minima di 15 metri al secondo) provviste di sistemi elettronici e informatici di gestione e di controllo del processo e dell'output produttivo. |
B1 |
Impiegati di concetto, operai specializzati |
Lavoratori che guidino, coordinino e controllino in condizioni di autonomia decisionale e operativa un reparto di lavorazione, anche se riferito ad un solo turno; ovvero lavoratori che, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, svolgano mansioni di elevato contenuto professionale con facoltà di scelta, autonomia operativa e responsabilità dei risultati; ovvero che esplichino, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di più mansioni, funzioni di concetto di maggiore complessità rispetto a quelle indicate nel livello B/2; ovvero lavoratori che oltre a possedere le caratteristiche indicate nella 2ª, 3ª e 4ª fattispecie della declaratoria del livello B/2 siano addetti alle macchine, agli impianti e alle mansioni specificati nei profili operai. |
B2 |
Impiegati di concetto, operai specializzati |
Lavoratori che, nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica, esplichino funzioni di concetto con autonomia decisionale e operativa nei limiti delle loro attribuzioni; ovvero abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità e di elevato contenuto tecnologico; ovvero siano adibiti a lavorazioni che per complessità e concettualità richiedano elevate capacità e rilevanti conoscenze tecniche e professionali; ovvero siano addetti con piena autonomia e responsabilità a sistemi o linee complesse di preparazione del testo, dell'immagine e delle forme stampanti (sistemi complessi di fotocomposizione, linee di scansione automatizzate o altri sistemi comunque integrati); ovvero lavoratori anche complementari che, avendo accresciuto ed integrato la propria professionalità e specializzazione attraverso conoscenze complete di una intera fase produttiva di rilevante complessità, svolgano in piena autonomia e con responsabilità dei risultati qualsiasi operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata. |
B3 |
Impiegati, operai specializzati |
Lavoratori che abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina la cui complessità ed il cui contenuto tecnologico richiedano un livello professionale superiore alla specializzazione; ovvero lavoratori anche complementari che, avendo accresciuto ed integrato la propria professionalità e specializzazione attraverso conoscenze complete di una intera fase produttiva, svolgano in piena autonomia e con responsabilità dei risultati qualsiasi operazione che rientri nella fase di lavorazione considerata; ovvero livello di ingresso per lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa e tecnica siano destinati ad una attestazione al livello superiore una volta acquisita l'autonomia decisionale. |
C1 |
Impiegati d'ordine e operai specializzati |
Lavoratori che, provenienti da diversi livelli della qualificazione, svolgano mansioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione; ovvero lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino, a fronte di una accresciuta professionalità e per effetto di una ricomposizione di più mansioni, funzioni d'ordine di maggiore complessità rispetto a quelle indicate nel livello C/2. |
C2 |
Impiegati d'ordine e operai specializzati |
Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni d'ordine; ovvero lavoratori che svolgano mansioni per le quali sono richieste specifiche capacità tecniche ed adeguata esperienza. |
D1 |
Impiegati d'ordine |
Lavoratori che provenienti dai precedenti livelli professionali svolgono mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione. |
D2 |
Impiegati d'ordine e operai qualificati |
Lavoratori addetti a servizi o uffici amministrativi o tecnici che svolgono mansioni per le quali è richiesta una generica preparazione ed esperienza; ovvero lavoratori che addetti ai vari rami delle lavorazioni o ai servizi svolgono mansioni per le quali è richiesta la qualificazione professionale. |
E |
Operai comuni |
Lavoratori addetti a lavori o servizi di manovalanza comune. |
Laureati e diplomati
Il laureato, impiegato in mansioni inerenti il titolo di studio e con autonomia operativa, inquadrato in B3 dopo 1 anno, ottenuta l'autonomia decisionale, acquisisce il livello B2; il diplomato, svolgente mansioni inerenti la propria qualificazione professionale e con autonomia operativa, inquadrato in B3 dopo 2 anni, ottenuta l'autonomia decisionale, acquisisce il livello B2.
Iter professionale
Impiegati
Gli impiegati dopo 1 anno di permanenza in D/2 sono assegnati alla C/2; per i seguenti profili la permanenza in C/2 è di due anni e l'attestazione finale è in C/1: l'impiegato addetto all'ufficio contabilità/amministrazione con autonomia operativa; il magazziniere che ha la responsabilità del magazzino e che contabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico; l'addetto a mansioni di segreteria o che svolge lavori semplici di ufficio; il preparatore di commissioni, ossia colui che essendo a perfetta conoscenza del catalogo editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni dei clienti (nelle aziende editoriali).
Operai
Al termine del periodo di apprendistato o di tirocinio o di inserimento oppure in caso di assunzioni di operai privi di esperienze precedenti nelle mansioni assegnate l'operaio è inquadrato nel livello D2; dopo un anno di permanenza acquisisce il diritto al passaggio al livello D/1 e dopo altri due anni acquisisce il diritto all'inquadramento previsto per la sua specializzazione.
Nei casi in cui non sia possibile effettuare l'apprendistato la qualificazione professionale può essere acquisita mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, di cui 1 anno con retribuzione rapportata al livello parametrale del Gruppo E della classificazione unica, al termine del quale il tirocinante viene inserito, come l'apprendista, nell'iter professionale previsto per la sua specializzazione.
Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva trascorso un mese, se operaio, e tre mesi, se impiegato, nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
□ Retribuzione mensile
· Divisore orario: 173, operai; 170, impiegati; 156 per l'orario collegato al turno notturno · Divisore giornaliero: 26 · Elementi della retribuzione mensile: minimo, contingenza, e.d.r. confederale, scatti di anzianità · Superminimi individuali e/o collettivi attribuiti dal 1/9/2011: sono assorbibili nei futuri aumenti contrattuali solo in presenza di una clausola espressa di assorbibilità. · Quadri: la retribuzione annua, comprensiva quindi di superminimi, premi e altri emolumenti comunque denominati, non può essere inferiore a un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%. Nel caso di retribuzioni inferiori, la differenza va corrisposta nel mese di dicembre a titolo di "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo". |
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Quadri - Impiegati - Operai |
|||||
Livelli |
Minimo 1/7/2011 |
Minimo 1/1/2012 |
Minimo 1/1/2013 |
Contingenza |
E.d.r. |
Q |
1.669,60 |
1.728,24 |
1.779,55 |
539,99 |
10,33 |
AS |
1.661,54 |
1.719,90 |
1.770,96 |
539,99 |
10,33 |
A |
1.402,97 |
1.452,25 |
1.495,37 |
533,19 |
10,33 |
B1S |
1.349,92 |
1.397,33 |
1.438,82 |
530,40 |
10,33 |
B1 |
1.309,62 |
1.355,62 |
1.395,87 |
530,40 |
10,33 |
B2 |
1.227,01 |
1.270,11 |
1.307,82 |
528,03 |
10,33 |
B3 |
1.139,03 |
1.179,04 |
1.214,05 |
525,47 |
10,33 |
C1 |
1.051,73 |
1.088,67 |
1.120,99 |
523,01 |
10,33 |
C2 |
928,15 |
960,75 |
989,28 |
519,63 |
10,33 |
D1 |
840,17 |
869,68 |
895,50 |
517,35 |
10,33 |
D2 |
764,28 |
791,13 |
814,61 |
515,40 |
10,33 |
E |
671,60 |
695,19 |
715,83 |
512,87 |
10,33 |
Scatti di anzianità
Maturazione: 5 scatti biennali.
Per i lavoratori inseriti nell'iter professionale la maturazione degli scatti inizia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iter stesso viene completato.
Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.
Passaggio di livello: il lavoratore mantiene l'importo degli scatti già maturati, rivalutato, e ha diritto a maturare ulteriori scatti fino a raggiungere l'importo complessivo massimo suindicato.
Importi: liv. Q e A: € 16,01; liv. B1: € 14,46; liv. B2: € 13,94; liv. B3: € 13,43; liv. C1: € 12,91; liv. C2: € 12,39; liv. D1: € 11,88; liv. D2: € 11,36; liv. E: € 10,33
Indennità
Indennità di cassa: spetta agli impiegati normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 7% di minimo e contingenza.
Indennità di disagiata sede: spetta ai lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi lontani da centri abitati e non collegati con mezzi pubblici; l'importo è concordato tra le parti.
Altre indennità: il ccnl prevede specifiche maggiorazioni per gli addetti alla bronzatura, alle carte valori, alla stampa di periodici, nonché l'erogazione di importi congelati al personale con specifiche mansioni già in servizio al 29 maggio 1983.
□ Arretrati e una tantum
L'una tantum, non utile ai fini del tfr né di altri istituti contrattuali, va erogata ai lavoratori in forza al 30 maggio 2011 per il 50% con le competenze di luglio 2011; per il restante 50% con le competenze di febbraio 2012, nelle seguenti misure: Q: 581,59; AS: 529,02; A: 446,70; B1S: 429,80; B1: 416,97; B2: 390,67; B3: 362,661; C1: 334,86; C2: 295,52; D1: 267,50; D2: 243,34; E: 213,83.
□ Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: in occasione del Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo
Misura: 26/26 per gli impiegati con anzianità fino a 5 anni, 30/26 per gli impiegati con anzianità oltre 5 anni, 173 ore per gli operai e per gli apprendisti (assunti dal 30/5/2011) con anzianità fino a 5 anni e di 200 ore per gli operai con anzianità oltre 5 anni.
Le 27 ore eccedenti le 173 e gli importi eccedenti la mensilità possono essere gestite in sede aziendale con accordo sindacale. In tal caso detti importi non sono utili ai fini del calcolo del TFR.
Per i lavoratori assunti prima del 30/05/2011 la misura è di 200 ore e 30/26 anche per le anzianità inferiori a 5 anni.
Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
Premio di risultato
È determinato annualmente in relazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Alle aziende che sottoscrivono il Pdr non si applica l’Egr.
Elemento di garanzia retributiva
Dal 2012 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno nelle aziende che non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che nei precedenti tre anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma di c.c.n.l., compete con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL. L’importo non computabile ai fini del TFR.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
□ Prova
Qualifiche |
Gruppi |
Durata ordinaria |
Proroga consensuale |
Impiegati |
A |
4 mesi |
2 mesi |
B, C |
2 mesi |
1 mesi |
|
Operai |
tutti |
2 mesi |
1 mese |
Apprendistato L. n. 25/1955: |
non specificato |
||
Apprendistato professionalizzante: |
come i qualificati |
□ Orario di lavoro
Orario settimanale
40 ore. È possibile realizzare l'orario settimanale con diverse distribuzioni/articolazioni previo accordo con la RSU
Turnisti
Le turnazioni possono comprendere la domenica prevedendo per i singoli lavoratori un giorno di riposo compensativo.
E' prevista una disciplina diversa a seconda che si tratti di lavoratori su due o tre turni o di turni avvicendati.
Lavoratori 2 turni: orario settimanale, 40 ore; per il 1º ed il 2º turno spetta una maggiorazione del 6% calcolata su minimo e contingenza (la maggiorazione non spetta per il 1º turno con interruzione meridiana). Se il 2º turno termina dopo le 23 ed entro le 24, per l'ora compresa tra le 23 e le 24 spetta una maggiorazione del 30% (calcolata come sopra).
Lavoratori su 3 turni: orario settimanale, 40 ore per il 1° e il 2° turno, 36 ore per il 3° turno; le maggiorazioni per il 1° e il 2° turno sono come quelle dei lavoratori 2 turni; per il 3° turno è pari al 25% (26%, dal 1° luglio 2009).
Turni avvicendati: orario di lavoro, 40 ore per il 1° e il 2° turno, 36 ore per il 3° turno.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale.
Flessibilità
Quando l’azienda ricorre al regime di flessibilità, l’orario settimanale non può superare il limite di 48 ore. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari o turni diurni è corrisposta una maggiorazione del 10%; per le ore prestate in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non è prevista l'attività lavorativa la maggiorazione sale al 20%.
Flessibilità tempestiva
Per improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro, la direzione aziendale, previa comunicazione alla RSU, può disporre per l’intera azienda per reparti o per unità produttive la variazione del normale orario di lavoro nel periodo interessato entro i limiti massimi di 10 ore giornaliere e di 48 ore settimanali con un preavviso mimino di due giorni.
La variazione di orario può essere attivata direttamente dalla azienda per un numero complessivo di 64 ore annue pro capite e le modalità di utilizzo possono prevedere contestualmente il ricorso alla flessibilità positiva e alla flessibilità negativa.
Il riequilibrio tra flessibilità “alta” e “bassa”, salvo diversi accordi con la RSU, deve essere realizzato non oltre 3 mesi da ciascun utilizzo dell’istituto.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni diurni compete una maggiorazione del 35% sulla retribuzione oraria, mentre per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in orari o turni notturni o in giornate nelle quali non è prevista l’attività lavorativa compete una maggiorazione del 45%. In caso di mancato recupero le ore effettuate come flessibilità positiva saranno retribuite come ore straordinarie con una maggiorazione superiore del 5% a quella dello straordinario spettante e con assorbimento della maggiorazione corrisposta a titolo di flessibilità.
□ Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare:
- operai: sulla quota oraria, calcolata dividendo la retribuzione mensile per 173
- impiegati: sulla quota oraria, calcolata dividendo la retribuzione mensile per 170 (156 per l'orario collegato al turno notturno)
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
|
- diurno |
35% |
- non collegato con l'orario normale diurno (min. 2 ore) |
35% |
- non collegato con l'orario normale notturno (min. 3 ore) |
60% |
b) notturno |
60% |
c) festivo |
60% |
In caso di esigenze indifferibili di durata temporanea, cioè per il completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all'azienda, per la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale, per l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative può essere richiesto lavoro straordinario nel limite di 70 ore annue pro capite.
Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 5.
Per i turnisti, ai fini dell'applicazione della maggiorazione, il lavoro notturno coincide con quello del 3° turno.
Per i lavoratori discontinui le prestazioni effettuate oltre la 40a e fino alla 48a ora settimanale sono compensate con quote orarie della retribuzione normale maggiorate del 25%, quelle ulteriori come lavoro straordinario. Ai discontinui inseriti in turni avvicendati spetta una maggiorazione del 6% su minimo e contingenza, mentre a quelli non compresi in turni avvicendati che prestano normalmente servizio notturno spetta una maggiorazione del 24% .
Per i guardiani, custodi e portieri la prestazione domenicale è compensata con una maggiorazione del 15%.
Specifiche maggiorazioni sono stabilite per i lavoratori addetti alla stampa di periodici.
□ Ferie e permessi annui
Ferie
27 giorni lavorativi (per gli impiegati del settore cartotecnico con oltre 15 anni di anzianità, 30 giorni). Per i lavoratori addetti alla stampa di periodici sono previste maggiori durate.
Una settimana di ferie corrisponde a 6 gg. lavorativi; se l’orario settimanale è distribuito su 5 gg. si utilizza il coefficiente 1,2.
Festività soppresse
4 giornate di permesso retribuito.
Riduzione orario di lavoro (ROL)
E' stabilita in :
- giornalieri e turnisti su 2 turni: 66 ore e 40 minuti annui
- turnisti su 3 turni: 40 ore annue
- turni avvicendati: 40 ore annue e 4 giornate.
Una specifica disciplina è prevista per gli addetti alla stampa di periodici.
□ Assenze
Malattia
Dal 1/7/2011 i periodi di assenza non superiori a 3 giorni vengono computati in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto e del trattamento economico. Sono fatti salvi i primi 4 eventi.
Ai fini del conteggio del periodo massimo di trattamento economico si considerano le assenze effettuate dal 1°/01/2010 senza effettuare recuperi sulle eventuali somme già corrisposte.
Impiegati
- comporto: 12 mesi, nel caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco di 36 mesi.
- trattamento economico (a carico azienda): primi 6 mesi, 100%; successivi 6 mesi, 50%
Operai
- comporto: come sopra
- trattamento economico complessivo: dal 1° al 180° giorno, 100%; successivi 6 mesi, 50%. Il trattamento aggiuntivo opera esclusivamente per i periodi, all’interno dei 6 mesi successivi al primo semestre, non coperti dall’intervento economico dell’INPS.
Apprendistato professionalizzante
- comporto: come sopra
- trattamento economico: fino al 180° giorno, 100%
Infortunio sul lavoro
Impiegati
- comporto: fino a guarigione clinica o fino a quando l’Inail corrisponde l’indennità
- trattamento economico: 100% dal giorno dell'infortunio fino alla scadenza del periodo di comporto
Operai:
- comporto: come sopra
- trattamento economico: come sopra
Apprendisti
- comporto: come sopra
- trattamento economico: come sopra
Maternità
100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi
Congedi per la formazione
Nel caso di utilizzo non può assentarsi contemporaneamente più dell'1% della forza occupata in ciascuna unità produttiva; nelle aziende con oltre 50 dipendenti deve essere comunque consentito un permesso all'anno a questo titolo.
Diritto allo studio
Sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno purché le ore di frequenza ai corsi siano almeno il doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione a tali corsi non possono superare il 2,50% della forza occupata.
Lavoratori studenti
Ai lavoratori studenti spetta una settimana di calendario retribuita e una non retribuita all'anno per la preparazione degli esami.
□ Lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è ammesso nel limite del 20% dell'orario annuo concordato; per le ore supplementari spetta una maggiorazione del 20% se svolte nei limiti dell'orario normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno; le ore prestate oltre tale limite sono retribuite con le maggiorazioni previste dal ccnl per il lavoro straordinario, festivo e notturno.
Clausole elastiche o flessibili
In presenza di clausole elastiche nel contratto individuale, l'azienda può esercitare lo ius variandi dando un preavviso di almeno 10 giorni. Le prestazioni così effettuate danno diritto ad una maggiorazione del 10%. Per le clausole flessibili, il preavviso è di una settimana, la maggiorazione del 10%.
□ Contratto a tempo determinato
Avvio di nuove attività
Per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva, incrementabile nelle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno.
Limiti quantitativi
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 16% (elevabile al 20% in situazioni particolari e previo accordo con le r.s.u.) in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
- per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti;
- per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione di impresa;
- per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
- per copertura di necessità straordinarie connesse all'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Sono comunque consentite 5 assunzioni a termine.
Tredicesima mensilità
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per motivi sostitutivi dopo il 1° luglio 2011 mantengono il diritto alla gratifica natalizia o 13a mensilità nella misura rispettivamente di 200 ore o 30/26 qualora abbiano già intrattenuto con la stessa azienda due rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ultimo biennio sempre per le medesime causali.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Conservazione del posto: massimo 1/4 della durata del contratto e fino alla scadenza del termine apposta al contratto.
Trattamento economico: l'integrazione a carico dell'azienda cessa con l'esaurimento del periodo di conservazione del posto e/o con il cessare dell'indennità economica da parte dell'INPS.
□ Apprendistato professionalizzante
Durata massima
- 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo C;
- 4 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo B;
- 5 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione è nel gruppo A e in Q.
Le durate sono ridotte di 6 mesi per gli apprendisti destinati a qualifiche il cui livello di attestazione finale nei gruppi Q, A, o B se in possesso di diploma o laurea breve coerente e di 1 anno se in possesso di laurea, sempre che sia coerente.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse mansioni.
Inquadramento e retribuzione
Professionalità per le quali è previsto l'iter automatico: livello E per il primo anno e livello D/2 per gli anni successivi.
Professionalità per le quali non è previsto l'iter automatico: due livelli inferiori al livello di attestazione; dopo l'assunzione l'ex apprendista verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione.
□ Contratto di inserimento
Inquadramento
2 livelli inferiore rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. In caso di mansioni che nella fase iniziale del rapporto prevedano una progressione automatica di carriera, l'inquadramento iniziale è il livello E per 9 mesi; successivamente l'inquadramento è il livello D/2.
Reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto aziendale, 1 livello inferiore a quello previsto dalla classificazione professionale unica
Durata
18 mesi,
Soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico: durata massima 36 mesi.
Soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di reinserimento: non superiore a 12 mesi.
□ Lavoro a domicilio
Compenso per ferie, festività e gratifica natalizia
E' corrisposto nella misura del 18% della retribuzione.
Indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto
6% della retribuzione;
Retribuzione
Deve comunque consentire al lavoratore nell'ambito delle otto ore giornaliere un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista per i lavoratori interni della stessa categoria.
Divieto di lavoro a domicilio
I lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, devono essere svolti all'interno dell'azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il c.c.n.l. grafici ed editoriali.
□ Somministrazione di lavoro
Limiti
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 16% (elevabile al 20% in situazioni particolari e previo accordo con le r.s.u.) in media annua dei lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, i contratti a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario od occasionale;
- per operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria degli impianti;
- per copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione di impresa;
- per sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
- per copertura di necessità straordinarie connesse all'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Sono comunque consentiti 5 contratti di somministrazione.
□ Lavoro stagionale
Vengono considerate stagionali le attività di: stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione, gestione degli ordini e delle rese dei libri e dei saggi scolastici e manuali universitari; stampa, legatoria, magazzinaggio, gestione degli ordini e delle rese dei libri strenna e dei libri in genere nei tradizionali picchi distributivi e nelle campagne nazionali di promozione del libro e della lettura; attività logistiche ed organizzative connesse alla partecipazione a fiere nazionali ed internazionali del settore editoriale; attività di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione dei cataloghi con carattere di stagionalità; attività di stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione delle agende e dei calendari.
Tredicesima mensilità
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dopo il 1° luglio 2011 per una delle attività considerate stagionali maturano il diritto alla gratifica natalizia o tredicesima mensilità nella misura di 200 ore o 30/26 dopo 36 mesi di servizio.
□ Lavoro intermittente
Non disciplinato
□ Telelavoro
Le modalità applicative del c.c.n.l. ai telelavoratori subordinati sono concordate in sede aziendale tra direzione e r.s.u..
Sempre in sede aziendale sono definite le modalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.
Per quanto non previsto il c.c.n.l. rinvia all'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004.
□ Lavoro ripartito
Non disciplinato.
□ Estinzione del rapporto
Preavviso
Qualifiche |
Gruppi |
Anzianità di servizio |
Durata |
Impiegati |
A |
fino a 5 anni |
2 mesi e ½ |
da 5 a 10 anni |
3 mesi e ½ |
||
oltre 10 anni |
4 mesi e ½ |
||
B |
fino a 5 anni |
1 mese e ½ |
|
da 5 a 10 anni |
2 mesi |
||
oltre 10 anni |
2 mesi e ½ |
||
C, D |
fino a 5 anni |
1 mese |
|
da 5 a 10 anni |
1 mese e ½ |
||
oltre 10 anni |
2 mesi |
||
Operai |
tutti |
fino a 10 anni |
2 settimane |
tutti |
oltre 10 anni |
3 settimane |
Il preavviso ha la stessa durata sia in caso di licenziamento che di dimissioni.
Trattamento di fine rapporto
Il ccnl richiama la disciplina di legge in materia, escludendo espressamente dalla base di calcolo del t.f.r. eventuali compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario.