CCNL energia e petrolio - scheda

Contratto collettivo dell'energia e del petrolio: decorrenza, inquadramento dei lavoratori, aspetti della retribuzione e disciplina del rapporto di lavoro
 

Fonti di riferimento

ipotesi 25 gennaio 2017 rinnovo

c.c.n.l. 25 gennaio 2017

accordo 31 marzo 2017 premio di partecipazione

verbale 3 giugno 2019 premio di produttività

verbale 31 maggio 2019 assistenza sanitaria integrativa

Ipotesi 19 settembre 2019 rinnovo

comunicato 13 marzo 2020

 

Parti stipulanti

Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil

Decorrenza e durata

1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021

Campo di applicazione

Esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e manutenzione; approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione (ingrosso e dettaglio) dei prodotti petroliferi e nonoil; logistica integrata e avio rifornimento; vendita e trasporto gas; rigassificazione; cogenerazione e produzione di energia elettrica; ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili; servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopra elencate.

 

INQUADRAMENTO LAVORATORI

La classificazione del personale si articola in sei livelli coni relativi parametri di inquadramento.

 

Livello

Declaratorie contrattuali e ruoli professionali

1 Quadri

Lavoratori a cui è attribuita la qualifica di quadro che, in possesso di elevate conoscenze e competenze professionali maturate con lunga e consolidata esperienza anche interdisciplinare, esplicano con carattere continuativo ruoli gestionali o di tipo "Professional" di rilevante e fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

Tali ruoli comportano, con ampia autonomia ed iniziativa nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali, la gestione di processi essenziali e/o il presidio di importanti settori/aree di attività con responsabilità di risultato, la partecipazione attiva nella definizione degli obiettivi e delle politiche, la promozione del miglioramento dei risultati economici e gestionali, lo sviluppo di innovazioni di prodotto e/o di processo, la risoluzione di problematiche interfunzionali in materia di interesse strategico aziendale.

Caratteristiche del livello sono: l'esercizio del ruolo in un contesto di alta variabilità di eventi, l'orientamento al risultato, l'assunzione di responsabilità, la capacità di negoziazione, di pianificazione, programmazione e controllo, di gestione e sviluppo di risorse umane, di innovazione tecnologica e di processo.

 

2

Lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze e competenze professionali maturate con congrua e consolidata esperienza anche interfunzionale, esplicano ruoli di natura direttiva o specialistica, equivalente per importanza, responsabilità e delicatezza.

Tali ruoli comportano, con elevata autonomia nell'ambito delle direttive generali impartite e degli obiettivi specifici, il coordinamento di attività di notevole complessità e/o il presidio di aree specialistiche, con responsabilità diretta di risultato e/o di supporto nella realizzazione degli obiettivi assegnati e/o nella risoluzione di problematiche composite e complesse, volte anche all’innovazione di prodotto, di soluzioni e/o di processo.

Caratteristiche del livello sono: l'esercizio del ruolo in un contesto interfunzionale variabile, l'orientamento al risultato e l'iniziativa, la capacità di integrazione, di gestione di risorse umane, la padronanza di tecniche e metodologie anche operative.

 

3

Lavoratori che, in possesso di conoscenze e competenze professionali specialistiche, maturate con consolidata esperienza specifica, esplicano ruoli di concetto tecnico, amministrativo e commerciale di notevole complessità tecnica e operativa.

Tali ruoli comportano, con autonomia operativa e iniziativa nei limiti delle disposizioni generali impartite e degli obiettivi definiti, il coordinamento e/o lo svolgimento di attività specialistiche complesse e diversificate, con responsabilità diretta di realizzazione degli obiettivi prefissati.

Caratteristiche del livello sono: l'esercizio del ruolo in un contesto funzionale e di interfaccia variabile, la capacità di programmazione e controllo a breve termine, di guida e controllo di risorse umane, di gestione di attrezzature e impianti, la padronanza e uso di tecniche e metodologie anche operative, la flessibilità.

 

4

Lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teorico-pratiche dei processi specifici maturate con congrua esperienza, esplicano ruoli di concetto o di alta specializzazione nei vari settori aziendali tecnico, amministrativo e commerciale.

Tali ruoli comportano lo svolgimento di ruoli specialistici e differenziati, con autonomia e responsabilità operativa di procedure e processi realizzativi nell'ambito di standard di riferimento di massima definiti in contesti variabili.

Caratteristiche del livello sono: la capacità di operare scelte nel rispetto delle procedure/processi operativi definiti, padronanza e uso di tecniche operative e/o di esercizio di attrezzature ed impianti, elevato standard realizzativo e quali-quantitativo, capacità di guida di altri lavoratori, flessibilità operativa anche poli-funzionale.

 

5

Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche maturate con adeguata esperienza, esplicano ruoli di concetto esecutivo o specializzati nelle attività tecniche operative, amministrative.

Tali ruoli comportano lo svolgimento di compiti operativi diversificati secondo procedure e standard definiti, con autonomia esecutiva.

Caratteristiche del livello sono: flessibilità operativa funzionale, conoscenza ed uso di tecniche operative e/o di esercizio di macchinari ed impianti, standard esecutivo quali-quantitativo, possibile guida di altri lavoratori.

Accedono altresì a questo livello, decorsi 12 mesi dalla data di assunzione, i lavoratori che esplicano ruoli esecutivi secondo istruzioni definite e dettagliate, con puntuale esecuzione dei compiti assegnati.

 

6

Lavoratori che esplicano ruoli esecutivi secondo istruzioni definite e dettagliate, anche nell’ambito di specifici programmi formativi, con puntuale esecuzione dei compiti assegnati, limitatamente ai primi 12 mesi di servizio.

Per i suddetti lavoratori, non è prevista l'adozione del meccanismo del C.R.E.A. e pertanto l'inserimento comporterà la sola applicazione del livello retributivo minimo del livello.

 

 

 

Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore

Al lavoratore chiamato a svolgere attività di livello superiore rispetto a quella del suo inquadramento sarà corrisposta la differenza tra i valori del minimo e del livello individuale di C.R.E.A. del proprio livello e quelli del minimo e del livello 1 di C.R.E.A. del livello superiore. Nei casi di assegnazione temporanea ad attività di livello superiore, il lavoratore può continuare a svolgere anche le mansioni precedenti purché in maniera non prevalente.

Ove l'assegnazione all'attività di livello superiore non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di sei mesi continuativi.

Qualora l'assegnazione all'attività di livello superiore abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il lavoratore ha diritto all'inquadramento superiore trascorso un periodo di:

- sei mesi per i livelli 6, 5, 4

- nove mesi per i livelli 3 e 2

- dodici mesi per il livello 1.

In tali casi, come previsto dal sistema classificatorio in merito alla "determinazione del C.R.E.A.", al lavoratore sarà attribuito l'inquadramento nel livello superiore, con contestuale posizionamento al 1° livello di C.R.E.A. La verifica dell'apprezzamento dell'apporto professionale, ai fini dell'attribuzione del C.R.E.A., avverrà dopo sei mesi.

Il precedente sistema C.R.E.A resterà in vigore sino all'applicazione del nuovo sistema di valutazione dell'apporto professionale individuale che avrà decorrenza 1.1.2020, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per la transizione.

I livelli complessivi di C.R.E.A. restano 23.

In caso di assegnazione a mansioni definitive di livello superiore al lavoratore sarà attribuito il 1° livello di C.R.E.A, nell'ambito del livello superiore di inquadramento. Trascorsi sei mesi dall'attribuzione del nuovo inquadramento, si procederà all'apprezzamento complessivo ai fini della determinazione del livello di effettivo di C.R.E.A.

Il sistema di valutazione semplificato dell'apporto professionale sarà applicato nel biennio 2020 - 2021.

Le valutazioni saranno effettuate a cura dei responsabili diretti dei dipendenti, sulla base delle schede di cui all'articolo 14 dell’Ipotesi di rinnovo 19 settembre 2019. Il valutatore si esprimerà per ciascuno dei quattro fattori, su una scala da 1 a 3, dove:

1

Indica un livello di apprezzamento da migliorare dell'apporto professionale

2

Indica un livello di apprezzamento invariato dell'apporto professionale

3

Indica un livello di apprezzamento superiore dell'apporto professionale

 

La determinazione del C.R.E.A. da assegnare al lavoratore dipende dal punteggio totale conseguito:

Da 4 a 5

Indica un livello di apprezzamento da migliorare

Da 6 a 9

Indica un livello di apprezzamento invariato

Da 10 a 12

Indica un livello di apprezzamento superiore

La verifica dell'apprezzamento dell'apporto professionale avverrà: in caso di assegnazione ad altro ruolo all'interno dello stesso livello dopo almeno sei mesi di svolgimento delle attività nel nuovo ruolo professionale ovvero in caso di significativi cambiamenti organizzativi e tecnologici. In assenza dei casi di cui sopra, la verifica dell'apprezzamento dell'apporto professionale avverrà con cadenza biennale.

All'esito della valutazione si possono verificare le seguenti possibilità:

- l'apprezzamento individuale complessivo superiore determina l'assegnazione del livello C.R.E.A. superiore;

- l'apprezzamento individuale complessivo invariato non comporta alcun cambiamento di livello C.R.E.A.;

- in caso di apprezzamento individuale complessivo da migliorare, il lavoratore mantiene ad personam il livello retributivo precedentemente acquisito.

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

 Retribuzione mensile

 

 

Divisore orario: 174,5

 

Divisore giornaliero: 21

 

T.E.C.

Il Trattamento Economico Complessivo (T.E.C.) è costituito dal T.E.M. e dai trattamenti economici riconosciuti dal CCNL e comuni a tutti i lavoratori dei settore; per il livello nazionale include l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e l'assicurazione contro la premorienza e l'invalidità permanente da malattia.

 

 

T.E.M.

Il Trattamento Economico Minimo (T.E.M.) è costituito dalla retribuzione tabellare (Minimo, CREA).

Le Parti, con il rinnovo 19 settembre 2019, hanno convenuto l'adozione del modello contrattuale che prevede il meccanismo di adeguamento della retribuzione agii scostamenti inflattìvi (confronto tra l'inflazione prevista e l'inflazione effettiva secondo il metodo di calcolo "ex ante") in funzione degli scostamenti registrati nel tempo dall'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi membri della Comunità Europea, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati come calcolato dall'ISTAT.

Le decorrenze degli incrementi mensili del T.E.M. potranno essere posticipate, con accordo sindacale aziendale, fino a un massimo di sei mesi in caso di crisi aziendale e di start-up. Il posticipo non potrà comunque superare la vigenza contrattuale.

E.D.R.

l’Elemento Distinto della Retribuzione svolgerà, nel corso della vigenza contrattuale, il ruolo di ammortizzatore degli scostamenti inflattivi, come voce compensativa degli scostamenti negativi o positivi tra inflazione prevista e inflazione reale, permettendo di semplificare l'impatto delle verifiche e di avere certezza dei costi e dei trattamenti contrattuali previsti dal CCNL.

L'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) è erogato per il numero di mensilità previste dal CCNL, secondo gli importi riportati nella tabella dedicata.

Le Parti hanno inteso definire tali importi in senso omnicomprensivo e pertanto gli stessi non avranno riflessi su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti in genere, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'E.D.R. è riconosciuto negli importi definiti indipendentemente dalle assenze del lavoratore, nel corso del mese, salvo i casi che non comportino alcuna retribuzione in capo al datore di lavoro per l'intero mese.

Considerato che l'ISTAT pubblica una sola volta l'anno, a maggio, il consuntivo dell'anno precedente e le previsioni per l'anno in corso e successivi, la verifica degli eventuali scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale si opererà nel mese di giugno.

Le Parti hanno concordato di procedere a un riallineamento degli scostamenti con le seguenti modalità e tempistiche:

1) per il biennio 2019-2020, la verifica sarà effettuata nelgiugno 2021 e l'adeguamento, nel caso di scostamenti nei singoli anni considerati superiori allo 0,5%, sarà realizzato nel mese di luglio 2021;

a) prelevando dall'E.D.R. (fino a capienza) gli importi da inserire nel T.E.M. nel caso di scostamenti positivi (inflazione superiore a quella prevista);

b) inserendo nell'E.D.R. gli importi scorporati dall'incremento del TEM previsto a luglio 2021, nelcaso di scostamenti negativi (inflazione reale inferiore a quella prevista);

2) Nel Giugno 2022, sarà effettuata la verifica con riferimento ai tre anni di vigenza contrattuale (2019 - 2020 - 2021) e, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente già realizzati, secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, le Parti definiranno un intervento complessivo di riallineamento.

 

Importi mensili dell'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.) alle diverse scadenze e valido per i trattamenti economici minimi del CCNL e del settore industria gas

Livello

E.D.R. dal

1.1.2020

E.D.R. dal

1.1.2021

1

20,70

13,80

2

18,74

12,45

3

16,97

11,32

4

15,00

10,00

5

13,15

8,77

6

11,44

7,63

 

Variazioni retributive per le varie decorrenze

 

L'incremento retribuito complessivo per il triennio 2019 - 2021 risulta costituito dalle seguenti tre componenti:

 

1. incremento dei minimi;

2. E.d.R.;

3. welfare contrattuale.

 

Energia e petrolio

 

 

01.10.2019

1.10.2020

1.07.2021

Livello

C.R.E.A.

Par.

Minimi

C.R.E.A.

Minimi

C.R.E.A.

Minimi

C.R.E.A

1

5

180,85

2.968,56

453,26

3.016,85

453,26

3.058,24

453,26

4

362,61

362,61

362,61

3

271,96

271,96

271,96

2

181,31

181,31

181,31

1

90,65

90,65

90,65

2

4

163,79

2.688,53

271,97

2.732,26

271,97

2.769,75

271,97

3

203,98

203,98

203,98

2

135,98

135,98

135,98

1

67,99

67,99

67,99

3

4

148,33

2.434,76

243,72

2.474,37

243,72

2.508,31

243,72

3

182,79

182,79

182,79

2

121,86

121,86

121,86

1

60,93

60,93

60,93

4

4

131,08

2.151,61

213,57

2.186,61

213,57

2.216,61

213,57

3

160,18

160,18

160,18

2

106,79

106,79

106,79

1

53,39

53,39

53,39

5

4

114,95

1.886,84

181,33

1.917,54

181,33

1.943,85

181,33

3

136,00

136,00

136,00

2

90,66

90,66

90,66

1

45,23

45,23

45,23

0

00,00

00,00

00,00

6

0

100,00

1.641,45

00,00

1.668,15

00,00

1.691,04

00,00

 

Per il settore ingegneria e costruzioni, limitatamente ai primi 3 anni, l'ammontare del minimo di categoria e del livello di C.R.E.A. per il lavoratori assunti nelle categorie 6, 5, 4, sarà pari all'85,5% dei valori previsti. Data la natura dell'attività e le caratteristiche professionali dei lavoratori ai quali può essere applicata tale previsione, si esclude la possibilità della applicabilità di questa regolamentazione eccezionale al contratto di apprendistato.

 

Industria gas

 

 

01.10 2019

1.10.2020

1.07.2021

Livello

C.R.E.A.

Parametro

Minimi

C.R.E.A.

Minimi

C.R.E.A.

Minimi

C.R.E.A.

1

5

180,85

2.954,76

425,76

3.003,05

425,76

3.044,44

425,76

4

341,61

341,61

341,61

3

255,46

255,46

255,46

2

170,31

170,31

 

170,31

1

85,15

85,15

85,15

2

4

163,79

2.676,03

255,47

2.719,77

255,47

2.757,25

255,47

3

191,48

191,48

191,48

2

127,98

127,98

127,98

1

63,99

63,99

63,99

3

4

148,33

2.423,44

228,22

2.463,05

228,22

2.497,00

228,22

3

171,29

171,29

171,29

2

114,36

114,36

114,36

1

57,43

57,43

57,43

4

4

131,08

2.141,61

200,57

2.176,61

200,57

2.206,61

200,57

3

150,18

150,18

150,18

2

100,29

100,29

100,29

1

50,39

50,39

50,39

5

4

114,95

1.878,07

170,33

1.908,77

170,33

1.935,08

170,33

3

128,00

128,00

128,00

2

85,16

85,16

85,16

1

42,83

42,83

42,83

0

00,00

00,00

00,00

6

0

100,00

1.633,82

00,00

1.660,52

00,00

1.683,41

00,00

 

Con il prossimo rinnovo contrattuale il settore dell'industria Gas verrà ricondotto alla retribuzione tabellare del CCNL Energia e Petrolio, con l'annullamento delle differenziazioni salariali previste a tutt'oggi:

- con decorrenza 1° gennaio 2022: riconoscimento del 50% del differenziale salariale sulla retribuzione tabellare;

- con decorrenza 1° luglio 2023: riconoscimento del restante 50%. 

 

Scatti di anzianità fino al 31.12.2015

Maturazione: scatti biennali fino a un importo massimo maturabile pari a dodici volte l'importo unitario previsto per il livello di appartenenza.

Decorrenza: dal primo giorno del periodo di paga immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.

Passaggio alla categoria superiore: l'importo degli scatti già maturati è mantenuto ed è diviso per il valore unitario relativo alla nuova categoria di appartenenza. Il lavoratore ha diritto a maturare ulteriori scatti sino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per la nuova categoria.

Al personale assunto dal 1º aprile 2002 è riconosciuto un trattamento retributivo aggiuntivo di 1,5 scatti anticipati. Tale trattamento non compete ai lavoratori delle categorie 6ª, 5ª e 4ª del settore cantieristica ed ingegneria assunti con il salario pari all'85,5% dei valori previsti.

Il c.c.n.l. prevede una norma transitoria per il personale in servizio al 31 dicembre 1999.

Importi: cat. 1: € 24,94; cat. 2: € 22,44; cat. 3: € 20,97; cat. 4: € 18,75; cat. 5: € 16,47; cat. 6: € 14,23

 

A decorrere dal 1.1.2016, successivamente al riproporzionamento dei minimi, cessa di avere applicazione l'istituto degli scatti di anzianità. Gli importi maturati alla data suddetta restano acquisiti dai singoli lavoratori a titolo di "Ex scatti non assorbibili".

 

Dal 1° gennaio 2016 si è stabilito il riproporzionamento dei minimi tenendo conto del trattamento retributivo aggiuntivo di 1,5 scatti anticipati, con un'invarianza dei costi.

Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2015, il riproporzionamento dei minimi avverrà riducendo del valore di 1,5 scatti di anzianità riferita alla categoria di appartenenza, in via eccezionale, la voce di retribuzione individuale "Ex scatti non assorbibili", secondo la seguente tabella:

 

Cat.

Valore

1

37,41

2

33,66

3

31,46

4

28,13

5

24,71

6

21,35

 

Indennità

- Indennità di trasferta: 

è corrisposta, per ogni giornata di trasferta, un'indennità del 24% calcolata su minimo e C.R.E.A.

Ai fini di tale indennità viene considerata come trasferta ogni missione fuori della normale sede di lavoro che, quanto alla durata, superi una intera giornata o, nell'ambito di una sola giornata, superi le 12 ore.

L'indennità di trasferta viene liquidata in quote giornaliere indivisibili. Il computo viene effettuato, per durata, come segue:

- da 0 a 12 ore: nessuna quota;

- da oltre 12 ore fino a 36 ore: una quota;

- da oltre 36 fino a 60 ore: due quote, ecc.

Sarà comunque liquidato un numero di quote non inferiore al numero dei pernottamenti.

Quando la trasferta abbia inizi prima delle ore 18.00 o termini dopo le ore 13.00 in giornata non lavorativa sarà riconosciuta una quota aggiuntiva dell'indennità di cui sopra.

L'indennità di cui sopra compensa le spese non documentabili nonché eventuali anticipazioni e protrazioni dell'orario di lavoro derivanti dall'espletamento della trasferta.

L'indennità di trasferta, nonché i trattamenti di rimborso spese, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto.

Quando siano richieste al lavoratore prestazioni effettive oltre la durata del normale orario di lavoro giornaliero nella sede di trasferta, tali prestazioni vanno considerate come lavoro straordinario.

La normativa sopra definita non è applicabile al personale commerciale e tecnico esterno, per le caratteristiche intrinseche della loro attività.

Il trattamento particolare onnicomprensivo, anche collettivo, per particolari gruppi di lavoratori o attività specifiche, che non fa parte ad alcun effetto della retribuzione, per le trasferte di particolare natura o durata, incluse le missioni all'estero che comportino significativi disagi per i lavoratori, è demandato a livello aziendale.

Indennità di trasporto: è esaminata in sede di contrattazione aziendale

Indennità di reperibilità: da concordarsi in sede aziendale, nell'ambito della contrattazione e da corrispondersi per la durata dell'impegno è riconosciuto al lavoratore cui sia richiesta la reperibilità.

Indennità speciale: di presenza per il personale addetto al rifornimento di aeromobili:

Quanto previsto dall'art. 23 - CCNL Petrolio Privato 3 giugno 1994 - deve considerarsi norma transitoria valida per l'intera vigenza contrattuale per le aziende che lo applicavano alla data del 14 marzo 2002.

Indennità per maneggio: di denaro e cauzione:quanto previsto dall'art. 27 - CCNL Petrolio Privato 3 giugno 1994 - deve considerarsi istituto di carattere aziendale per le aziende dell'area contrattuale dell'ex CCNL Petrolio Privato alla data del 14.3.2002. Si precisa inoltre che la tipologia della previsione contrattuale esclude la possibilità di successive rinegoziazioni.

Chiamata fuori orario: quanto previsto dall'art. 47 - CCNL Energia Eni 29 novembre 1994 - nonché quanto specificamente concordato in sede locale, deve considerarsi confermato quale accordo aziendale per le aziende dell'area contrattuale ex Energia Eni alla data del 14.03.2002.

 

  Retribuzione ultramensile

 

Premio di produttività - Premio di partecipazione

È contrattato sia a livello aziendale, che di unità produttiva o di comparto ed è variabile legato all’andamento dell’impresa.

Le Parti hanno condiviso l'opportunità di prevedere, su scelta del lavoratore, la conversione del Premio di Partecipazione in opere e servizi di welfare generale contrattuale e aziendale, articolata sulla base delle tipologie previste dal Testo Unico per le Imposte sui Redditi di cui a titolo esemplificativo: servizi educativi e di istruzione; servizi ricreativi; salute; servizi di assistenza sociale; mobilità; beni di consumo e facilities; servizi di assistenza sanitaria.

Regole di conversione del Premio di Partecipazione in opere e servizi di welfare

Il lavoratore, in alternativa al totale pagamento dell'importo individuale del Premio di Partecipazione, potrà scegliere di fruire di una quota del suddetto importo in forma di opere e servizi di welfare sopra esposti, secondo le seguenti opzioni: per una quota pari al 20%; per una quota pari al 30%; per una quota pari al 40%; per una quota pari al 50%.

Sarà facoltà del lavoratore utilizzare la quota di conversione del Premio di Partecipazione per il pagamento dell'iscrizione per l'annualità successiva ai Fondi Sanitari previsti dai C.C.N.L. di Settore, Fasie e Faschim, con versamento in un'unica soluzione corrispondente all'opzione già in essere a carico del lavoratore.

Sarà altresì facoltà del lavoratore titolare di una posizione individuale nel Fondo di Previdenza Complementare Integrativa Fondenergia, destinare il valore della quota convertita in opere e servizi di welfare di cui sopra, in tutto o in parte, al versamento nella suddetta posizione, secondo le seguenti opzioni: per una quota pari al 25%; per una quota pari al 50%; per una quota pari al 75%; per una quota pari al 100%.

Le eventuali suddette scelte potranno essere espresse entro il termine di 30 giorni (di calendario) dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale per la consuntivazione degli importi di Premio di Partecipazione di ogni anno di competenza, compresa la destinazione dell'eventuale quota residua di conversione (pagamento in denaro con assoggettamento fiscale e contributivo o destinazione al Fondo di Previdenza Complementare Fondenergia).

Con verbale 3 giugno 2019 le Parti si sono incontrate per esaminare l'applicazione dell'importo aggiuntivo dei 20,00 euro destinato al premio di produttività previsto dall'art. 34 dell’ipotesi di rinnovo 25 gennaio 2017.

Sulla base della comunicazione ISTAT in merito all'indice IPCA, le Parti hanno convenuto di inglobare il valore arrotondato di 14,00 euro nei minimi, riservandosi nel corso della negoziazione del rinnovo contrattuale le modalità di destinazione dei residuali 6,00 euro.

Entro le competenze del mese di giugno saranno inglobati 14,00 euro nei minimi, mentre sarà corrisposto in forma di una tantum il medesimo importo relativo alle mensilità da gennaio a maggio 2019.

 

Tredicesima mensilità

Corresponsione: nel mese di dicembre

Misura: una mensilità della retribuzione globale mensile

Maturazione: per dodicesimi

 

Quattordicesima mensilità

Corresponsione: nel mese di giugno

Misura: una mensilità della retribuzione globale mensile

Maturazione: per dodicesimi

 

  Una tantum

Compete ai lavoratori in forza al 20 marzo 2010 pro quota per i mesi di lavoro prestati dal 1° gennaio al 23 marzo 2010 nella seguente misura: cat. 1, € 165,81; cat.2, € 150,24; cat. 3, € 135,57; cat. 4, € 120,00; cat. 5, € 105,33; cat. 6, € 91,59.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prova

 

Categorie

Durata

6

1,5 mese

4 e 5

3 mesi

da 3 a 1

6 mesi

 

Si precisa che i periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo di prova. 

 

  Orario di lavoro

 

Giornalieri

L’orario settimanale è di 37 ore e 40 minuti di norma distribuito su 5 giorni, intendendosi peraltro che il giorno di sosta sarà considerato lavorativo a tutti gli effetti, escluso le ferie.

In caso di sabato lavorato (o giorno corrispondente) non compete alcun compenso, purché il lavoratore venga esonerato dal prestare servizio nell'intera giornata del lunedì successivo (o giorno corrispondente).

Le modifiche individuali dell'orario normale devono essere comunicate ai lavoratori con almeno 3 giornate intere di preavviso; nel caso del sabato (o giorno corrispondente), il preavviso può essere limitato alle ore 12 del giovedì (o giorno corrispondente).

A livello aziendale possono essere realizzati - previ accordi sindacali - diverse articolazioni d'orario nel rispetto dell'orario contrattuale annuo; possono inoltre essere definiti differenti regimi con prestazioni settimanali comprese tra 37 h 40' e 40 h con la corresponsione della maggiorazione del 5% (15% per il sabato) e la programmazione di relativi giorni di riposo compensativo.

A seguito di esame negoziale preventivo tra aziende e R.S.U. possono essere realizzate articolazioni dell'orario settimanale, come media su un arco di più settimane, fino ad un massimo di 12 mesi. Tale articolazione è compresa tra un massimo di 48 ore e un minimo di 28 ore settimanali. Nel quadrimestre l'orario complessivo può oscillare fino a due ore medie settimanali rispetto all'orario settimanale di 37h, 40'. Le prestazioni superiori all'8ª ora giornaliera sono retribuite con una indennità del 10% della quota oraria, 15% quelle effettuate di sabato.

 

Lavoratori discontinui

Osservano il calendario lavorativo annuo dei giornalieri o dei turnisti in relazione all'orario di lavoro cui essi vengano adibiti. Le aziende possono determinare il normale orario di lavoro in misura tale da non superare di 5 ore l'orario di lavoro settimanale contrattuale, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre il suddetto orario un compenso pari al 100% della quota oraria.

 

Turnisti

La pianificazione dei turni deve consentire l'effettiva realizzazione degli orari annui, la regolare fruizione delle ferie, la sistematica realizzazione dei piani di formazione e di addestramento, la fruizione dei permessi previsti dalle leggi e dal contratto, nonché degli eventuali recuperi a vario titolo maturati.

Alla luce di quanto sopra, si conviene che verranno definiti in sede aziendale con la RSU, gli schemi di turnazione delle squadre, al fine dell'applicazione dell'orario contrattuale annuo di lavoro con i relativi riposi e che gli organici faranno riferimento ai seguenti parametri:

- Ferie 10%

- Assenteismo (malattia e infortunio) 3% - 3,5%

- Addestramento e formazione 2% - 3%

- Permessi e recuperi a vario titolo 2%

Per aumentare la produttività e far fronte ad esigenze specifiche le Parti potranno modificare, nella prosecuzione della sperimentazione, le giornate di lavoro per i turnisti sino a 244 giorni/anno con il riproporzionamento del salario.

Dal 1° gennaio 2017 le aziende che adegueranno l'orario a 244 giornate annue in assenza di accordo sindacale, riconosceranno ai turnisti direttamente coinvolti - sulle 12,5 giornate eccedenti ed esclusivamente per la vigenza di tale articolazione - un incremento pari all'8% sulle nuove maggiorazioni concordate. I suddetti incrementi non rientrano nel computo della paga oraria per prestazioni di lavoro straordinario e festivo.

 

Trattamento economico

La disciplina del lavoro in turno correla pienamente i compensi del lavoro in turno al disagio delle prestazioni effettive, superando le indennità fisse mensili.

Al lavoratore assegnato al lavoro in turno di tipo A si applicano per ogni ora di lavoro effettivamente prestata le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria:

 

maggiorazione feriale diurna

22%

maggiorazione feriale notturna

55%

maggiorazione domenicale e festiva diurna

35%

maggiorazione domenicale e festiva notturna

70%

 

Al lavoratore assegnato al lavoro in turno di tipo C si applicano per ogni ora di lavoro effettivamente prestata le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria:

- maggiorazione feriale diurna 17,3%

- maggiorazione domenicale e festiva diurna 32%

A livello aziendale saranno concordate percentuali di maggiorazioni per l'eventuale utilizzo del turno B e per il turno degli avio rifornitori, in coerenza e proporzione con quelle individuate per i turni di tipo A e C.

Tali maggiorazioni non rientrano nel computo della paga oraria per prestazioni di lavoro straordinario e festivo, mentre sono cumulabili ai compensi previsti per gli stessi titoli (vedi tabella esplicativa successiva).

Esse sono corrisposte per le ore effettivamente lavorate in turno e in tali maggiorazioni è già stata ricompresa pattiziamente, in via forfettaria e di miglior favore, la reale incidenza su tutti gli istituti contrattuali.

Tali maggiorazioni per il lavoro in turno sono corrisposte anche ai turnisti addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Nei casi di addestramento/formazione, i permessi sindacali e di impegno del turnista in attività giornaliere, saranno mantenute le prassi vigenti a livello aziendale. In assenza di regolamentazione aziendale, per tali fattispecie verrà riconosciuta la maggiorazione del 12,5%.

In caso di prolungata assenza per malattia o infortunio extraprofessionale che si protragga continuativamente otre i 15 giorni lavorativi sarà corrisposta un'indennità pari al 16% della retribuzione giornaliera dal 1° giorno di assenza.

Per le assenze in caso di infortunio, sarà riconosciuta la maggiorazione del 16%.

La maggiorazione del 16% sarà riconosciuta anche nei casi di fruizione dei permessi L. n. 104/92 solo per i lavoratori disabili e per i lavoratori che assistono i componenti del proprio nucleo familiare. La fruizione di tali permessi sarà programmata con cadenza di norma mensile.

In tutte le altre causali di assenza non sarà erogata alcuna maggiorazione.

Il trattamento precedente non viene praticato nei confronti del lavoratore che viene inserito in uno schema di turno per un periodo inferiore a 4 giorni. In questo caso, al lavoratore sono dovute le normali maggiorazioni per le eventuali ore di lavoro notturno o festivo di volta in volta prestate.

 

Tabella riassuntiva delle percentuali riconosciute al turnista

 

Prestazioni effettuate nei:

Tipo A Maggiorazione quota oraria ordinaria

Tipo C Maggiorazione quota oraria ordinaria

Tutti Ore ordinarie lavorate nelle festività

Tutti Compenso per ore lavoro in straordinario

Turni giornalieri feriali

22%

17,3%

-

125%

Turni notturni feriali

55%

-

-

165%

Turni giornalieri domenicali (*)

35%

32%

-

155% (*)

Turni notturni domenicali (*)

70%

-

-

175% (*)

Nelle Festività Nazionali – art. 30

Turni giornalieri

35%

32%

60%

160%

Turni notturni

70%

-

60%

185%

(*) Applicabile alternativamente alle domeniche o ad un numero equivalente di riposi (max. 52/anno).

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore vigenti a livello aziendale alla data del 30 settembre 2014.

 

 

Uscita turno

È prevista l'uscita dal turno al verificarsi delle seguenti condizioni:

 

- decisione della direzione aziendale

- permanente inidoneità, accertata da istituti di diritto pubblico, per grave malattia, che comporti l’utilizzo in attività non in turno.

 

Per i lavoratori a più alta anzianità di attività prestata in turno, verrà riconosciuto ad personam un importo in cifra  secondo la seguente tabella, calcolato sulla media dei compensi complessivi dei 3 anni precedenti, percepiti per lavoro in turno. Con l'applicazione del nuovo sistema di compensi per il lavoro in turno alla voce variabile dovrà aggiungersi la voce “Edr ex turni” ove presente.

 

Periodo di permanenza in turno

Percentuale

20 anni

35%

25 anni

50%

30 anni

65%

35 anni

80%

 

Attività logistica

Le aziende che esercitino attività di carico/scarico navi e movimentazione via oleodotti, hanno facoltà di adottare per il personale che fornisce prestazioni lavorative connesse a tali attività, la seguente regolamentazione economico-normativa.

Data la natura dell'attività la prestazione, richiede interventi articolati in maniera disomogenea nell'arco delle 24 ore per 365 giorni all'anno, sia per quanto riguarda l'arco giornaliero che la cadenza settimanale. Pertanto, in linea di massima, l'attività suddetta sarà intervallata con prestazioni di differenti caratteristiche, sia per quanto riguarda l'attività che l'orario.

I lavoratori assegnati a tale tipo di attività riceveranno i trattamenti previsti per i turni di tipo a) o altri trattamenti adottati a livello aziendale per le ore effettivamente prestate per qualsiasi orario e attività, anche differenti dal carico/scarico navi e movimentazione oleodotti.

L'orario annuo viene fissato in 1952 ore articolate in 244 giornate di 8 ore medie ciascuna e per orario notturno si conferma quello compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

La singola prestazione sarà ricompresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 12 ore.

Data la tipologia dell'attività potrebbero esserci, rispetto alla media teorica mensile, delle differenze che saranno conguagliate nel mese successivo. In ogni caso sarà erogata la normale retribuzione mensile.

Quanto sopra vale anche per ferie, malattia ed altri istituti contrattuali che si riferiscano al mese. La programmazione di massima dell'attività avverrà su base mensile. Le variazioni allo schema tipo, insite nella natura dell'attività, saranno comunicate al lavoratore col massimo preavviso possibile, sino alla programmazione definitiva, che dovrà avvenire con un preavviso non inferiore alle 12 ore.

L'importo della retribuzione globale mensile sarà incrementato del 5,4%.

In caso di annullamento del turno con preavviso inferiore alle 12 ore, verrà corrisposta una indennità equivalente alle maggiorazioni che sarebbero spettate in caso di effettuazione della prestazione programmata. In caso di spostamento, la suddetta indennità, sarà corrisposta per le ore di effettivo spostamento; fermo restando che per le ore della normale prestazione competeranno le relative maggiorazioni.

Competeranno inoltre, l'indennità di trasporto ed il trattamento di mensa, già regolati a livello aziendale.

I trattamenti sopra elencati, con la sola eccezione di quanto previsto per il lavoro straordinario, rappresentano l'intero pacchetto degli emolumenti spettanti e pertanto eventuali altri compensi comunque denominati, erogati a qualsiasi titolo, cessano di avere validità.

Per esigenze operative le singole prestazioni potranno essere proseguite rispetto all'orario programmato.

L'incremento complessivo sarà di norma contenuto in due ore e comunque non potrà eccedere le 12 ore complessive, salvo casi di emergenza e di mancato cambio turno.

Le suddette prestazioni saranno compensate secondo quanto previsto per le ore di lavoro straordinario.

 

Settore Aviazione

Le Parti condividono di estendere un'analoga regolamentazione economico-normativa della logistica anche al settore aviazione, rinviandone la definizione a livello aziendale.

 

 

Orario plurisettimanale

 

Al fine di realizzare una migliore corrispondenza fra le necessità organizzative e l'effettuazione delle prestazioni lavorative, a livello di unità produttiva o di specifica unità organizzativa all'interno della stessa, potranno essere realizzate articolazioni dell'orario settimanale, come media su un arco di più settimane, fino ad un massimo di 12 mesi.

L'articolazione degli orari settimanali sarà compresa tra un massimo di 48 ore ed un minimo di 28 ore. Nel quadrimestre l'orario complessivo potrà oscillare fino a due ore medie settimanali rispetto all'orario settimanale di 37h 40'.

In tale regime le prestazioni superiori all'8ªora giornaliera sono retribuite con una indennità del 10% della quota oraria e quelle effettuate nella giornata di sabato con una indennità del 15%.

 

Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi:

le domeniche oppure i giorni destinati al riposo compensativo a norma di legge;

le seguenti festività:

Capodanno (1° gennaio)

Epifania (6 gennaio)

Lunedì di Pasqua

Anniversario della Liberazione (25 aprile)

Festa del Lavoro (1° maggio)

Festa della Repubblica (2 giugno)

Assunzione (15 agosto)

Ognissanti (1° novembre)

Immacolata Concezione (8 dicembre)

S. Natale (25 dicembre)

S. Stefano (26 dicembre)

c) il giorno del Santo Patrono del luogo dove si trova la sede di lavoro, presso cui il lavoratore presta normalmente la sua opera, o la giornata sostitutiva individuata aziendalmente per quelle località nelle quali la festività del Santo Patrono coincida normalmente con una delle festività di cui alla lettera b).

Qualora le festività previste alle lettere b) e c) coincidano con la domenica, ai lavoratori giornalieri e ai turnisti di tipo B saranno riconosciute altrettante giornate di "recupero festività coincidente con la domenica". Tali giornate dovranno essere recuperate inderogabilmente con fruizione a livello individuale nello stesso anno di maturazione.

Il trattamento di cui sopra verrà corrisposto anche ai lavoratori addetti ai turni di tipo A e C, fermo restando che non è dovuto compenso nel caso di coincidenza di una delle festività di cui alle lettere b) e c) con il giorno di riposo previsto dagli schemi di turno.

Nelle giornate del 24 e 31 dicembre l'orario di lavoro per i soli lavoratori giornalieri sarà limitato alla parte di orario normale precedente alle ore 13.

 

Conto ore

Nel conto ore confluiscono le prestazioni straordinarie per essere fruite in forma di riposo compensativo, collettivamente o individualmente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Qualora la fruizione delle ore accantonate non sia realizzata entro l'anno successivo a quello di maturazione, l'azienda avrà la facoltà di liquidare le spettanze, fatta salva una riserva di 40 ore pro-capite.

 

  Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestata in ore notturne, ovvero nei giorni festivi, con riposo compensativo, è corrisposta ai soli lavoratori non turnisti la seguente aliquota della quota oraria di retribuzione:

- lavoro notturno: 35% per i lavoratori la cui attività si svolge normalmente e sistematicamente di notte; 50% per tutti gli altri lavoratori;

- lavoro festivo: 50%.

Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria determinata dividendo la retribuzione globale mensile per 174,5 moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- lavoro straordinario diurno feriale da 37 h e 40' a 39 h settimanali: 1,10;

- lavoro straordinario diurno feriale da 39 h settimanali: 1,25;

- lavoro straordinario notturno feriale: 1,65;

- lavoro straordinario diurno domenicale (lett. a): 1,55;

- lavoro straordinario notturno domenicale (lett. a): 1,75;

- lavoro straordinario diurno festivo (lett. b) e c): 1,60;

- lavoro straordinario notturno festivo (lett. b) e c): 1,85.

Il lavoratore turnista per il quale lo schema di turno preveda la presenza in una festività infrasettimanale percepirà per ciascuna ora ordinaria lavorata, oltre alle maggiorazioni per turni festivi, la maggiorazione del 60%.

 

È lavoro notturno quello prestato tra le ore 21 e le ore 7, tra le ore 22 e le ore 6 per i turnisti.

 

  Ferie e permessi annui

 

Ferie

Devono essere integralmente fruite nel corso dell'anno di maturazione e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

- Per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi; a far data dal 1° luglio 2020, per coloro che all'atto del raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 9 anni avranno azzerato tutte le spettanze di ferie residue al 31 dicembre dell'anno precedente verrà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per un'anzianità superiore ai 10 anni.

- Per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.

La giornata del sabato è considerata non lavorativa.

I giorni festivi non sono computabili come giornate di ferie.

Gli eventuali periodi di assenza per malattia o infortunio vengono considerati utili ai fini della maturazione delle ferie nel limite dei primi sei mesi.

 

  Assenze

 

Malattia

Impiegati e operai

·         comporto:

 

Anzianità fino a 5 anni

Anzianità oltre 5 e fino a 10 anni

Anzianità oltre 10 anni

Periodo di comporto continuativo

7 mesi

10 mesi

12 mesi

Periodo di comporto non continuativo

9 mesi in un anno

12 mesi in 18 mesi

18 mesi in 27 mesi

·         trattamento economico:

Al lavoratore in prova assente per malattia o infortunio extra professionale, sempre che abbia superato la metà del periodo di prova, viene assicurata l'intera retribuzione per il periodo massimo di 30 giorni di calendario.

Durante i periodi di conservazione del posto di lavoro è assicurato al lavoratore non in prova, assente per malattia o infortunio, un trattamento economico pari ad anzianità:

 

Anzianità fino a 5 anni

Anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni

Anzianità oltre 10 anni

Periodo di comporto continuativo

Primi 4 mesi al 100% RGM Successivi 3 mesi al 50% RGM

Primi 6 mesi al 100% RGM Successivi 4 mesi al 50% RGM

Primi 8 mesi al 100% RGM Successivi 4 mesi al 50% RGM

Periodo di comporto non continuativo

5,5 mensilità nell'arco di 9 mesi consecutivi

8 mensilità nell'arco di 12 mesi consecutivi

10 mensilità nell'arco di 18 mesi consecutivi

Alla Retribuzione Globale Mensile (RGM) si aggiunge quanto previsto dall'art. 25 per il lavoro in turno.

Apprendistato professionalizzante

·         come i lavoratori qualificati

 

Infortunio sul lavoro

Impiegati e operai

·         comporto: in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale i lavoratori percepiscono l'indennità per inabilità temporanea; in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica.

·         trattamento economico: come la malattia

Apprendistato professionalizzante

·         come i lavoratori qualificati

 

Maternità e paternità

La lavoratrice madre o il lavoratore padre, nei casi previsti dalla legge, riceveranno un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione globale di fatto per i mesi di assenza obbligatoria.

 

Congedo parentale

Ai sensi dell'art. 32 dei D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del rinnovo previsto dall’Ipotesi di accordo 19 settembre 2019, il congedo parentale potrà essere fruito anche ad ore.

La lavoratrice/il lavoratore può usufruire di permessi su base oraria fino a un massimo dell'orario giornaliero previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, se diversa.

Il congedo potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un'ora giornaliera, la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo deve corrispondere a giornate intere.

 

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi di calendario.

 

Permessi

Il lavoratore può richiedere, per motivate necessità, e l'Azienda ha facoltà di concederlo, un periodo di aspettativa, senza retribuzione.

Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.

L'Azienda potrà concedere a richiesta permessi non retribuiti a lavoratori che abbiano a carico familiari con gravi patologie croniche (anemia mediterranea e simili) o ammalati in fase terminale, sempreché ne documentino la necessità.

L'azienda potrà concedere a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti ai lavoratori che abbiano assunto la tutela volontaria in termine di legge di minori stranieri non accompagnati.

Per quanto concerne i lavoratori in condizioni di tossicodipendenza nonché i lavoratori con familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza si richiamano le disposizioni del D.P.R. n. 309 del 9.10.90.

Per quanto concerne i lavoratori disabili nonché i lavoratori con familiari disabili a carico si richiamano le disposizioni dell'art. 33 della legge n. 104/92.

Al fine di conciliare il diritto ai permessi di cui all'art. 33 della Legge 104/1992 con le esigenze organizzative e tecnico-produttive delle imprese, il lavoratore è tenuto ad una programmazione mensile dei permessi che dovrà presentare, entro la fine del mese precedente e comunque garantendo un preavviso minimo di 3 (tre) giorni dal 1° giorno di fruizione, salvo i casi di comprovata urgenza. Eventuali necessità di variazione o annullamento del permesso dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di 24 ore.

Per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017 si richiamano le disposizioni dello stesso decreto.

Per le lavoratrici vittime di violenza di genere si richiamo le disposizioni di legge. Al riguardo, i congedi previsti potranno essere usufruiti a mezze giornate o a giornate intere.

 

Diritto allo studio

Sono riconosciute 150 ore di permessi retribuiti nel triennio, utilizzabili anche in un solo anno; a tale titolo non può assentarsi contemporaneamente non più del 2% della forza occupata.

Per le aziende del settore Energia vale, come accordo aziendale, la seguente disciplina.

I lavoratori che al fine di migliorare la propria preparazione, anche in relazione all'attività aziendale, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti possono usufruire di permessi retribuiti, a carico del monte ore aziendale, in misura pari a 10 ore annue per dipendente, utilizzabili anche in un solo anno, per un massimo di 200 ore "pro capite" per triennio, purché le ore di corso siano almeno il doppio di quelle richieste come permesso.

Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 3% della forza complessiva dell'unità produttiva.

Per le aziende con meno di 300 dipendenti, sono previsti i seguenti minimi:

- 1 fino a 20 dipendenti, 2 fino a 50 dipendenti, 3 fino a 100 dipendenti, 6 fino a 200 dipendenti, 8 fino a 300 dipendenti.

I lavoratori che intendono partecipare a giornate di studio e convegni attinenti a problemi e materie di interesse aziendale, possono usufruire, a richiesta e compatibilmente alle esigenze produttive, di permessi non retribuiti.

 

Lavoratori studenti

Spettano permessi retribuiti agli universitari: 2 giorni per ciascun esame da sostenere in località diversa dalla sede di lavoro e 4 giorni per gli esami di diploma universitario o laurea.

Settore Energia

Per le aziende del settore Energia vale, come accordo aziendale, la seguente disciplina.

I lavoratori iscritti a università, scuole medie superiori e scuole professionali hanno diritto a permessi retribuiti nel limite massimo di mezz'ora giornaliera, per raggiungere in tempo utile la sede della scuola.

A tali lavoratori possono inoltre essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni e permessi retribuiti per 10 giorni nell'anno in cui debbono sostenere gli esami di diploma o di laurea.

Il suddetto permesso di 10 giorni è rinnovabile per una sola volta qualora l'esame di diploma si concluda, per mancata promozione, con l'ammissione all'ultimo anno di scuola media superiore.

Gli studenti universitari hanno diritto a un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per ciascun esame superato, al lavoratore spettano due quote giornaliere di retribuzione (corrispondenti a due giornate di permesso non retribuito eventualmente già richieste ed usufruite).

 

  Lavoro a tempo parziale

 

All'atto della stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e/o nel corso di svolgimento dello stesso potranno essere concordate tra Azienda e lavoratore clausole elastiche con preavviso minimo di 5 giorni. L'applicazione delle clausole elastiche temporanee comporta il riconoscimento di una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale, comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Le modifiche non potranno comunque eccedere il 25% della prestazione annua a tempo parziale.

 

  Contratto a tempo determinato e somministrazione

 

La durata del contratto a tempo determinato è pari a 24 mesi. Resta ferma la facoltà di richiedere un ulteriore contratto a tempo determinato presso la Direzione Territoriale del Lavoro ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, sono attività stagionali:

- avio rifornimento;

- attività GPL: in particolare, ricezione e discarica del prodotto, movimentazione e stoccaggio dello stesso, imbottigliamento bombole, caricazione di ferrocisterne e autobotti, nonché tutti i processi di supporto collegati;

- altre da individuare nel settore concordate a livello aziendale;

- operazioni di banchina dedicate alle caricazioni delle bettoline per bunkeraggio navi;

Ai lavoratori a tempo determinato:

- spettano tutti gli istituti ed i trattamenti in essere nell'Azienda per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a parità di inquadramento e proporzionalmente al periodo di lavoro prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura dei contratto a termine;

- sarà fornita una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto per prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro;

- potrà essere previsto, per le fattispecie che prevedono la sostituzione dì lavoratori assenti, un periodo di affiancamento. In caso di congedo di cui al D.Lgs. n. 151/2001, l'affiancamento potrà avvenire fino a due mesi prima rispetto all'inizio del congedo.

Limiti numerici

In relazione a quanto previsto, dall'art. 31 del D.Lgs. 81/2015, il numero dei lavoratori occupati nell'Azienda con i contratti di lavoro a tempo determinato e di contratti di lavoro somministrato a tempo determinato non potrà superare la percentuale del 30%, da calcolarsi come media annua da osservare, tempo per tempo, all'atto di assunzione. Qualora tale percentuale dia luogo ad un numero decimale, potrà effettuarsi un arrotondamento all'unità superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,5.

Nelle attività di ingegneria e costruzioni, la percentuale dei lavoratori assunti con contratto a termine, come media annua, non potrà superare complessivamente il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato a ruolo nell'Azienda. 

 

  Apprendistato professionalizzante

 

La durata massima del contratto è pari a 3 anni per i livelli 6, 5, 4 e a 2 anni per i livelli 3 e 2. 

Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata del contratto di apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.

I lavoratori potranno iscriversi al fondo di previdenza complementare e al fondo integrativo sanitario e avranno diritto allo stesso trattamento per la malattia e l'infortunio previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.

In caso di prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini dell'anzianità di servizio.

Con riferimento agli istituti sia economici che normativi, si rinvia all'accordo interconfederale del 18.4.2012, al CCNL ed agli accordi aziendali vigenti.

Fatto salvo quanto previsto da D.Lgs 81/2015, il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante potrà avvenire a condizione che sia stato mantenuto in servizio almeno l'85% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti.

 

Trattamento economico

Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare ciascuna delle qualifiche previste dal 6° al 2° livello. Il lavoratore apprendista professionalizzante viene inquadrato nel livello corrispondente alla qualifica/profilo professionale da conseguire.

La durata massima dell'apprendistato professionalizzante, la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e la sua retribuzione percentualizzata ai sensi dell'art. 42, co. 5, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 2015 è la seguente:

Livelli

Durata in mesi

Durata

periodo
in mesi

Perc. di

Retribuzione 1° periodo

Durata
2
°
periodo
in mesi

Perc. di retribuzione 2° periodo

Durata
3
°
periodo
in mesi

Perc. di retribuzione 3° periodo

2

24

12

90%

12

95%

 

 

3

24

12

90%

12

95%

 

 

4

36

12

90%

12

95%

12

95%

5

36

12

80%

12

90%

12

90%

 

La retribuzione di riferimento è quella tabellare relativa al minimo del livello di inquadramento e del relativo CREA. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, al termine della durata del contratto dì apprendistato professionalizzante, al lavoratore viene riconosciuta in misura integrale la retribuzione tabellare relativa al livello di inquadramento assegnato.

 

  Contratto di inserimento

 

Abrogato dall’accordo 28 novembre 2011.

  

   Telelavoro

 

Il telelavoro è disciplinato dall'Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 diretto a stabilire una regolamentazione generale a livello nazionale dell'istituto.

Il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:

- telelavoro domiciliare, nei casi in cui l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;

- telelavoro da centri o postazioni satellite, autonomamente organizzati al di fuori delle strutture aziendali.

 

 Lavoro agile/Smart Working

 

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di parte dell'attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici.

La prestazione dell'attività lavorativa in "lavoro agile" non incide sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato e non comporta nessuna modifica della sede di lavoro né ha alcun effetto sull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale.

 

  Estinzione del rapporto

 

Preavviso

 

Anzianità

Livelli

 

1-3

4-5

6

Fino a 2 anni

4 mesi

3 mesi

2 settimane

Oltre 2° fino al 5° anno

4 mesi

3 mesi

1 mese

Oltre 5° fino al 10° anno

5 mesi

4 mesi

3 mesi

Oltre 10° fino al 15° anno

6 mesi

5 mesi

4 mesi

Oltre 15 anni

8 mesi

6 mesi

5 mesi

 

In caso di dimissioni i termini di cui sopra sono ridotti della metà.

La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Se il lavoratore dimissionario non dà il preavviso, l'Azienda ha diritto di trattenere su quanto a lui dovuto la somma corrispondente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Il periodo di preavviso, prestato o sostituito dalla corrispondente indennità, deve essere computato nell'anzianità agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto in caso di licenziamento.

Il periodo di preavviso può decorrere da qualsiasi giorno del mese; tuttavia, nel caso di licenziamento, se la data di decorrenza è diversa dal 15 o dal 30 (o 28 o 31) del mese, i periodi indicati si considerano aumentati di un numero di giorni pari quelli mancanti al 15 o al 30 (o 28 o 31) del mese.

 

Trattamento di fine rapporto

Il lavoratore, in ogni caso di risoluzione del rapporto, ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, secondo le disposizioni di cui alla legge 29.5.1982 n. 297.

La retribuzione annua utile per la determinazione dell'accantonamento da effettuare ai sensi della suddetta legge è composta esclusivamente da:

- minimo di categoria;

- livello di C.R.E.A.;

- ex scatti di anzianità non assorbibili;

- assegni ad personam;

- indennità di funzione compenso per lavoro discontinuo;

- le maggiorazioni per il lavoro in turno;

- i compensi per l'uscita dal turno;

- la voce Edr ex turni;

- eventuali altri elementi retributivi aziendali per i quali sia prevista espressamente la computabilità ai fini del T.F.R..

- Edr ex art. 36 CCNL 22 gennaio 2013.

 

 

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