Fonti
c.c.n.l. 25 febbraio 2009
c.c.n.l. 8 luglio 2013
accordo 14 luglio 2011 biennio economico
accordo 8 luglio 2013 rinnovo
accordo 4 novembre 2015 rinnovo
accordo 19 ottobre 2017 rinnovo
verbale 22 maggio 2019 rinnovo biennio economico
Parti stipulanti
Confagricoltura e Dir-Agri, Associazione Nazionale Dirigenti Aziende Agricole (CIDA)
Decorrenza e durata
1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020
Campo di applicazione
Dirigenti di imprese che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato.
Il c.c.n.l. si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
La retribuzione mensile è corrisposta per 14 mensilità ed è stabilita nei seguenti importi minimi:
dal 1.1.2010, € 3.515,00
dal 1.6.2011, € 3.655,00
dal 1.1.2012, € 3.725,00
dal 1.1.2013, € 3.875,00
dal 1.1.2014, € 3.945,00
dal 1.11.2015, € 4.075,00
dal 1.1.2016, € 4.135,00
dal 1.11.2017, € 4.250,00
dal 1.7.2019, € 4.380,00
Se è fornito l'alloggio, l'azienda detrae dai suddetti importi € 15,00 mensili.
Scatti di anzianità
Maturazione: 12 scatti biennali
Importo: € 73,00 mensili
L’aumento decorre dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio. Gli scatti maturati presso la stessa azienda con mansioni impiegatizie (se non c'è stata novazione del rapporto), sono rivalutati.
Indennità
Indennità mezzo di trasporto: l'azienda devefornire al dirigente un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l'azienda nel caso non vi risieda; se il mezzo di trasporto appartiene al dirigente, spetta un compenso a titolo di rimborso spese. Tale compenso non fa parte della retribuzione e deve essere concordato tra le parti.
Indennità di trasferta: spetta il rimborso delle spese di viaggio vitto e alloggio e, per il rimborso delle piccole spese non documentabili, una maggiorazione del 25% sull'importo di quelle.
Indennità di trasferimento: in caso di trasferimento disposto dall’azienda viene erogata una maggiorazione del 10% sulle spese sostenute dal dirigente per il trasferimento della sua famiglia e il trasporto del mobilio.
Il trasferimento deve essere comunicato con 2 mesi d'anticipo.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: entro il 15 dicembre.
Maturazione: per dodicesimi
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nei dodici mesi precedenti, l'importo della mensilità aggiuntiva viene rapportato a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.
Misura: pari alla retribuzione percepita nel mese di dicembre.
Quattordicesima mensilità
Corresponsione: entro il 10 agosto.
Maturazione: per dodicesimi
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nei dodici mesi precedenti, l'importo della mensilità aggiuntiva viene rapportato a dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato.
Misura: pari alla retribuzione percepita nel mese di agosto.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Il periodo di prova è stabilito in un massimo di 6 mesi.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Non previsto
Ferie
La durata delle ferie annuali è di 30 giorni lavorativi. Le festività cadenti nel periodo di ferie danno luogo al prolungamento dello stesso.
Assenze
Malattia
Periodo di comporto: 12 mesi.
Le assenze si sommano quando sono intervallate da un periodo inferiore a 12 mesi.
La retribuzione è così stabilita:
- per anzianità di servizio fino a 5 anni: primi 4 mesi, 100%; successivi 5 mesi, 50%;
- per anzianità di servizio oltre 5 anni: primi 6 mesi, 100%; successivi 6 mesi, 50%.
Infortunio sul lavoro
Periodo di comporto: 24 mesi.
Le assenze si sommano quando sono intervallate da un periodo inferiore a 12 mesi.
Il datore di lavoro deve erogare a suo carico l'intera retribuzione per il giorno dell'infortunio e per i 3 giorni successivi; dal 4° al 90° giorno di assenza, l'indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera; l'indennità è determinata in ragione di un ventiseiesimo della retribuzione del mese in cui si è verificato l'evento, con l'esclusione degli eventuali emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l'aggiunta dei ratei delle mensilità aggiuntive nonché da ogni aumento derivante dall'applicazione della contrattazione collettiva; dal 91° giorno di assenza e fino alla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, che qualora non disciplinato contrattualmente non può superare i 24 mesi, l'indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura del 100% della retribuzione giornaliera; dalla data di cessazione del diritto alla conservazione del posto fino alla data di guarigione clinica accertata ai fini del riconoscimento dell'invalidità permanente, l'indennità giornaliera è interamente a carico del Fondo ENPAIA nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera.
Maternità
A decorrere dal 1° luglio 2013, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene erogato il 100% della retribuzione.
Congedo matrimoniale
20 giorni di calendario retribuiti
Aspettativa per giustificati motivi
Nelle aziende con oltre 5 dirigenti, il dirigente non in prova può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio fino un massimo di 6 mesi.
Lavoro a tempo parziale
Non disciplinato
Contratto a tempo determinato
Non disciplinato
Apprendistato professionalizzante
Non disciplinato
Contratto di inserimento
Non disciplinato
Lavoro a domicilio
Non disciplinato
Somministrazione di lavoro
Non disciplinato
Lavoro stagionale
Non disciplinato
Lavoro intermittente
Non disciplinato
Telelavoro
Non disciplinato
Lavoro ripartito
Non disciplinato
Estinzione del rapporto
Preavviso
Causale |
Anzianità di servizio |
Durata |
Licenziamento |
fino a 2 anni |
5 mesi |
|
oltre 2 anni |
mezzo mese in più per ogni ulteriore anno di anzianità fino a un massimo di altri 7 mesi di preavviso |
Dimissioni |
|
3 mesi |
Il ccnl prevede periodi specifici per i dirigenti che, prima di essere promossi a tale ruolo, hanno svolto presso la stessa azienda mansioni impiegatizie e al momento del passaggio non sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
In caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, il dirigente che non intende continuare il rapporto può recedere con diritto all'indennità di mancato preavviso spettante in caso di licenziamento.
Trattamento di fine rapporto
Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia.