CCNL imprese di pulizia

 
 
 
Contratto Collettivo Nazionale per le imprese di pulizia - scheda sintetica, inquadramento del lavoratore, aspetti della retribuzione, disciplina del rapporto di lavoro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Fonti di riferimento

c.c.n.l. 31 maggio 2011, ratificato con verbale di accordo 3 agosto 2011

accordo 19 luglio 2012 apprendistato


● Parti stipulanti 

FISE, A.N.C.S.T.-Legacoop, Federlavoro-Confcooperative, PSL-AGCI, Unionservizi-Confapi e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL


● Decorrenza e durata

1º gennaio 2010 – 30 aprile 2013


● Campo di applicazione

Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e servizi ausiliari, quali a titolo esemplificativo:

- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);

- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);

- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);

- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);

- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);

- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);

- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);

- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.)

- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);

- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, etc.);

- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;

- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;

- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;

- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei cali-center, etc.; servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.).

 

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

 

 

Livello

Qualifica

Declaratorie contrattuali

Q

Quadri

Personale con mansioni direttive che oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria di cui al VII livello ed a possedere esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, sia preposto ad attività di coordinamento di servizi ed uffici fondamentali o svolga attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi.


VII

Impiegati con funzioni direttive

Lavoratori che svolgono funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa (nell'ambito del processo di competenza) e che sono responsabili circa i risultati attesi/obiettivi da conseguire.


VI

Impiegati di concetto, operai provetti

- Lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza.

- Lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi.

Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali loro impartite.


V

Impiegati di concetto, operai provetti

- Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica.

- Coloro che, pur lavorando essi stessi manualmente, svolgono con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, e con apporto di capacità tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie del lavoro e del funzionamento degli apparati, funzioni di coordinamento e di controllo dell'attività di squadre o gruppi, se operanti in complessi diversi.


IV

Impiegati d'ordine e operai specializzati

Lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche; i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori.


III

Impiegati esecutivi, operai qualificati

Lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali.


II

Impiegati esecutivi e operai comuni

- Lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione.

- Lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici.

- impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione per i primi 18 mesi di effettivo servizio.


I

Operai

- Lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni.

- Lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio.



Addetti ad altre attività ausiliarie in ambito scolastico, sanitario

In deroga alle declaratorie previste per i singoli livelli gli operai comuni addetti ad attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario, sono inquadrati al II livello con parametro 115.


Addetti alle cabine e linee di verniciatura

In deroga alle declaratorie è riconosciuto a tutti gli operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura, in forza al 1° gennaio 2008, l'inquadramento nel IV livello con parametro 125 e con la qualifica professionale corrispondente alle mansioni da essi effettivamente esercitate.


Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore

Assegnazione a mansioni di livello superiore: compete un compenso corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, trascorso un periodo di 2 mesi nel disimpegno delle mansioni superiori.

Svolgimento con carattere di continuità di mansioni rientranti in due diversi livelli: compete il livello superiore, indipendentemente dalla prevalenza di una delle mansioni disimpegnate.

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE


Retribuzione mensile


·       Divisore orario: 173

·       Divisore giornaliero22 nel caso di settimana corta e 26 nel caso di prestazione su 6 giorni settimanali.

·       Retribuzione base: la somma della retribuzione tabellare e dell'indennità di contingenza

·       Retribuzione globale mensile: la somma della retribuzione base e di ogni eventuale superminimo e assegno "ad personam", nonché di ogni altro compenso previsto dal contratto corrisposto con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere retributivo (es. rimborso spese).

·       Elemento distinto ed aggiuntivo della retribuzione (E.d.a.r.): dal 1° giugno 2011 cessa di essere erogato. Per gli impiegati in forza al 31.5.2011, l'E.D.A.R. è mantenuto come elemento economico ad personam ed è assorbito al momento del raggiungimento del primo scatto successivo al 31 maggio 2011.



Variazioni retributive per le varie decorrenze


Quadri - Impiegati - operai

Livelli

Minimo 1/6/2011

Minimo 1/3/2012

Minimo 1/9/2012

Minimo 1/4/2013

Conting.

Ind. funz.

e.d.r.

Q

1239,68

1259.86

1280.04

1330.50

532,06

25,82

10,33

7

1132,62

1151.06

1169.50

1215.60

532,06

-

10,33

6

980,47

996.43

1012.39

1052.30

524,77

-

10,33

5

788,89

801.73

814.57

846.68

518,53

-

10,33

4

721,27

733.01

744.75

774.11

517,50

-

10,33

3

664,92

675.75

686.58

713.64

515,42

-

10,33

2

614,21

624,21

634,21

659.21

513,96

-

10,33

1

563,5

572.67

581.84

604.78

512,71

-

10,33

115

648.03

658.58

669.13

695.51

513,96

-

10,33

125

704.37

715.84

727.31

755.98

517,50

-

10,33


Scatti di anzianità - impiegati

Maturazione: 8 scatti biennali fino al raggiungimento del 50% della retribuzione tabellare dell'ultimo livello di appartenenza e dell'indennità di contingenza al 1º agosto 1983

Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.

Passaggio di livello: il lavoratore mantiene l'importo degli scatti già maturati in cifra fissa. La frazione di biennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo scatto.

Importi: 6,25% della retribuzione tabellare vigente al momento della maturazione dello scatto e dell'indennità di contingenza.


Anzianità forfettaria di settore - operai

Tale anzianità forfettaria di settore è stabilita in unica quota fissa e non prevede ulteriori scatti.

Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore è tenuto distinto dalla retribuzione tabellare ed è computato ai fini dello straordinario, ferie, festività, 13ª, 14ª, indennità sostitutiva di preavviso, indennità di fine rapporto, malattia e infortunio.

E' corrisposta dal 5º anno di anzianità, senza interruzioni, nel settore.

Importi: liv. 6° 82,99¸liv. 5, 66,77; liv. 4, 63,15; liv. 3, 58,18; liv. 2, 54,39; liv. 1, 51,02; parametro 115, 55,50; parametro 125, 59,46.


Indennità

Indennità di cassa: al lavoratore normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione compete nella misura del 3% della retribuzione tabellare.

Al personale normalmente incaricato della riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note, eccetera, di importo complessivo superiore a euro 4,65, è corrisposta nella misura del 5% sulla retribuzione base.

Indennità rimozione scorie e polverino altoforni: compete nella misura di euro 0,05 per ogni ora di lavoro ai lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli alti forni.

E' utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di ferie nonché della 13ª mensilità e della 14ª mensilità.

Indennità pulizia reparti lavorazioni industriali: compete nella misura di euro 0,036 per ogni ora di lavoro ai lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti ove si svolge l'attività industriale vera e propria; non compete pertanto al personale addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengano svolte operazioni di trasformazione produttiva, es. cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici, eccetera.

Indennità lavoro disagiato: è corrisposta nella misura del 15% della retribuzione tabellare per ogni giornata in cui i lavoratori effettuino le pulizie con l'impiego di bilancino o ponte o di scala aerea o cosiddetta romana.

Indennità pulizia ambienti radioattivi: compete nella misura di euro 0,12 per ogni ora di lavoro prestata in specifiche zone controllate (reattori nucleari in funzione, trattamento radio-elementi, radioisotopi) al personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni.

E' utile ai fini del calcolo del trattamento di festività, ferie, anzianità, 13° mensilità e 14° mensilità e indennità sostitutiva del preavviso.

Indennità per lavori nel sottosuolo: compete nella misura di euro 0,03 per ogni ora di lavoro, non  cumulabile con altre analoghe indennità, ai lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati.

Indennità per lavori effettuati nelle metropolitane: compete nella misura oraria di euro 0,03, non cumulabile con l'indennità per lavori nel sottosuolo, per i lavori effettuati in locali che si trovano al coperto sotto il livello stradale (stazioni, passaggi, ecc.); non compete al personale che, pur prestando la propria opera nelle stazioni della Metropolitana, svolga la propria attività all'aperto o sotto la pensilina.

Indennità aeroportuale: va concordata in sede provinciale.


□ Retribuzione ultramensile


Tredicesima mensilità

Corresponsione: entro il 20 di dicembre

Misura: una mensilità della retribuzione globale mensile. 

Maturazione: per dodicesimi (le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. valgono mese intero).


Quattordicesima mensilità

Corresponsione: entro il 15 luglio

Misura: 1 mensilità della retribuzione globale mensile.

Maturazione: per dodicesimi (le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. valgono mese intero).


Elemento di garanzia retributiva

Compete ai lavoratori a tempo indeterminato, in forza al 1° gennaio 2013, che nei quattro anni precedenti siano risultati privi di contrattazione di secondo livello e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante ai sensi del c.c.n.l., con la retribuzione di luglio 2013 nella misura di euro 80,00 al 2° livello (parametro 109) e riparametrato per gli altri livelli.

L’elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
 
 

Prova


Livelli

Durata

Q

6 mesi

7

4 mesi

6

3 mesi

5, 4, 3 e 2

2 mesi

Operai 4, 5

30 giorni lavorativi

Operai 1, 2, 3

26 giorni lavorativi


Sono esenti dal periodo gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa impresa e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti o in caso di passaggio diretto ed immediato.


□ Orario di lavoro


Orario settimanale

40 ore settimanali distribuite in 5 giorni lavorativi o in 6 giorni previo accordo sindacale. La distribuzione giornaliera dell'orario può essere articolata in non più di due frazioni.

L'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.


Lavoratori discontinui

Sono discontinui:

1. Custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;

2. Custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;

3. Personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;

4. Personale addetto al carico e scarico nell'attività interna di servizi;

5. Personale addetto al controllo degli impianti e delle aree.

L'orario di lavoro contrattuale è fissato nella misura di 45 ore settimanali.


Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono, i giorni  di riposo compensativo domenicale e la Pasqua.


Banca ore

Vi confluiscono le ore di lavoro eccedenti la 45ª ora, che, su richiesta dell'interessato, sono recuperate sotto forma di riposi compensativi che possono essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali.

Qualora sia impossibile il recupero delle ore accumulate entro 12 mesi, l'importo corrispondente è liquidato  sulla base della retribuzione oraria in vigore a quella data.


□ Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni


Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.


Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione

lavoro straordinario 

 

- diurno feriale

25%

- notturno

50%

- festivo

65%

- notturno festivo

75%

lavoro compiuto nei giorni considerati festivi

50%

lavoro notturno 

 

compreso in turni avvicendati

20%

non compreso in turni avvicendati

30%


Le maggiorazioni non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.

Limiti per il lavoro straordinario: 150 ore annue.

Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6. 

In caso di prestazione notturna continuativa, la relativa maggiorazione deve essere computata nei seguenti istituti: ferie; festività; 13ª e 14ª mensilità; T.F.R.; indennità sostitutiva di preavviso; malattia e infortunio.

Qualora la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima il lavoratore ha diritto a un'indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa.

Nel caso di prestazione nel 6° giorno deve essere corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base.


□ Ferie e permessi annui


Ferie

22 giorni, per orario settimanale su 5 giorni, o 26 giorni, per orario su 6 giorni, lavorativi annui. 


Festività soppresse

In sostituzione delle 4 festività abolite ai sensi del combinato disposto della legge 54/1977 e del D.P.R. 792/1985 spettano 32 ore di permesso retribuito.


Riduzione orario di lavoro (ROL)

40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo, o con modalità da definire in sede aziendale.


□ Assenze


Malattia

- comporto: 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi anche con più malattie e anche con più rapporti di lavoro consecutivi nel settore. Superato il periodo di comporto può essere concesso un periodo di aspettativa non superiore a 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. L'aspettativa può essere richiesto una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa.

Impiegati

- trattamento economico: 100% della retribuzione globale mensile per 5 mesi e 50% per altri 7 mesi. 

Operai

- trattamento economico: dal 1° fino al 180° giorno: 100% della retribuzione globale mensile; dal 181° al 270° giorno: 50% della retribuzione globale mensile.


Infortunio sul lavoro

- comporto: fino alla guarigione clinica.

- trattamento economico: 100% della retribuzione globale mensile dal 2° giorno e fino alla guarigione clinica.


Maternità

Per le lavoratrici con mansioni impiegatizie si applica, qualora più favorevole rispetto a quanto previsto dalla legge, il seguente trattamento: corresponsione della retribuzione intera per i primi 4 mesi di assenza e di quanto previsto dalla normativa di legge nel mese successivo.


Congedo matrimoniale

15 giorni di calendario retribuiti.


Permessi 

Per giustificati motivi possono essere accordati permessi con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione.

In occasione della nascita di un figlio è concessa una giornata di permesso retribuita.


Diritto allo studio

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi per l'esercizio del diritto allo studio non devono superare il 2% del totale della forza occupata.

I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. 


Lavoratori studenti

Hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di:

- 2 giorni per ciascun esame universitario;

- 5 giorni per il conseguimento del diploma di licenza elementare;

- 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore;

- 10 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media superiore.


Ritiro patente

È prevista la conservazione del posto per 6 mesi senza retribuzione per gli autisti cui sia ritirata la patente dall'Autorità, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal c.c.n.l..


Indumenti di lavoro e divise

Le imprese forniscono ogni anno gratuitamente al personale operaio 2 tute o 2 camiciotti e 2 pantaloni o 2 indumenti equivalenti e tengono in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione dei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di divise sono fornite dall'impresa compatibilmente con l'usura e comunque con cadenza biennale.


□ Lavoro a tempo parziale


In caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno in tempo parziale, quest'ultimo può anche avere durata predeterminata che, di norma, non è inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi.


Orario minimo

Il minimo settimanale non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione giornaliera non può essere inferiore a due ore. I limiti sono raggiungibili anche operando su più appalti.


Lavoro supplementare

E' ammesso fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie incrementate dell'incidenza su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il t.f.r., determinata convenzionalmente e forfetariamente nel 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione.


Clausole flessibili ed elastiche 

L'esercizio, da parte del datore di lavoro, delle clausole comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 48 ore.

Per le sole ore prestate al di fuori degli orari concordati, in regime di clausola flessibile, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto, mentre per le ore prestate in regime di clausole elastiche, compete la maggiorazione del 28% aumentata del 1,5%.


□ Contratto a tempo determinato


I contratti di somministrazione, di inserimento e a tempo determinato possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale, e del 12% previsto per la somministrazione.

Fino a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di 10 contratti, fino a 10 dipendenti la proporzione è di 1 a 1.

Le proporzioni di cui sopra si intendono con riferimento al singolo appalto.


Avvio di nuove attività

Per fase di avvio di una nuova attività si intende un periodo di tempo fino a 6 mesi, incrementabili con accordo a livello territoriale


□ Apprendistato professionalizzante


L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal II al VII.


Condizioni e limiti

Le aziende si impegnano a mantenere in servizio almeno il 65% dei lavoratori il cui contratto sia stato completato nell'arco dei 24 mesi precedenti, salvo che nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

Il numero degli apprendisti non può essere superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate, con riferimento al singolo appalto o servizio.


Periodo di prova

La durata massima: 30 giorni di lavoro effettivo.


Inquadramento e trattamento economico

Inquadramento: due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo, un livello inferiore per la seconda metà. Gli apprendisti con destinazione finale al II livello sono inquadrati al I livello per tutto il periodo.

La retribuzione è composta da: retribuzione tabellare, indennità di contingenza ed E.d.r. ex Accordo interconfederale 31 luglio 1992.


Durata massima 

- II livello 24 mesi;

- III livello 30 mesi;

- IV livello 30 mesi;

- V livello 36 mesi;

- VI livello 36 mesi;

- VII livello 36 mesi.

In caso di assenza superiore a 30 giorni il periodo di apprendistato è prolungato per un periodo di pari durata dell'assenza.

Per i lavoratori con destinazione finale dal V al VII livello, in possesso di diploma coerente, la durata è ridotta di 6 mesi; in possesso di laurea coerente, la durata è ridotta di 12 mesi.

Possono essere previste durate maggiori per specifiche situazioni professionali e/o operative a livello territoriale.


□ Contratto di inserimento


Le parti hanno recepito i contenuti dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004, ed eventuali modifiche che interverranno.

I contratti di somministrazione, di inserimento e a tempo determinato possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale.

Fino a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di 10 contratti, fino a 10 dipendenti la proporzione è di 1 a 1.

Le proporzioni di cui sopra si intendono con riferimento al singolo appalto.


□ Lavoro a domicilio

Non disciplinato


□ Somministrazione di lavoro


E' ammessa in attuazione delle norme di legge vigenti.

I contratti di somministrazione, di inserimento e a tempo determinato possono essere stipulati nella misura massima, complessivamente, del 30% in media annua rispetto al totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un massimo del 20% per ciascuna tipologia contrattuale, e del 12% previsto per la somministrazione.

Fino a 20 dipendenti possono essere stipulati un massimo di 10 contratti, fino a 10 dipendenti la proporzione è di 1 a 1.

Le proporzioni di cui sopra si intendono con riferimento al singolo appalto.


□ Lavoro stagionale

Non disciplinato


□ Lavoro intermittente

Non disciplinato


□ Telelavoro

Non disciplinato


□ Lavoro ripartito


Nel contratto di lavoro deve essere indicato l'orario complessivo e la misura percentuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per i lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione o la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.

La retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestata.

I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.


□ Estinzione del rapporto


Preavviso


Anzianità

Livelli

Durata

Impiegati

   

fino a 5 anni di servizio

7° e Q

2 mesi e 15 gorni

 

1 mese e 15 giorni

 

dal 5° al 2°

1 mese

oltre 5 fino a 10 anni

7° e Q

3 mesi e 15 gorni

 

2 mesi

 

dal 5° al 2°

1 mese e 15 giorni

oltre 10 anni

7° e Q

4 mesi e 15 gorni

 

2 mesi e 15 giorni

 

dal 5° al 2°

2 mesi

Operai

 

15 giorni di calendario


In caso di dimissioni i termini sono ridotti rispettivamente al 50% per gli impiegati e a 7 giorni di calendario per gli operai.


Trattamento di fine rapporto

Il c.c.n.l. richiama le disposizioni di legge e definisce gli elementi della retribuzione utili per il calcolo: minimo tabellare, indennità di contingenza, anzianità forfettaria di settore per gli operai e scatti biennali per impiegati, aumenti di merito e/o superminimi, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità contrattuali a carattere continuativo, accordi integrativi.

 

 

 

 
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