Fonti di riferimento
c.c.n.l. 18 febbraio 2013
verbale di accordo 5 febbraio 2016 previdenza Enel
accordo 30 giugno 2016 inquadramento Enel
accordo 18 ottobre 2016 premio di risultato 2016
accordo 10 novembre 2016 congedi parentali, violenze e diversity
accordo 25 gennaio 2017 rinnovo
ipotesi 9 ottobre 2019 rinnovo
Parti stipulanti
ELETTRICITÀ FUTURA
UTILITALIA
ENEL SpA, in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Elettricità Futura;
GSE - Gestore dei Servizi Energetici SpA
TERNA SpA - Rete Elettrica Nazionale SpA
ENERGIA LIBERA
FILCTEM-CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia, Manifatture
FLAEI — CISL - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane
UILTEC- UIL - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica
Decorrenza e durata
1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021
Campo di applicazione
Imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore, efficienza energetica, servizi commerciali di assistenza ai clienti, esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Categoria |
Declaratorie contrattuali |
|
|
QS e Q |
Lavoratori titolari di posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale e svolgono funzioni di particolare importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati. La categoria si articola su due livelli in funzione del differente grado di contenuti manageriali e/o specialistici delle mansioni esercitate, cui corrispondono due livelli retributivi.
|
AS superiore |
Lavoratori che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria AS, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda; funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di altri lavoratori; contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
|
AS |
- Lavoratori che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
|
A1 superiore |
Lavoratori che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda; funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori; contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
|
A1 |
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
|
BS superiore |
Lavoratori che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria BS, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda; funzioni di sovrintendenza e di coordinamento di altri lavoratori; contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
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BS |
Lavoratori che svolgono funzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda.
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B1 superiore |
Lavoratori che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di: rappresentanza attribuita dall'azienda; funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori; contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
|
B1 |
Lavoratori che svolgono funzioni di concetto nonché lavori tecnico-manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite.
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B2 superiore |
Lavoratori che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggiore rilievo anche per la maturazione di una esperienza di mestiere.
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B2 |
Lavoratori che eseguono lavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola d'arte i lavori di maggiore importanza, relativi alla loro specialità di mestiere.
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CS |
Lavoratori che eseguono lavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo, che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.
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C1 |
Lavoratori ai quali si richiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori d'ordine di carattere amministrativo o tecnico-manuale.
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C2 |
Lavoratori che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo, nonché che eseguono operazioni semplici di carattere tecnico-manuale, anche di fatica ed gli addetti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee apparecchiature.
|
I lavoratori inquadrati in categoria C2 passano in categoria C1 decorsi 6 mesi dalla data di assunzione.
L’ipotesi di accordo 9 ottobre 2019, nella definizione della disciplina per la specifica area inquadramentale di cui all'art. 1 ("ambito di applicazione") - DAV n. 2, ha stabilito che le Parti prenderanno a riferimento, per l'individuazione dei nuovi livelli inquadramentali e retributivi, le regolamentazioni collettive sottoscritte dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative operanti per altri settori e che risultano maggiormente applicate ai lavoratori che svolgono le attività di cui alle lettere E) e F), (attività di efficienza energetica e attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti) rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL elettrici.
Al fine di definire nell'ambito della nuova disciplina collettiva le nuove declaratorie relative alla specifica area contrattuale, le Parti hanno individuato un primo schema di riferimento (vedi tabella di seguito) con una griglia per profili, tipologie di attività, grado di autonomia e responsabilità e conoscenze richieste.
Nuovi livelli |
Job title |
Tipologia attività |
Grado di autonomia, responsabilità, iniziativa |
Conoscenze richieste |
Q |
Esperto/esperto con coordinamento |
- Attività di rilevante importanza ai fini degli obiettivi dell’impresa, svolte con carattere di continuità - Contributi specialistici di massima complessità e rilevanza |
- Significativo livello di autonomia, innovazione e progettualità - Responsabilità di coordinamento di risorse e unità organizzative - Funzioni di rappresentanza
|
Elevato grado di capacità gestionale organizzativa e professionale |
I |
Specialista |
- Attività con elevato contenuto professionale e specialistico a carattere progettuale ed innovativo |
- Iniziativa e autonomia nell’ambito del processo di competenza - Coordinamento e conduzione di risorse e unità operative |
Conoscenze specialistiche avanzate e particolare capacità professionale |
II |
Tecnico operativo senior/assistente |
- Attività a contenuto specialistico |
- Adeguata autonomia nei limiti delle responsabilità affidate - con possibilità di coordinamento delle risorse assegnate |
Approfondite conoscenze tecniche e teoriche e consolidate capacità professionali |
III |
Tecnico operativo/addetto |
- Attività tecnico-operative a contenuto prevalentemente specialistico |
- potere di iniziativa e responsabilità adeguate al risultato atteso - Coordinamento operativo delle risorse assegnate |
Conoscenze tecniche e teoriche specifiche |
IV |
Aggiunto |
- Attività tecnico operative di media complessità |
- Autonomia operativa nell’ambito di metodi di lavoro e procedure definite |
Qualificate capacità tecnico-pratiche |
V |
Operativo senior |
- Attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico |
|
Capacità tecnico-pratiche di base |
VI |
Operativo |
- Attività semplici di carattere amministrativo, commerciale o tecnico |
|
Un periodo breve di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare |
VII |
Generico/aiuto/preposto |
- Attività semplici |
|
|
Percorso Operaio-Tecnico
Dinamica degli inquadramenti, con indicazione dei relativi periodi intermedi e requisiti di accesso:
Livelli di inquadramento |
Durata periodo |
Requisiti |
da B2 a B2S
|
24 mesi
|
effettiva permanenza e esperienza specifica maturata nelle squadre di
distribuzione |
da B2S a B1
|
24 mesi
|
- PES MT-BT, Monoperatore, Reperibilità |
da B1 a B1S
|
24 mesi
|
- completamento con esito positivo delle azioni definite nel percorso
operaio-tecnico |
da B1S a BS
|
24 mesi
|
- completamento con esito positivo delle azioni definire nel percorso
operaio-tecnico |
Schema di riferimento del percorso formativo:
Qualifica da conseguire |
Elettricista polivalente senior di distribuzione (BS) |
Durata del percorso |
4 periodi di 24 mesi ciascuno |
Obiettivi (contenuti tecnici)
|
Acquisire conoscenze, competenze e abilità che consentano di effettuare in autonomia le attività ricadenti nei processi di seguito individuati, in aggiunta alle attività tipiche del processo di Manutenzione della rete affidate agli elettricisti di distribuzione: Customer Care - Acquisizione elementi tecnici per la gestione dei reclami (sopralluogo, letture, ...). Conduzione rete - Digitazione e verifiche moduli per guasti BT (IGB); - Assistenza ad operatore di zona (come "secondo di macchina") per l'effettuazione di prove di ricerca guasti e prove di tensione sui cavi MT; - Assegnazione ticket guasti BT da postazione GESI dedicata in UOR; - Acquisizione dati tecnici per la compilazione dei Piani di Lavoro (sopralluoghi, rilevazione assetti di rete, ...), e redazione modulistica consegna impianti BT. Verifiche e misure - Verifiche Gruppi di misura BT; - Assistenza Verifiche Gruppi di misura MT. Lavori - Aggiornamento schemi di rete (SIGRAF) in seguito a lavori o variazioni assetto rete; - Lavorazione scarti dei diari SAP in UOR a seguito ad attività (materiali, automezzi, ...); - Acquisizione e verifica del programma giornaliero in UOR dei lavori da ADL. Appalti e Lavori - Acquisizione e gestione dei Materiali e DPIUTE ricevuti in UOR (registrazione, assegnazione, movimentazione, controllo, ...); - Supporto per la gestione dei contratti di appalto (sopralluoghi cantiere, controlli corso d'opera e collaudi taglio piante, compilazione schede atti di controllo); - Predisposizione documentazione per inoltro pratica autorizzativa per lavori BT (istanza, stralcio cartografico, ...); - Realizzazione di Preventivi semplici BT (sopralluogo, elaborazione documenti/schemi, specifica tecnica, inserimento in SAP, ...); - Predisposizione ed emissione LCL per assegnazione lavori ad Impresa. |
Contenuti trasversali
|
Sicurezza sul lavoro Organizzazione e processi Strumenti e supporti informatici Competenze relazionali/Soft Skills (gestione del tempo, attenzione ai clienti, gestione dei rapporti funzionali e gerarchici, orientamento al risultato) |
Metodologia didattica
|
Il percorso si articola in fasi con modalità differenziate contraddistinte da contenuti di complessità crescente (aula, training on the job, affiancamenti, corsi on line). Sono previste verifiche intermedie e azioni di monitoraggio dell'andamento del percorso. |
Lavori Sotto Tensione MT
Dinamica degli inquadramenti e relativi requisiti di accesso, ferma restando la composizione-tipo dell'Unità LST (1 Referente + 6 Operatori):
Ruolo |
Dinamica degli inquadramenti |
Referente tecnico |
da A1-A1S a AS: 18 mesi |
Assistente tecnico-operativo
|
da B1s a BS: idoneità di livello B + 12 mesi |
Preposto |
da B1 a B1S: idoneità di livello B + 24 mesi |
Operatore |
da CS a B1: idoneità di livello A; si applicano gli accordi vigenti |
Il nuovo inquadramento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti di idoneità e esperienza, previo colloquio di verifica.
Qualifiche professionali Unità Lavori Sotto Tensione MT (LST) di DTR/ES/TLV e, per effetto del Percorso Operaio-Tecnico (OT), Unità Operative Reti di Zona
Unità DTR Esercizio Rete - Telecontrollo e Verifiche Impianti - Lavori Sotto Tensione MT
qualifica |
liv. inq. |
Referente Lavori Sotto Tensione ccma |
ASS |
Referente Lavori Sotto Tensione senior |
AS |
Referente Lavori Sotto Tensione |
A1S |
Referente Lavori Sotto Tensione junior |
A1 |
Specialista Tecnico-Operativo Lavori Sotto Tensione |
A1 |
Assistente Tecnico-Operativo Lavori Sotto Tensione senior |
BSS |
Assistente Tecnico-Operativo Lavori Sotto Tensione |
BS |
Assistente Tecnico-Operativo Lavori Sotto Tensione junior |
B1S |
Preposto Lavori Sotto Tensione ccma |
BS |
Preposto Lavori Sotto Tensione |
B1S |
UnitàDTR Zona - Unità Operativa Rete
Elettricista polivalente senior (OT) |
BS |
Elettricista polivalente (OT) |
B1S |
Elettricista provetto esperto (OT) |
B1 |
Elettricista provetto ccmr (OT) |
B2S |
Elettricista provetto (OT) |
B2 |
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 168,60 Divisore giornaliero:26 Retribuzione: stipendio o paga, (minimo contrattuale integrato risultante dal conglobamento dei minimi tabellari in atto alla data del 1° aprile 2013 e dell'ex indennità di contingenza e dai corrispettivi eventualmente spettanti a titolo di aumenti periodici di anzianità e di merito, nonché dagli importi "ad personam" riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità, dei livelli salariali di categoria). Quadri: i minimi per i 2 livelli sono comprensivi degli importi denominati "livelli di funzione". |
Variazioni retributive per le varie decorrenze
Scala parametrica |
Da 1/11/2019 |
Da 1/9/2020 |
Da 1/6/2021 |
aumento a regime |
Una tantum |
|
||||
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
Aumento (€) |
Minimo (€) |
|
||||
QS |
276,78 |
56,93 |
3568,86 |
51,09 |
3619,95 |
43,79 |
3663,74 |
151,81 |
145,97 |
|
Q |
248,37 |
51,09 |
3202,57 |
45,85 |
3248,42 |
39,30 |
3287,72 |
136,23 |
130,99 |
|
ASS |
219,23 |
45,09 |
2826,78 |
40,47 |
2867,25 |
34,69 |
2901,94 |
120,25 |
115,62 |
|
AS |
205,19 |
42,20 |
2645,78 |
37,88 |
2683,65 |
32,47 |
2716,12 |
112,55 |
108,22 |
|
A1S |
196,56 |
40,43 |
2534,53 |
36,28 |
31,10 |
2601,91 |
107,81 |
103,67 |
||
2570,81 |
|
|||||||||
A1 |
187,55 |
38,58 |
2418,37 |
34,62 |
2452,99 |
29,67 |
2482,67 |
102,87 |
98,91 |
|
BSS |
178,60 |
36,74 |
2302,97 |
32,97 |
2335,94 |
28,26 |
2364,20 |
97,96 |
94,19 |
|
BS |
170,99 |
35,17 |
2204,80 |
31,56 |
2236,36 |
27,05 |
2263,42 |
93,79 |
90,18 |
|
B1S |
162,93 |
33,51 |
2100,91 |
30,08 |
2130,98 |
25,78 |
2156,76 |
89,37 |
85,93 |
|
B1 |
155,61 |
32,01 |
2006,55 |
28,72 |
2035,28 |
24,62 |
2059,90 |
85,35 |
82,07 |
|
B2S |
145,33 |
29,89 |
1873,93 |
26,83 |
1900,75 |
22,99 |
1923,75 |
79,71 |
76,65 |
|
B2 |
135,22 |
27,81 |
1743,64 |
24,96 |
1768,60 |
21,39 |
1789,99 |
74,17 |
71,31 |
|
CS |
119,90 |
24,66 |
1546,00 |
22,13 |
1568,13 |
18,97 |
1587,10 |
65,76 |
63,24 |
|
C1 |
108,51 |
22,32 |
1399,21 |
20,03 |
1419,24 |
17,17 |
1436,41 |
59,52 |
57,23 |
|
C2 |
100,00 |
20,57 |
1289,44 |
18,46 |
1307,90 |
15,82 |
1323,72 |
54,85 |
52,74 |
|
Scatti di anzianità
Il lavoratore matura il diritto, a decorrere dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, ad un aumento biennale secondo gli importi per ciascuna categoria di inquadramento di cui alla tabella sotto riportata per un massimo di cinque aumenti.
Nel corso di vigenza prevista dall’ipotesi di accordo 9 ottobre 2019 si avvia il percorso di trasformazione dell'istituto degli scatti di anzianità per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 nei cui confronti sono previste nuove misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare, nell'ottica di valorizzare la funzione della previdenza complementare quale pilastro integrativo per i trattamenti pensionistici delle nuove generazioni.
A tali lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020 sarà tuttavia riconosciuta nell'arco di vigenza del CCNL la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall'assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per il riconoscimento dell'istituto degli scatti di anzianità; in tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
I lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione dei cinque aumenti periodici di anzianità, possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l'applicazione della regolamentazione sulle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare. In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta.
Per la decorrenza degli importi di dette misure periodiche si prende a riferimento la data in cui è stato conseguito l'ultimo aumento periodico di anzianità e, qualora il dipendente non avesse ancora maturato il primo aumento periodico, si prende a riferimento la data di assunzione. Ai fini della determinazione del numero degli importi da maturare, resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti biennali.
Inquadramento |
Importo € |
QS |
49,01 |
Q |
46,33 |
ASS |
43,07 |
AS |
39,82 |
Al S |
37,86 |
Al |
35,74 |
BSS |
33,72 |
BS |
31,97 |
B1S |
30,16 |
B1 |
28,46 |
B2S |
26,13 |
B2 |
23,81 |
CS |
20,30 |
Cl |
17,66 |
C2 |
15,75 |
Erogazione aggiuntiva
È corrisposta con la retribuzione di settembre 2014 e di settembre 2015, ai lavoratori in forza alle medesime date indicate:
Categoria |
Settembre 2014 |
Settembre 2015 |
QS |
177,96 |
504,23 |
Q |
159,70 |
452,48 |
ASS |
140,96 |
399,38 |
AS |
131,93 |
373,81 |
A1S |
126,39 |
358,09 |
A1 |
120,59 |
341,68 |
param. Medio |
120,00 |
340,00 |
BSS |
114,84 |
325,38 |
BS |
109,94 |
311,51 |
B1S |
104,76 |
296,83 |
B1 |
100,06 |
283,50 |
B2S |
93,44 |
264,76 |
B2 |
86,95 |
246,35 |
CS |
77,09 |
218,43 |
C1 |
69,77 |
197,69 |
C2 |
64,30 |
182,18 |
EDR
In aggiunta alla retribuzione è corrisposto un elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a € 10,33.
Indennità
- Indennità rischio cassa/maneggio danaro: compete ai cassieri ed ai commessi di cassa a contatto col pubblico che abbiano continuativamente maneggio o responsabilità di denaro con responsabilità diretta in caso di errore finanziario, nella misura del 5,50% della retribuzione mensile.
- Indennità per l'utilizzo del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore: compete ai lavoratori ai quali sia richiesto per lo svolgimento delle proprie mansioni il possesso del certificato ed è corrisposta, per ogni giornata di presenza in servizio, nella misura del 3% del minimo tabellare giornaliero.
- Indennità di turno: per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna) 11% di minimo tabellare e contingenza; per turni che impegnino due prestazioni giornaliere 5,5% di minimo tabellare e contingenza, con riposo settimanale di domenica 3,6%; per altri particolari turni avvicendati la misura dell'indennità è definita a livello aziendale salve le percentuali dell'11 e del 5,5% per le fattispecie a esse collegate.
- Indennità di uscita dal turno: in caso di soppressione dei posti in turno per ristrutturazione aziendale le indennità sono mantenute ad personam in cifra fissa nella misura non rivalutabile del 10% per ogni anno di lavoro svolto in turno, sino ad un massimo del 100%. È assorbibile e utile per il calcolo del tfr.
- Indennità lavori sotto tensione: per lo svolgimento di lavori sotto tensione sulla rete AT o MT è riconosciuta un'indennità del 25% (6,5% per abilitazioni rilasciate per un ambito di competenze più limitato) del minimo tabellare giornaliero per ogni giornata di presenza in servizio. Le indennità sono cumulabili con l'indennità lavori gravosi.
- Indennità per l'utilizzo di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature: compete ai lavoratori cui sia richiesta l'acquisizione ed il mantenimento della validità dei certificati di qualificazione nella misura di € 0,77 per ogni giornata di presenza in servizio, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti.
- Indennità "capo-formazione": ai lavoratori di categoria B2 superiore (o di B2 in assenza di B2 superiore) che svolgano funzioni di preposto alla guida di formazioni nell'ambito dei nuclei/squadre di distribuzione, è corrisposta una indennità giornaliera di € 1,55. L'indennità compete anche ai preposti alla guida di formazioni di: montatori cabine, giuntisti, pronto intervento, anche quando tali formazioni non siano inserite nei nuclei, nonchè di formazioni addette alla manutenzione di impianti primari.
- Indennità guardia dighe: Nei confronti del personale per il quale venga adottata una soluzione per la vigilanza delle dighe che comporti lo svolgimento di una prestazione lavorativa ordinaria per tutti i giorni della settimana, realizzando in tal modo uno schema di rotazione tra gli addetti, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica viene riconosciuta un'indennità pari al 70% del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore.
L'indennità viene riconosciuta anche nei confronti del personale di manutenzione civile idraulica con compiti anche di guardiacanali, qualora svolga quest'ultima attività, in regime di lavoro ordinario, nella giornata di domenica.
- Indennità per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul lavoro:Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvedono all'assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 o 6 retribuzioni annue ed in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.
Il contratto prevede ulteriori indennità rispetto a quelle sintetizzate in precedenza (vedi art. 38, ipotesi di accordo 9 ottobre 2019).
Retribuzione ultramensile
Premio di risultato / produttività
La contrattazione nazionale intende incentivare lo sviluppo virtuoso quantitativo e qualitativo della contrattazione di secondo livello verso il riconoscimento di trattamenti economici strettamente legati ad obiettivi di crescita della produttività, qualità, efficienza, redditività, innovazione e a tal fine definisce una quota da destinare a produttività.
Tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale secondo criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale.
La quota di incremento destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegare ad incrementi di produttività/redditività/competitività è annuale ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.
L'importo è utilizzato per la definizione/incremento dei premi di risultato nel periodo considerato, secondo i criteri da definire in sede di contrattazione aziendale.
Il valore di ciascun scaglione della quota viene annualmente erogato a livello aziendale sotto forma di 'una tantum" secondo le regole dei premi di risultato o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali.
Decorrenza |
2020 |
2021 |
Incremento da destinare a produttività a livello aziendale |
€ 210 |
€ 210 |
Tredicesima mensilità
Corresponsione: nel mese di dicembre
Misura: una mensilità della retribuzione in atto. Turnisti, devono essere computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell'attività della centrale o del gruppo: l'indennità di turno del mese di dicembre; l'indennità per le ore notturne (maggiorate del 35%) calcolata sulla media delle ore prestate nel trimestre settembre-novembre.
Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
Quattordicesima mensilità
Corresponsione: nel mese di giugno
Misura: una mensilità della retribuzione in atto. Turnisti, devono essere computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell'attività della centrale o del gruppo: l'indennità di turno del mese di giugno; l'indennità per le ore notturne (maggiorate del 35%) calcolata sulla media delle ore prestate nel trimestre marzo-maggio.
Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 1/12/2019 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum", nelle misure indicate nella tabella precedente.
Tale importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo comunque riferibile al periodo che va dal 1/6/2019 al 31/10/2019, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Mesi sei per i lavoratori dei livelli Quadri e del gruppo A
Mesi tre per i lavoratori degli altri livelli.
Orario di lavoro
Orario settimanale
38 ore settimanali con ripartizione, di norma, dal lunedì al venerdì.
Il c.c.n.l. detta la disciplina per lo spostamento del riposo settimanale.
Turnisti e semiturnisti
40 ore settimanali.
Sono turnisti coloro che operano in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne.
Sono semi turnisti coloro che operano in turni di lavoro con solo due prestazioni giornaliere.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge è considerata festiva la ricorrenza del Santo Patrono. Qualora la stessa coincida con il lunedì dopo Pasqua, è concesso un giorno di festa sostitutivo nel martedì successivo.
Flessibilità
In caso di flessibilità multiperiodale le ore settimanali programmabili oscillano nella fascia da 30 a 46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria per le ore prestate oltre la 40ª.
Banca ore
Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2020 la banca ore per tutti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui al comma 2 dell'art. 28 ("Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno") prestate oltre le 70 ore annue, nonché per le ore di straordinario rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 del citato art. 28 , prestate oltre le 180 ore semestrali, il lavoratore, in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all'accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i limitiannui sopra indicati, comunicandola formalmente all'azienda entro la fine di ogni anno per l'anno solare successivo. Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste.
Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all'art. 31 ("Ferie"), comma 5, del CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno compensate con la retribuzione in atto.L'istituto della banca ore non si applica in concomitanza con l'applicazione di regimi di orario multiperiodale. Le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa sono valutate a livello aziendale.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi già in atto che regolamentano la materia a livello aziendale.
Reperibilità
L'accordo 5 marzo 2010 prevede una dettagliata disciplina comprendente le relative indennità, la reperibilità notturna e quella "speciale".
Trasferta Rete Italia
Personale che sia chiamato ad operare, in relazione alle esigenze di specifici progetti/attività di interesse nazionale della Rete, in trasferta per periodi prolungati (almeno 2 settimane, anche non continuative) in regione diversa da quella di appartenenza: a partire dal 1° agosto 2016 un importo forfetario giornaliero di 70 euro per ogni giorno in trasferta con spese di viaggio e pernottamento a carico dell'Azienda.
Al personale specificamente e preventivamente autorizzato al quale l'Azienda, in via del tutto eccezionale, abbia richiesto di recarsi in trasferta con mezzo aziendale per esigenze di servizio, il tempo occorrente per il viaggio verrà pagato al solo guidatore come straordinario. In tutti gli altri casi nei quali il mezzo aziendale è concesso dall'azienda in luogo del mezzo di trasporto pubblico, il tempo occorrente per il viaggio verrà pagato come ore viaggio ordinarie.
Task Force Emergenza Rete
34 euro per interventi effettuati a non meno di 30 chilometri di distanza tra la sede della unità di appartenenza e la sede della unità di intervento, superando a questi fini il riferimento all'ambito territoriale della Zona.
Personale chiamato ad entrare in turno di reperibilità in caso di esigenze di rinforzo per 'allerta meteo': 13 euro a titolo di rimborso spese forfetario per ogni ingresso in turno superiore a quanto previsto dal piano, per l'intera durata della condizione di allerta. Detto importo si aggiunge alla indennità di reperibilità e allo straordinario in caso di intervento e a quant'altro previsto dalle norme vigenti.
Trasferimenti
La disciplina trova attuazione per i trasferimenti con decorrenza dal 1° luglio 2017, ferma restando la salvaguardia delle corresponsioni in corso.
I trattamenti spettanti al lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro Comune, qualora la nuova sede di lavoro disti almeno 30 Km da quella di provenienza, sempre che si riscontri un apprezzabile maggior disagio rispetto al domicilio dell'interessato, e ciò comporti comunque un significativo incremento della distanza tra il proprio domicilio e la nuova sede di lavoro, sono i seguenti:
a) nei casi di trasloco nella località ove si trova la nuova sede di destinazione, ove l'Azienda non possa provvedere direttamente all'alloggio, verrà concordata tra l'Azienda e il lavoratore eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla RSU, una indennità mensile pari alla differenza del canone, per un alloggio di caratteristiche {ed ubicazione analoghe) a quello abitato nella località di provenienza e comunque nei limiti delle effettive esigenze del nucleo familiare, prevedendo come limite massimo di riferimento le quotazioni delle locazioni abitative desunte dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui non fossero disponibili dati specifici per alcune località, si procederà per analogia adattando i dati disponibili delle localizzazioni più simili a quelle da valutare, ovvero sulla base delle quotazioni delle locazioni immobiliari abitative desumibili dalle banche dati dei principali centri nazionali di analisi del mercato immobiliare nazionali e territoriali. Analogo criterio sarà adottato nel caso in cui il lavoratore acquisti un alloggio nella località ove si trova la nuova sede di destinazione e/o nel caso in cui il lavoratore sia proprietario di alloggio nella sede di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per un periodo di 4 anni. Nelle aziende con più di 150 dipendenti, l'indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma di "una tantum", in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra Azienda e Organizzazioni sindacali) dell'importo mensile dell'indennità di alloggio. L'indennità in forma di "una tantum" verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro Comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'attribuzione di una nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro;
b) qualora il lavoratore non traslochi nella nuova sede di lavoro (non avendone l'obbligo), sarà corrisposto per 6 anni un compenso, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, riferito alle "maggiori spese di viaggio", determinato sulla base delle tariffe dei mezzi pubblici di trasporto, ove esistenti, ovvero, sulla base dei valori dei rimborsi forfetari previsti in sede aziendale, da concordarsi con il lavoratore, eventualmente assistito, su sua richiesta, dalla R.S.U. ovvero dall'organizzazione sindacale cui il lavoratore abbia conferito il mandato.
Il trattamento complessivo di cui sopra sarà corrisposto in misura intera per i primi tre anni e nella misura dell'85% quarto anno, 75% quinto anno, 65% sesto anno.
Il trattamento previsto dalla presente lettera b) sarà riconosciuto sempre che il pendolarismo giornaliero consenta il proficuo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Per i compensi di cui alle lettere a) e b) l'Azienda potrà riconoscere una maggiorazione fino al 40% dei compensi medesimi in funzione dell'effettivo maggior disagio connesso con il trasferimento per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per il lavoratore pendolare; specifici analoghi trattamenti potranno essere riconosciuti nei casi in cui l'Azienda provveda direttamente all'alloggio. Il trattamento complessivo di cui alla presente lettera b) verrà rideterminato solo qualora il lavoratore si avvicini alla località ove si trova la nuova sede;
c) l'erogazione, per un periodo di tre mesi, di un trattamento di trasferta, secondo le misure previste a livello aziendale;
d) il rimborso, in caso di trasloco, delle spese di viaggio per sé e i propri familiari nonché delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previi opportuni accordi con l'Azienda;
e) il rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione, per effetto del trasloco, del contratto di affitto regolarmente registrato;
f) la corresponsione di una diaria di trasferimento equivalente ad una mensilità di retribuzione mensile. Qualora l'interessato traslochi con la famiglia, sarà corrisposta, all'atto dell'effettivo trasferimento dei familiari e con la retribuzione in essere in quel momento, una diaria aggiuntiva equivalente ad un'ulteriore mensilità.
I trattamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7 sono tra loro alternativi e la durata complessiva della loro corresponsione a fronte di uno stesso trasferimento non può superare complessivamente i 4 anni.
Al lavoratore trasferito a sua domanda e che traslochi, qualora la sede di destinazione sia ubicata in altro comune e disti almeno 50 Km da quella di provenienza, compete, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, solo il trattamento di cui alla lettera d).
Lavoro straordinario, notturno, festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni, sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
|
- feriale diurno |
50% |
- festivo diurno |
60% |
- feriale notturno |
60% |
- notturno festivo |
75% |
b) notturno: |
50% |
c) festivo |
60% |
Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili.
Il limite individuale annuo allo straordinario è di 150 ore; eventuali ore eccedenti danno titolo a corrispondenti riposi compensativi.
È lavoro notturno quello compiuto dalle 20 alle 6.
Turnisti: In caso di assenza dal servizio per ferie, malattia o infortunio o altro motivo retribuito a norma di contratto, deve essere erogata, oltre all'indennità di turno, la maggiorazione del 35% della retribuzione oraria per le ore notturne previste dal piano di turno. In caso di uscita dal turno la maggiorazione viene mantenuta con le medesime modalità di calcolo dell'indennità prevista per la fattispecie. Per gli addetti a turni continui avvicendati, anche per due prestazioni diurne con spostamento del riposo domenicale, compete, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica, un'indennità del 70% del minimo tabellare orario cumulabile con la maggiorazione per lavoro notturno ed inclusa nel computo del tfr..
Guardiadighe: Per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica è riconosciuta un'indennità del 70% del minimo tabellare orario.
Ferie e permessi annui
Ferie
Orario di lavoro in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì
- 20 giorni lavorativi, con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8, fino a un massimo di 24 giorni lavorativi.
Dal computo dei giorni è escluso il sabato che è considerato giornata non lavorativa;
Orario di lavoro in sei giorni settimanali
- 24 giorni lavorativi, con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8, fino a un massimo di 26 giorni lavorativi.
Durante la fruizione delle ferie competono, ove esistenti, gli assegni "ad personam" per "riduzione orario", nonché le indennità fisse mensili.
Festività soppresse
A fronte delle ex festività spettano 4 giorni di permesso retribuito all'anno da godere entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Riduzione orario di lavoro (ROL)
È pari a 160 ore annue per i turnisti, 76 ore annue per i semi turnisti.
Per le aziende che già applicavano la ROL per il personale turnista di 160 ore, i lavoratori in servizio al 24 luglio 2001 ed addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, hanno altresì diritto a 6 giorni di permesso retribuito all'anno, 7 giorni nei confronti dei lavoratori turnisti già fruitori di permessi speciali in tale misura.
Ai lavoratori turnisti che prestano la loro opera in centrali termiche o in caverna in condizioni di particolare gravosità o disagio competono fino ad un massimo di 4 giorni di permesso
I giorni di permesso sono assorbibili in caso di ulteriori e future riduzioni d'orario derivanti da contrattazione collettiva o provvedimenti legislativi.
Assenze
Malattia e cure termali
Comporto: a) 12 mesi (360 giorni), b) 18 mesi (540 giorni) con pluralità di episodi morbosi, c) 32 mesi (960 giorni) nel caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley entro l'arco massimo di 36 mesi consecutivi. Superati detti periodi può essere concessa un'aspettativa non retribuita fino a un massimo di 12 mesi.
Trattamento economico:
a) intera retribuzione per 12 mesi (360 giorni), elevati a 18 (540 giorni) in caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley o a degenze ospedaliere
b) intera retribuzione fino a 18 mesi (540 giorni) per pluralità di eventi morbosi, o, in caso di malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, fino a 24 mesi (720 giorni) e il 70% della retribuzione per un ulteriore periodo massimo di 8 mesi (240 giorni).
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Comporto: fino a guarigione clinica.
Trattamento economico: 100% della retribuzione sino alla guarigione clinica.
Le Aziende provvedono ad assicurare i dipendenti in servizio mediante una polizza vita caso morte durante la vigenza del rapporto di lavoro ad esclusione delle cause già coperte da assicurazione, finanziata con un importo pro capite di € 5 per ogni mensilità (€ 70 annui).
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione del mese precedente a quello di inizio dell'astensione.
Congedo matrimoniale
15 giorni consecutivi di calendario retribuiti.
Diritto allo studio
Sono concessi permessi retribuiti in misura da concordarsi aziendalmente.
In assenza di accordo aziendale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori studenti in occasione degli esami saranno riconosciuti permessi retribuiti nelle seguenti misure:
- giorni lavorativi 11 (undici) per gli esami di licenza di scuola media inferiore;
- giorni lavorativi 16 (sedici) per gli esami di licenza di scuola media superiore;
- per ogni esame universitario, non più di una volta per lo stesso esame e fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 della legge n. 300/1970, 1 ulteriore giorno lavorativo per esami fino a 6 cfu e 2 giorni lavorativi per esami con cfu superiori.
Complessivamente il lavoratore non potrà comunque fruire di permessi retribuiti in misura superiore a 50 ore per ciascun anno scolastico previsto nel piano di studi.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 3% della forza occupata con il minimo di un lavoratore, fermorestando che dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.
Permessi e brevi congedi
Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda può accordare permessi e brevi congedi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
Al riguardo costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti da parte di lavoratrici/lavoratori:
— per malattia di figli in età compresa tra i 3 e gli 8 anni fino ad un massimo di 6 giorni
annui comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti dalla legislazione in materia e fatti salvi ulteriori giorni definiti a livello aziendale;
— che hanno assunto la tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati ai sensi della legge n. 47/2017 fino ad un massimo di 15 giorni e fatti salvi ulteriori giorni definiti a livello aziendale
Permessi speciali
Ailavoratori giornalieri che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kv, vengono riconosciuti due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di 15 minuti ciascuno. In alternativa, restano confermate le discipline aziendali vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale in materia.
Ai lavoratori giornalieri già percettori dell'indennità "lavori gravosi", vengono mantenute le condizioni normative vigenti derivanti da precedente contrattazione collettiva di livello nazionale.
I permessi retribuiti, derivanti da contrattazione collettiva nazionale, per i lavoratori giornalieri che operano in condizioni di particolare gravosità o disagio in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche e all'interno delle centrali in caverna, nonché per i lavoratori giornalieri che effettuano l'ispezione delle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, restano riconosciuti ai lavoratori già fruitori dei permessi stessi alla data di sottoscrizione del CCNL 24 luglio 2001 sempre che continuino a ricorrere i presupposti per la loro concessione.
Aspettativa
Per motivi da valutarsi in via discrezionale dall'azienda può essere concesso un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità a qualsiasi fine.
L'aspettativa superiore ai 15 giorni decurta proporzionalmente la spettanza ferie annua.
Congedi parentali
Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n.151/2001 e successive modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2020, il congedo parentale potrà essere fruito anche ad ore.
La lavoratrice/il lavoratore può usufruire di permessi su base oraria fino a un massimo dell'orario giornaliero previsto in azienda.
Il congedo potrà essere fruito, sia dal personale a tempo pieno che dal personale a tempo parziale, per periodi minimi di un'ora giornaliera, la cui somma nell'arco di ciascun mese di utilizzo deve in ogni caso corrispondere a giornate intere.
Formazione professionale
A livello aziendale è progettata un'offerta formativa tale da assicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in iniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore pro-capite nel triennio. In tale monte ore non si computa la formazione in materia di sicurezza e salute Nell'ambito del monte ore sopra indicato, per una quota pari a 8 ore pro-capite nel triennio, i lavoratori interessati possono attivarsi per scegliere corsi di formazione nell'ambito di un catalogo di offerte formative disposto a livello aziendale nel rispetto di una percentuale di assenza contemporanea pari di norma al 3% del personale in forza nell'unità produttiva.
Welfare
A decorrere dal 1° luglio 2020, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 5 per ogni mensilità, salvo diversa destinazione da definire a livello nazionale (associativo/aziendale) entro il 30 giugno 2020.
Lavoro a tempo parziale
Clausole elastiche e flessibili
L'azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale in presenza di eventi non programmabili e/o eccezionali, nonché di effettuare una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, per motivate esigenze aziendali, dandone preavviso ai lavoratori interessati, con anticipo di almeno 72 ore.
Le ore di lavoro prestate sono compensate con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria, fermo restando che la variazione in aumento oltre il limite del 15% della durata settimanale del part time sarà compensata con la maggiorazione del 40% detta variazione in aumento non può essere superiore del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale.
Lavoro supplementare
Le prestazioni per lavoro supplementare sono ammesse, previa richiesta dell'Azienda, entro il limite massimo dell'orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo pieno. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata settimanale del part time sono retribuite come ore ordinarie. Alle ore eventualmente prestate eccedenti tale limite - sempre che non ricorra la fattispecie del lavoro straordinario - si applica una percentuale di maggiorazione del 40% della retribuzione oraria, con eventuali conguagli a livello annuale.
Contratto a tempo determinato
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui all'art 23, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall'inizio dell'attività di una nuova impresa/unità produttiva ovvero dalla entrata in funzione di una nuova attività produttiva o di servizio. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico, approvato con DPR n. 218 del 1978, tale periodo potrà avere una durata massima di 36 mesi. Detta durata massima di 36 mesi è inoltre prevista in caso di costruzione/riconversione di impianti di generazione.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con specifico accordo aziendale può essere elevata, rispetto alle previsioni contrattuali di cui all'art. 18, comma 2, CCNL la quota di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, nonché la durata complessiva dei successivi contratti per mansioni di pari livello e categoria.
Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 D.Lgs. n. 81/2015 non si applicano comunque in caso di successione di contratti per la sostituzione di lavoratori assenti.
Resta ferma la possibilità dell'Azienda di stipulare contratti a tempo determinato fino ad un numero di 5 dipendenti nei casi in cui il rapporto percentuale previsto dalla legge dia luogo ad un numero inferiore a 5.
Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 25 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.
Apprendistato professionalizzante
Condizioni
Le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei 36 mesi precedenti.
Durata
Qualificazione corrispondente a mansioni di categoria A1 (di norma, rivolto a lavoratori con laurea magistrale ciclo unico):
- Impiegato di concetto con funzioni direttive ovvero mansioni specialistiche che implichino responsabilità di identico livello.
Durata: 24 mesi
Qualificazione corrispondente a mansioni di categoria B1 (di norma, rivolto a lavoratori con diploma di scuola media superiore quinquennale):
- Impiegato di concetto;
- Addetto tecnico di Distribuzione;
- Addetto tecnico di Generazione;
- Addetto tecnico-commerciale di Distribuzione;
- Addetto commerciale;
- Addetto amministrativo;
- Addetto servizi;
- Addetto informatico;
- Addetto linee, stazioni, controlli e collaudi, conduzione, mantenimento impianti;
- Addetto conduzione impianti di produzione;
- Addetto progettazione e realizzazione impianti;
- Addetto ricerca;
- Addetto tecnico fonti rinnovabili;
- Addetto analisi energetiche;
- Addetto dispacciamento;
- Addetto radiochimica e analisi ambientali;
- Addetto alla Radioprotezione/Caratterizzazione radiologica.
Durata: 36 mesi
Qualificazione corrispondente a mansioni di categoria CS (di norma, rivolto a lavoratori con scuola dell'obbligo più un corso generico di formazione professionale o attestato di qualifica):
- Operatore perforazione (area geotermica);
- Elettricista qualificato;
- Manutentore qualificato stazioni, linee;
- Manutentore produzione (area idroelettrica);
- Manutentore produzione (area geotermica);
- Manutentore produzione (area termoelettrica);
- Addetto segreteria con mansioni d'ordine.
Durata: 36 mesi
È prevista la possibilità di prolungare la durata dell'apprendistato per un periodo corrispondente all'assenza dovuta a malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni (da calcolare anche come sommatoria di brevi periodi), tenuto conto dell'effettiva incidenza dell'assenza sulla realizzazione del piano formativo individuale. In tali casi, sarà cura del datore di lavoro comunicare all'apprendista prima della scadenza, il differimento connesso all'assenza del termine finale del periodo di apprendistato.
Inquadramento e trattamento retributivo
L'apprendista viene inquadrato nella categoria corrispondente alla qualificazione da conseguire al termine dell’apprendistato con una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
Durante la durata contrattuale dell’apprendistato è prevista - previa verifica dell’andamento positivo del percorso formativo e professionale - la seguente dinamica retributiva:
per il conseguimento delle qualificazioni in CS tre periodi
- primo periodo (1° anno) 80% retribuzione CS;
- secondo periodo (2° anno) 85% retribuzione CS;
- terzo periodo (3° anno) 90% retribuzione CS;
per il conseguimento delle qualificazioni in B1 tre periodi
- primo periodo (1° anno) 80% retribuzione B1;
- secondo periodo (2° anno) 85% retribuzione B1;
- terzo periodo (3° anno) 90% retribuzione B1;
per il conseguimento delle qualificazioni in A1 due periodi
- primo periodo (1° anno) 80% retribuzione A1;
- secondo periodo (da 2° anno fino alla fine dell’apprendistato) 90% retribuzione A1.
Al termine del periodo di apprendistato previa verifica sull’andamento del percorso effettuato verrà riconosciuto il 100% della retribuzione corrispondente all’inquadramento della qualificazione conseguita.
A livello aziendale è possibile individuare ulteriori percorsi di inserimento in apprendistato applicando lo stesso abbattimento percentuale rispetto all’inquadramento della qualificazione da conseguire nel triennio per i Gruppi C e B e nel biennio per il Gruppo A.
Dinamica retributiva con indicazione della durata dei relativi periodi di apprendistato:
Inquadramento della qualificazione da conseguire
|
Primo anno
|
Secondo anno
|
Terzo anno
|
Gruppo C |
80% retribuzione |
85% retribuzione |
90% retribuzione |
Gruppo B |
80% retribuzione |
85% retribuzione |
90% retribuzione |
Gruppo A |
80% retribuzione |
90% retribuzione |
|
Periodo di prova
3 mesi, ridotto della metà qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
Malattia o infortunio
Conservazione del posto anche nei casi di pluralità di episodi morbosi: 135 giorni di calendario per apprendistato fino a 24 mesi, 180 giorni per apprendistato fino a 36 mesi.
Contratto di inserimento
Condizioni
Aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti.
Durata
18 mesi elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con "grave handicap" fisico/mentale/psichico.
Inquadramento
Non può essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante a lavoratori addetti alle mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Periodo di prova
3 mesi
Orario di lavoro
38 ore settimanali ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell'ipotesi di contratto a tempo parziale;
Lavoro a domicilio
Non disciplinato
Somministrazione di lavoro
Come detto in precedenza per il lavoro a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 25 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Sono escluse dai limiti quantitativi le somministrazioni per la sostituzione di altro lavoratore in servizio.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell'Azienda di stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato fino ad un numero di 5 risorse.
A livello aziendale le parti potranno concordare tramite accordo sindacale percentuali più elevate rispetto a quelle individuate nei commi precedenti.
Lavoro stagionale
Non disciplinato
Lavoro intermittente
Non disciplinato
Telelavoro
- Telelavoro domiciliare, quando l'attività lavorativa viene prestata dal dipendente di norma presso il proprio domicilio;
- Telelavoro da centri o postazioni satellite, quando l'attività lavorativa viene prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l'attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro possono svilupparsi anche attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa.
Lavoro agile
Ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2017, il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa, stabilita mediante accordo tra Azienda e Lavoratore, eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro derivanti dalla legge e dal presente contratto collettivo.
Le parti intendono promuovere l'introduzione, anche in via sperimentale, di discipline aziendali applicative del "Lavoro Agile" quale misura orientata al contempo ad incrementare la competitività attraverso una maggiore responsabilizzazione sui risultati e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro grazie ad una maggiore flessibilità e autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa.
La materia potrà essere oggetto di accordo a livello aziendale, finalizzata anche al recupero di produttività.
Lavoro ripartito
Non disciplinato
Estinzione del rapporto
Preavviso
In caso di licenziamento:
- mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni compiuti;
- mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 2 a 10 anni compiuti;
- mesi 4 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni compiuti.
In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà.
Trattamento di fine rapporto
Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia, includendo espressamente dalla base di calcolo del t.f.r.: minimo contrattuale; ex indennità di contingenza; aumenti periodici di anzianità; ex premio di produzione; tredicesima e quattordicesima mensilità; importi "ad personam" riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità e dei livelli salariali di categoria; superminimi individuali/aumenti di merito; elemento distinto della retribuzione (E.d.r.); differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni; indennità di reperibilità; controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso ai fini di reperibilità; indennità temporanea apprendisti (ex art. 13, comma 5, c.c.n.l.).