Contratto collettivo dell'industria alimentare - scheda sintetica del CCNL alimentaristi industria - inquadramenti, minimi retributivi ed altri aspetti della retribuzione, ferie e permessi ed altri aspetti della disciplina del rapporto di lavoro
Fonti di riferimento
c.c.n.l. 5 febbraio 2016
accordo 13 marzo 2017
accordo 6 maggio 2020 siglato da Ancit, Assobirra, Unionfood
accordo 12 maggio 2020 siglato da Mineracqua
accordo 13 maggio 2020 siglato da Assica, Assocarni, Unaitalia
accordo 13 maggio 2020 siglato da Anicav
accordo 14 maggio 2020 siglato da Assolatte
accordo 15 maggio 2020 siglato da Assalzoo, Assitol, Federvini, Italmopa
accordo 15 maggio 2020 siglato da Assobibe
verbale 31 luglio 2020 siglato da Ancit, Assobirra, Unionfood
Parti stipulanti
AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV (*), ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI (*), ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, UNIONZUCCHERO, FEDERALIMENTARE e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Decorrenza e durata
1° dicembre 2019 – 30 novembre 2023
Campo di applicazione
Aziende esercenti l'industria delle carni, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l'industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole.
INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
1 SQ |
Quadri |
Lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1º livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità e autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della medesima. |
1 S |
Impiegati con funzioni direttive |
|
1 |
Impiegati con funzioni direttive |
Lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1º livello super o dai dirigenti d'azienda o dai titolari della medesima. |
2 |
Impiegati di concetto, intermedi, viaggiatori e piazzisti |
Lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri. |
3 A |
Impiegati d'ordine, intermedi, operai specializzati |
Lavoratori che: - svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili; - guidano, controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori; - eseguono con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi a elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi; - a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico-produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina. |
3 |
Impiegati d'ordine, viaggiatori e piazzisti, operai specializzati |
- Lavoratori che svolgono negli uffici attività di carattere tecnico od amministrativo interne od esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa; - Lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi. |
4 |
Impiegati d'ordine, operai qualificati |
- Lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; - lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto; - lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione. |
5 |
Impiegati d'ordine, operai comuni |
Lavoratori che svolgono attività amministrative d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite; lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori; lavoratori addetti al processo produttivo e al carico e scarico delle merci che passano dal 6º al 5º livello. |
6 |
Operai comuni |
Lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica e gli addetti al carico e scarico; lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini. |
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 173; settore saccarifero, 174, settore oli e margarine 175 Divisore giornaliero: 26, settore oli e margarine 25. Indennità di funzione – Quadri: non è riassorbibile
|
Tabelle retributive
Liv. |
Minimi dal 1/12/2019 € |
Minimi dal 1/09/2021 € |
Minimi dal 1/01/2022 € |
Minimi dal 1/01/2023 € |
1S |
2.372,01 € |
2.407,02 € |
2.442,02 € |
2.477,05 € |
1 |
2.062,59 € |
2.093,03 € |
2.123,47 € |
2.153,93 € |
2 |
1.701,67 € |
1.726,78 € |
1.751,90 € |
1.777,03 € |
3A |
1.495,40 € |
1.517,47 € |
1.539,54 € |
1.561,62 € |
3 |
1.340,73 € |
1.360,52 € |
1.380,30 € |
1.400,10 € |
4 |
1.237,57 € |
1.255,83 € |
1.274,10 € |
1.292,37 € |
5 |
1.134,46 € |
1.151,20 € |
1.167,94 € |
1.184,70 € |
6 |
1.031,33 € |
1,046,55 € |
1.061,77 € |
1.077,00 € |
Viaggiatori o piazzisti
Liv. |
Minimi dal 1/12/2019 € |
Minimi dal 1/09/2021 € |
Minimi dal 1/01/2022 € |
Minimi dal 1/01/20 23 € |
I |
1.701,67 € |
1.726,78 € |
1.751,90 € |
1.777,03 € |
II |
1.340,73 € |
1.360,52 € |
1.380,30 € |
1.400,10 € |
L’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione è corrisposto a tutti i lavoratori, a far data dal 1° aprile 2023, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e TFR e resterà a questo titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.
Liv. |
IAR |
1S |
58,77 € |
1 |
51,10 € |
2 |
42,16 € |
3A |
37,05 € |
3 |
33,22 € |
4 |
30,66 € |
5 |
28,11 € |
6 |
25,55 € |
Scatti di anzianità
Maturazione: 5 scatti biennali.
Passaggio di qualifica: gli scatti maturati vengono rivalutati; successivamente il lavoratore ha diritto a ulteriori scatti nel nuovo livello fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello.
La frazione di biennio in corso concorre agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Per gli apprendisti, ai fini degli scatti, l'anzianità è utile per 1/3 della durata del tirocinio.
Importi: Settore alimentare: liv. 1S: € 51,42 – liv. 1: € 44,71 – liv. 2: € 36,89 – liv. 3A: € 32,42 – liv. 3: € 29,06 – liv. 4: € 26,83 – liv. 5: € 24,59 – liv. 6: € 22,35
Disposizioni specifiche valgono per i settori oli e margarinee involucri naturali per salumi.
Indennità (*)
Indennità di cassa:spetta agli impiegati normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 7% di minimo e contingenza (6,50% per i viaggiatori e piazzisti).
Indennità di disagio: spetta nelle misure indicate dal c.c.n.l. ai lavoratori che prestino la loro attività nelle condizioni di particolare disagio (freddo, caldo, umido) indicate dal contratto.
Indennità istruzione figli: al lavoratore capofamiglia con almeno un anno di anzianità aziendale, che risieda in località priva di scuole, viene rimborsato il prezzo di un abbonamento di tipo scolastico (o, in mancanza, il 50% dell'abbonamento normale) a servizi di trasporto, fino al 15º anno di età di ciascun figlio. Il c.c.n.l. esclude dal beneficio i lavoratori dipendenti da alcune tipologie di aziende.
Rischio macchina:le riparazioni per danni provocati senza dolo dai viaggiatori e piazzisti durante lo svolgimento della prestazione lavorativa sono sostenute dal datore di lavoro nella misura dell'90% e con un massimale di € 5.700,00 per sinistro.
Indennità di trasferta: per le ore di viaggio eccedenti le 8 ore, per ciascuna giornata di trasferta fuori della circoscrizione comunale ove ha sede lo stabilimento, spetta un compenso pari al 65% della retribuzione normale. Le ore prestate oltre l'orario normale giornaliero sono retribuite con una maggiorazione del 45%. Per il personale viaggiante, quello addetto ai trasporti ed alle operazioni conseguenti, dei settori macellazione e lavorazione delle specie avicole il trattamento di trasferta è stabilito a livello aziendale.
Una disciplina specifica è prevista per i viaggiatori e piazzisti.
Indennità speciale di campagna: compete ai lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e piselli freschi. Misure mensili: 1S: 142,57, 1: 123,97, 2: 102,28, 3°: 89,88, 3: 80,58, 4: 74,38, 5: 68,19, 6: 61,99.
---------------
(*) Il c.c.n.l. prevede indennità specifiche per i settori saccarifero, oli e margarine, involucri naturali per salumi, conserve vegetali.
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità (*)
Corresponsione: in occasione del Natale
Misura: una mensilità della retribuzione di fatto.
Per i viaggiatori e piazzisti la tredicesima mensilità comprende anche la media mensile delle provvigioni percepite nei 12 mesi precedenti.
Maturazione: per dodicesimi.
Quattordicesima mensilità (*)
Corresponsione: con la retribuzione del mese di giugno
Misura: una mensilità della retribuzione di fatto.
Per i viaggiatori e piazzisti la quattordicesima mensilità è calcolata su minimo tabellare, contingenza e scatti di anzianità.
Maturazione: per dodicesimi.
(*) Specifiche disposizioni valgono per i settori saccarifero, oli e margarine.
Premio per obiettivi
È prevista la contrattazione, a livello aziendale, di erogazioni legate al raggiungimento di obiettivi concordati tra le parti per favorire l’incremento della produttività, qualità, redditività e altri elementi rilevanti ai fini della competitività. In mancanza di contrattazione, ai lavoratori sono erogati i seguenti importi fissi, per 12 mensilità.
Livello |
Importo |
1S |
40,29 |
1 |
35,04 |
2 |
28,91 |
3A |
25,40 |
3 |
22,77 |
4 |
21,02 |
5 |
19,27 |
6 |
17,52 |
Indennità per mancata contrattazione
Dal 1° gennaio 2023, in assenza di contrattazione del premio per obiettivi, viene erogata la seguente indennità per 12 mensilità.
Liv. |
Importo |
1S |
50,37 € |
1 |
43,80 € |
2 |
36,14 € |
3A |
31,76 € |
3 |
28,47 € |
4 |
26,28 € |
5 |
24,09 € |
6 |
21,90 € |
Importi specifici sono previsti per i settori saccarifero e oli e margarine.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Livelli |
Qualifica |
Durata |
1S |
Quadri |
6 mesi |
1 |
Impiegati con funzioni direttive |
6 mesi |
2 |
Impiegati di concetto, intermedi, viaggiatori e piazzisti |
3 mesi |
3A |
Impiegati d'ordine, intermedi, operai specializzati |
3 mesi |
3 |
Impiegati d'ordine, viaggiatori e piazzisti, operai specializzati |
3 mesi |
4 |
Impiegati d'ordine, operai qualificati |
1 mese |
5 |
Impiegati d'ordine, operai comuni |
1 mese |
6 |
Operai comuni |
12 gg. lavorativi |
Apprendistato professionalizzante: |
non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento |
Specifiche durate sono previste per i lavoratori del settore saccarifero e oli e margarine.
Orario di lavoro (*)
(*) Disposizioni specifiche valgono per il settore oli e margarine.
Orario settimanale
39 ore, anche come media su periodi plurisettimanali, distribuite su 5 giorni, che si realizza con assorbimento di un'ora di Rol per ciascuna settimana di 39 ore.
Turnisti
orario settimanale, 40 ore. I lavoratori addetti alla produzione che effettuano prestazioni consecutive di 8 ore dalle ore 6 alle 22, hanno diritto ad una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione (cumulabile con le maggiorazioni spettanti per lavoro prestato in regime di flessibilità). Il c.c.n.l. esclude dal beneficio i lavoratori dipendenti da alcune tipologie di aziende.
Agli addetti all'industria degli alimenti zootecnici per il lavoro compreso nei turni diurni, nelle lavorazioni eseguite a turni continui e avvicendati, spetta una maggiorazione del 5%.
Una disciplina specifica vale per il settore saccarifero.
Addetti a mansioni discontinue
Ai lavoratori discontinui (autisti, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri), le ore prestate oltre le 40 settimanali sono compensate con una maggiorazione del 45%.
Una specifica disciplina vale per il settore saccarifero.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi: la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale. Una disciplina specifica è prevista per i settori oli e margarinee involucri naturali per salumi.
Flessibilità
Fino a 88 ore annue per le esigenze indicate nel c.c.n.l.. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale (40 ore settimanali) spetta una maggiorazione del 20% e matura il corrispondente diritto al recupero. Sono escluse prestazioni domenicali salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
Banca ore
Per i lavoratori e le lavoratrici genitori di bambini fino a 24 mesi di età, è prevista la possibilità di accantonare le ore prestate come straordinario (le maggiorazioni vanno retribuite separatamente).
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Disposizioni specifiche valgono per il settore oli e margarine.
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.
a) Carni - Dolciari - Alimenti zootecnici – Lattiero-Caseari
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
|
- diurno |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
60% |
- feriale notturno |
50% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
45% |
b) notturno |
|
- non in turni |
40% |
- notturno festivo |
50% |
- a turni |
30% |
c) festivo |
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività |
50% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
b) Vini - Liquori
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
|
|
operai |
impiegati |
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
60% |
90% |
- feriale notturno |
50% |
70% |
- festivo notturno oltre le 8 ore |
- |
100% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
40% |
40% |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
40% |
50% |
- notturno festivo |
50% |
65% |
- a turni |
22,5% |
22,5% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività |
50% |
65% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
c) Acque e bevande gassate
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
|
operai |
impiegati |
|
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
45% |
80% |
- notturno feriale |
40% |
60% |
- festivo e notturno oltre le 8 ore |
30% |
- |
- festivo notturno oltre le 8 ore |
85% |
- |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
30% |
45% |
- a turni |
21% |
18% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività |
40% |
60% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
d) Acque minerali e bibite in acque minerali
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
|
operai |
impiegati |
|
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
60% |
90% |
- notturno feriale |
48% |
65% |
- festivo notturno oltre le 8 ore |
- |
100% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
42% |
42% |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
42% |
50% |
- notturno festivo |
48% |
65% |
- a turni |
22,5% |
21% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività |
48% |
65% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
e) Distillatori
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
|
operai |
impiegati |
|
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
60% |
60% |
- festivo e notturno oltre le 8 ore |
60% |
60% |
- notturno |
40% |
- |
- non compreso in turni |
35% |
- |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali feriale |
60% |
60% |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
55% |
50% |
- a turni |
15% |
15% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo |
55% |
55% |
- nelle festività nazionali e infrasettimanali |
50% |
50% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
f) Birra e malto
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
|
operai |
impiegati |
|
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
60% |
90% |
- notturno |
50% |
65% |
- festivo notturno oltre le 8 ore |
- |
100% |
- effettuato al sabato o nel sesto giorno |
50% |
50% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
45% |
45% |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
45% |
50% |
- a turni |
30% |
30% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo |
50% |
70% |
- nelle festività nazionali e infrasettimanali |
50% |
65% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
g) Conserve vegetali
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
|
operai |
impiegati |
|
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
60% |
65% |
- notturno |
50% |
50% |
- festivo notturno oltre le 8 ore |
- |
70% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
40% |
40% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
40% |
40% |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
40% |
40% |
- notturno festivo |
45% |
45% |
- a turni |
22,5% |
22,5% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività |
50% |
50% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
h) Industrie alimentari varie
Tipologia della prestazione
|
Percentuale di maggiorazione |
|
operai |
impiegati |
|
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
60% |
90% |
- notturno |
60% |
65% |
- festivo notturno oltre le 8 ore |
- |
100% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
50% |
- |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
50% |
50% |
- a turni |
30% |
21% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività |
50% |
65% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
i) Industria risiera
Tipologia della prestazione
|
Percentuale di maggiorazione |
|
operai |
impiegati |
|
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
60% |
90% |
- feriale notturno |
55% |
65% |
- festivo notturno oltre le 8 ore |
60% |
100% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
35% |
35% |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
45% |
45% |
- a turni |
27% |
16,5% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, |
55% |
56% |
- nelle festività nazionali e infrasettimanali |
55% |
65% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
j) Mugnai e pastai
Tipologia della prestazione
|
Percentuale di maggiorazione |
|
operai |
impiegati |
|
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
55% |
90% |
- notturno |
50% |
- |
- feriale notturno |
- |
65% |
- festivo notturno oltre le 8 ore |
- |
100% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
30% |
- |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
40% |
50% |
- a turni |
24% |
16,5% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, |
50% |
56% |
- nelle festività nazionali e infrasettimanali |
50% |
65% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
k) Conserve ittiche
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
|
operai |
impiegati |
|
a) straordinario: |
|
|
- diurno |
45% |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
50% |
65% |
- notturno |
45% |
50% |
- festivo notturno oltre le 8 ore |
- |
70% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
35% |
- |
b) notturno |
|
|
- non in turni |
35% |
40% |
- a turni |
21% |
18% |
c) festivo |
|
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività |
40% |
50% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
10% |
l) Macellazione e lavorazione delle specie avicole
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
|
- diurno |
45% |
- festivo oltre le 8 ore |
90% |
- effettuato al sabato o nel sesto giorno |
65% |
- feriale notturno |
65% |
- festivo notturno |
100% |
- turnisti: oltre le 40 ore settimanali in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22: |
45% |
b) notturno |
|
- non in turni |
50% |
- notturno festivo |
50% |
- a turni |
30% |
c) festivo |
|
- di domenica, nel giorno di riposo compensativo, nelle festività |
65% |
- domenicale con riposo compensativo |
10% |
È straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali (60 ore settimanali, per gli addetti a mansioni discontinue).
Il lavoro straordinario non può superare le 80 ore pro capite all'anno.
Ferme restando le ipotesi legali di lavoro straordinario, ai lavoratori che nei periodi di stagionalità superano l'orario normale di lavoro, spetta una maggiorazione del 45%.
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
Per gli intermedi dei settori Acque e bevande gassate, Conserve vegetali, Vini e liquori valgono le percentuali stabilite per gli impiegati; per gli altri settori quelle stabilite per gli operai.
È notturno il lavoro svolto dalle 22 alle 6; se il lavoratore prosegue la sua prestazione dopo le 6 in orario straordinario, le successive sono retribuite con la maggiorazione per lo straordinario notturno.
Specifiche maggiorazioni sono previste per i settori saccarifero, involucri naturali per salumi e oli e margarine.
Ferie e permessi annui
Ferie
- 22 gg. lavorativi (173 ore): in caso di orario settimanale su 5 giorni;
- 26 gg. lavorativi (173 ore): in caso di orario settimanale su 6 giorni;
- viaggiatori e piazzisti, 22 giorni lavorativi sia nel caso di prestazione su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
Una disciplina specifica è prevista per i settori saccarifero e oli e margarine.
Festività soppresse
A fronte delle ex festività spettano 32 ore di permesso retribuito.
Riduzione orario di lavoro (ROL)
- lavoratori giornalieri:76 ore
- turnisti 3x5: 80 ore; 3x6: 96 ore; 3x7: 100 ore
- viaggiatori e piazzisti: 8 giornate e ½
Le ore di ROL oltre le 76 ore maturano per i turnisti 3x5 al raggiungimento di 50 notti di prestazione effettiva nell'anno solare; per i turnisti 3x6 e 3x7 a fronte dell'effettiva prestazione di turni notturni rispetto a quelli previsti dall'organizzazione del lavoro per un periodo di 48 settimane.
Per il settore saccarifero vale una specifica disciplina.
Ferie solidali
A livello aziendale, in occasione del rinnovo degli accordi integrativi, può essere prevista la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito le ROL e le ferie maturate per consentire ad un altro lavoratore dipendente dallo stesso datore di lavoro, di assistere i figli entro i 14 anni, per particolari situazioni di salute o al lavoratore stesso affetto da gravi patologie.
Assenze
Malattia (*)
Impiegati e operai
- comporto: anzianità fino a 5 anni, 6 mesi; anzianità oltre 5 anni, 12 mesi. Il comporto va riferito ad un arco di tempo, rispettivamente, di 17 e 24 mesi, anche in caso di assenze frazionate.
- trattamento economico: anzianità di servizio fino a 5 anni, 100% della retribuzione normale per 6 mesi; anzianità di servizio oltre 5 anni, 100% della retribuzione normale per i primi 6 mesi e 50% per i successivi 6 mesi.
Viaggiatori e piazzisti
- comporto: anzianità fino a 6 anni, 6 mesi; anzianità oltre 5 anni, 12 mesi.
- trattamento economico: anzianità di servizio fino a 6 anni, 100% della retribuzione normale per 5 mesi e 50% per i successivi 3 mesi; anzianità di servizio oltre 6 anni, 100% della retribuzione normale per i primi 6 mesi e 50% per i successivi 6 mesi
Apprendistato professionalizzante
- comporto: 6 mesi nell'anno nei limiti di durata del contratto
- trattamento economico: 50% della retribuzione normale
---------------
(*) è prevista una disciplina specifica per i settori saccarifero, involucri naturali per salumi e oli e margarine.
Infortunio sul lavoro
Tutte le qualifiche
- comporto: fino a guarigione clinica.
- trattamento economico complessivo: dal primo giorno e sino a guarigione clinica, 100% della normale retribuzione.
Per i viaggiatori e piazzisti sono previste specifiche indennità in caso di infortunio che determini la morte o l'invalidità permanente.
Maternità
Per i primi 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, 100% della retribuzione di fatto.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi retribuiti. Norme specifiche valgono per il settore saccarifero.
Diritto allo studio
Per l'esercizio del diritto allo studio spettano 150 ore pro capite per triennio (250 ore nel caso di corsi sperimentali per il recupero della scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti).
La contemporaneità nell’utilizzo dei permessi è ammessa nel limite del 2% della forza occupata.
Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, anche universitari, hanno diritto a permessi retribuiti per ciascun giorno d'esame, a due giorni retribuiti prima degli esami e, con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, a 120 ore l'anno non retribuite.
Formazione
Nel caso di utilizzo di congedi per la formazione le assenze contemporanee sono ammesse nei limiti del 3% della forza occupata.
Permessi per ragioni familiari
In occasione della nascita di un figlio al padre lavoratore spettano 2 giorni di permesso retribuito.
I lavoratori genitori di figli di età fino a 12 anni, hanno diritto a un congedo parentale per un massimo di 12 mesi complessivi.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per le malattie del bambino di età non superiore a 3 anni.
Inoltre hanno diritto di assentarsi alternativamente dal lavoro per la malattia documentata di ogni figlio nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno per le malattie del figlio di età tra i 3 e i 10 anni. I permessi, non retribuiti, sono fruibili anche in modo frazionati in gruppi di 4 ore giornaliere e sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie e tredicesima mensilità.
In caso di morte o grave infermità del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, anche non convivente, sono riconosciuti 4 giorni di permesso retribuito computati su base annua in caso di grave documentata infermità o a evento in caso di decesso.
L’azienda riconosce due mezze giornate di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore ai 75 anni) nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni, e day hospital, nonché per effettuare visite mediche specialistiche. Tali permessi non sono fruibili dai lavoratori già destinatari dei permessi ex L. 104/92 per l’assistenza al medesimo soggetto.
Congedo per le vittime di violenza di genere
Compete un prolungamento fino a un massimo di ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico dell’azienda.
Ritiro patente
È prevista la conservazione del posto per i lavoratori cui sia ritirata la patente dall'Autorità, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal c.c.n.l..
Per il settore involucri naturali per salumi taluni dei benefici suindicati saranno riconosciuti dal 1° giugno 2010.
Lavoro a tempo parziale
Clausole elastiche
In presenza di clausole elastiche nel contratto individuale, l'azienda può esercitare lo ius variandi dando un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (2 giorni in presenza di emergenze tecniche e/o produttive). Le prestazioni così effettuate danno diritto ad una maggiorazione del 15% (20% nel caso di preavviso di 2 giorni).
Lavoro supplementare
Per le ore supplementari spetta una maggiorazione del 15% per le prestazioni rientranti nell'ambito del 50% dell'orario stabilito; oltre tale limite e fino al raggiungimento dell'80% dell'orario concordato, la maggiorazione sale al 30%.
In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana sono compensate con la maggiorazione del 45% (40% per il settore saccarifero).
Contratto a tempo determinato
Avvio di nuove attività
Per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva e quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che può protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
Tali periodi possono essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno.
Causali e limiti
Il limite percentuale di utilizzo dei contratti a termine è il 25% - da calcolarsi in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente -.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a termine. L'eventuale frazione di unità è arrotondata all'unità intera superiore.
La previsione, concernente il rispetto del limite percentuale del 14%, trova applicazione solo per i rapporti a termine instaurati antecedentemente al 21 marzo 2014.
Ratei
Ferie, 13ª, 14ª mensilità e ratei dei riposi individuali sono corrisposti e frazionati per 365esimi quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
Malattia
La conservazione del posto è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto.
L'integrazione aziendale spetta per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del contratto.
Apprendistato professionalizzante
Una disciplina specifica è prevista per il settore oli e margarine.
Livelli di inquadramento
È ammesso è ammesso per figure con livello di destinazione 5º, 4º, 3º, 3ºA, 2º e 1º.
Durata
La durata massima è di 3 anni, e la sua suddivisione in periodi è così determinata:
Livelli |
Durata complessiva Mesi |
Primo Periodo Mesi |
Secondo periodo Mesi |
Terzo Periodo Mesi |
5 |
24 |
6 |
18 |
- |
4 |
36 |
6 |
14 |
16 |
3 |
36 |
10 |
12 |
14 |
3A |
36 |
10 |
12 |
14 |
2 |
36 |
10 |
12 |
14 |
1 |
36 |
10 |
10 |
16 |
Retribuzione e inquadramento
- nel primo periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- nel terzo e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale
Gli apprendisti con destinazione finale al 5° livello sono inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.
Lavoro a domicilio
Non disciplinato
Somministrazione di lavoro
È consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti.
Lavoro intermittente
Non disciplinato
Telelavoro
L’accordo 5 febbraio 2016 disciplina il telelavoro come modalità di svolgere la pretazione lavorativa in luogo fisso presso il domicilio del lavoratore o in un luogo diverso e distante dalla sede aziendale, da attuarsi su base volontaria e ne regolamenta i doveri e i diritti del lavoratore stesso.
Lavoro agile
Consiste in una prestazione di lavoro che può svolgersi anche al di fuori dei locali aziendali mediante il supporto di adeguati strumenti telelmatici.
Estinzione del rapporto
Preavviso
Sono previste specifiche durate per i viaggiatori e piazzisti e per i settori birra e malto, macellazione e lavorazione specie avicole, oli e margarine.
Settore alimentare
Anzianità di servizio |
Livelli |
Durata |
a) impiegati |
|
|
- fino a 4 anni |
1S, 1 |
2 mesi |
|
2 |
1 mese |
|
3A, 3, 4, 5 |
15 gg. |
- da 5 a 10 anni |
1S, 1 |
3 mesi |
|
2 |
45 gg. |
|
3A, 3, 4, 5 |
1 mese |
- oltre 10 anni |
1S, 1 |
4 mesi |
|
2 |
2 mesi |
|
3A, 3, 4, 5 |
45 gg. |
b) intermedi |
|
|
- fino a 5 anni |
2 |
20 gg. |
|
3 |
15 gg. |
- da 6 a 10 anni |
2 |
45 gg. |
|
3 |
30 gg. |
- oltre 10 anni |
2 |
60 gg. |
|
3 |
45 gg. |
c) operai |
|
|
- fino a 4 anni |
tutti |
6 gg |
- oltre 4 anni |
tutti |
12 gg. |
I giorni si intendono di calendario.
I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
In caso di dimissioni i termini indicati sono ridotti a metà.
Trattamento di fine rapporto
Il c.c.n.l. indica espressamente gli elementi da porre alla base del calcolo del tfr.