CCNL dirigenti agricoltura

 
CCNL dei dirigenti delle imprese agricole, scheda di sintesi relativa agli aspetti della retribuzione ed alla disciplina del rapporto di lavoro
 

Fonti

c.c.n.l. 25 febbraio 2009

c.c.n.l. 8 luglio 2013

accordo 14 luglio 2011 biennio economico

accordo 8 luglio 2013 rinnovo

accordo 4 novembre 2015 rinnovo

accordo 19 ottobre 2017 rinnovo

verbale 22 maggio 2019 rinnovo biennio economico

Parti stipulanti

Confagricoltura e Dir-Agri, Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole (CIDA)

Decorrenza e durata

1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020

Campo di applicazione

Dirigenti di imprese che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato.

Il c.c.n.l. si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- le aziende ad ordinamento produttivo misto;

- le aziende ortofrutticole;

- le aziende oleicole;

- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;

- le aziende vitivinicole;

- le aziende funghicole;

- le aziende casearie;

- le aziende tabacchicole;

- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;

- le aziende faunistico-venatorie;

- le aziende agrituristiche;

- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.

Sono florovivaistiche le aziende:

1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;

2) produttrici di piante ornamentali da serra;

3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;

4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

Retribuzione mensile

 

La retribuzione mensile è corrisposta per 14 mensilità ed è stabilita nei seguenti importi minimi:

dal 1.1.2010, € 3.515,00

dal 1.6.2011, € 3.655,00

dal 1.1.2012, € 3.725,00

dal 1.1.2013, € 3.875,00

dal 1.1.2014, € 3.945,00

dal 1.11.2015, € 4.075,00

dal 1.1.2016, € 4.135,00

dal 1.11.2017, € 4.250,00

dal 1.7.2019, € 4.380,00

 

Se è fornito l'alloggio, l'azienda detrae dai suddetti importi € 15,00 mensili.

 

Scatti di anzianità

Maturazione: 12 scatti biennali

Importo: € 73,00 mensili

L’aumento decorre dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio. Gli scatti maturati presso la stessa azienda con mansioni impiegatizie (se non c'è stata novazione del rapporto), sono rivalutati.

 

 Indennità

 

Indennità mezzo di trasportol'azienda devefornire al dirigente un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l'azienda nel caso non vi risieda; se il mezzo di trasporto appartiene al dirigente, spetta un compenso a titolo di rimborso spese. Tale compenso non fa parte della retribuzione e deve essere concordato tra le parti.

Indennità di trasferta: spetta il rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio e, per il rimborso delle piccole spese non documentabili, una maggiorazione del 25% sull'importo di quelle.

Indennità di trasferimento: in caso di trasferimento disposto dall’azienda viene erogata una maggiorazione del 10% sulle spese sostenute dal dirigente per il trasferimento della sua famiglia e il trasporto del mobilio.

Il trasferimento deve essere comunicato con 2 mesi d'anticipo.

 

 Retribuzione ultramensile

 

Tredicesima mensilità

Corresponsione: entro il 15 dicembre.

Maturazione: per dodicesimi

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nei dodici mesi precedenti, l'importo della mensilità aggiuntiva viene rapportato a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.

Misura: pari alla retribuzione percepita nel mese di dicembre.

 

Quattordicesima mensilità

Corresponsione: entro il 10 agosto.

Maturazione: per dodicesimi

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nei dodici mesi precedenti, l'importo della mensilità aggiuntiva viene rapportato a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.

Misura: pari alla retribuzione percepita nel mese di agosto.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Prova

 

Il periodo di prova è stabilito in un massimo di 6 mesi.

 

 Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

 

Non previsto

 

 Ferie

 

La durata delle ferie annuali è di 30 giorni lavorativi. Le festività cadenti nel periodo di ferie danno luogo al prolungamento dello stesso.

 

 Assenze

 

Malattia

Periodo di comporto: 12 mesi.

Le assenze si sommano quando sono intervallate da un periodo inferiore a 12 mesi.

La retribuzione è così stabilita:

- per anzianità di servizio fino a 5 anni: primi 4 mesi, 100%; successivi 5 mesi, 50%;

- per anzianità di servizio oltre 5 anni: primi 6 mesi, 100%; successivi 6 mesi, 50%.

 

Infortunio sul lavoro

Periodo di comporto: 24 mesi.

Le assenze si sommano quando sono intervallate da un periodo inferiore a 12 mesi.

Il datore di lavoro deve erogare a suo carico l'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio e per i 3 giorni successivi; dal 4° al 90° giorno di assenza, l'indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera; l'indennità è determinata in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione del mese in cui si è verificato l'evento, con l'esclusione degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l'aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive nonché da ogni aumento derivante dall'applicazione della contrattazione collettiva; dal 91° giorno di assenza e fino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, che qualora non disciplinato contrattualmente non può superare i 24 mesi, l'indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura del 100% della retribuzione giornaliera; dalla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto fino alla data di guarigione clinica accertata ai fini del riconoscimento dell'invalidità permanente, l'indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera.

 

Maternità

A decorrere dal 1° luglio 2013, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene erogato il 100% della retribuzione.

 

Congedo matrimoniale

20 giorni di calendario retribuiti

 

Aspettativa per giustificati motivi

Nelle aziende con oltre 5 dirigenti, il dirigente non in prova può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio fino un massimo di 6 mesi.

 

 Lavoro a tempo parziale

Non disciplinato

 

 Contratto a tempo determinato

Non disciplinato

 

 Apprendistato professionalizzante

Non disciplinato

 

 Contratto di inserimento

Non disciplinato

 

 Lavoro a domicilio

Non disciplinato

 

 Somministrazione di lavoro

Non disciplinato

 

 Lavoro stagionale

Non disciplinato

 

 Lavoro intermittente

Non disciplinato

 

 Telelavoro

Non disciplinato

 

 Lavoro ripartito

Non disciplinato

 

 Estinzione del rapporto

 

Preavviso

 

Causale

Anzianità di servizio

Durata

Licenziamento

fino a 2 anni

5 mesi

 

oltre 2 anni

mezzo mese in più per ogni ulteriore anno di anzianità fino a un massimo di altri 7 mesi di preavviso

Dimissioni

 

3 mesi

 

Il ccnl prevede periodi specifici per i dirigenti che, prima di essere promossi a tale ruolo, hanno svolto presso la stessa azienda mansioni impiegatizie e al momento del passaggio non sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

In caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, il dirigente che non intende continuare il rapporto può recedere con diritto all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di licenziamento.

 

Trattamento di fine rapporto

 

Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia.

 
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