CCNL palestre e impianti sportivi - scheda sintetica - inquadramento del lavoratore, aspetti della retribuzione e disciplina del rapporto di lavoro
Fonti di riferimento
c.c.n.l. 22 dicembre 2015
accordo 5 luglio 2016
Parti stipulanti
Confederazione italiana dello sport - Confcommercio imprese per l'Italia e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Decorrenza e durata
22 dicembre 2015 – 31 dicembre 2018
Campo di applicazione
Imprese e enti, anche di carattere associativo, che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l'utilizzo di un impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere ed il relativo personale dipendente, assunto dal 22 dicembre 2015. A titolo di esempio si indicano gli impianti e le relative pratiche sportive rientranti nella sfera di applicazione: 1. centri sportivi polivalenti: strutture complesse che comprendono più impianti di varia tipologia e natura, indoor e outdoor, tra quelli di seguito elencati. 2. palestre e scuole in genere: indirizzate all'insegnamento di discipline sportive, con finalità agonistiche e non (come ad esempio body building, alzate di potenza, attrezzistica, ginnastica artistica, insegnamento arti marziali, boxe, sport da combattimento in genere, etc.), oppure orientate all'insegnamento di attività contemplate nel fitness: vari tipi di ginnastica (posturale, rilassante, rassodante, dimagrante, ecc.), stretching, yoga, danze, aerobica, step, ecc. 3. centri fitness: strutture più o meno articolate, la cui tipologia di offerta, di tipo motorio e non solo, è finalizzata prevalentemente alla prevenzione, mantenimento e miglioramento del benessere psico-fisico della persona. alle attività di tipo prettamente motorio (corsi di ginnastica individuale e/o di gruppo, in sale libere oppure attrezzate, oppure in acqua), si affiancano servizi per la cura della persona, tra cui trattamenti estetici, massofisioterapia, medicina naturale (shiatsu, riflessologia plantare, ayurveda), sauna, bagno turco, idromassaggio, ecc. 4. centri benessere: strutture orientate al benessere della persona; si distinguono dai centri fitness in quanto l'offerta delle attività di tipo motorio è decisamente ridotta e comunque non prevalente rispetto ai servizi di cura alla persona. 5. centri natatori / piscine: strutture per lo svolgimento di attività motorie in acqua, ludiche o sportive, quali ad esempio: nuoto, nuoto pinnato e sincronizzato, attività subacquee, pallanuoto, tuffi, addestramento al salvataggio, acquafitness, acquagym, idrospinning, etc. 6. campi da tennis, da paddle e campi da squash. 7. campi da golf, minigolf e del footgolf. 8. campi da calcio, calcetto, rugby e baseball. 9. campi da pallavolo, basket, pallamano, beachvolley e del beach tennis. 10. maneggi e centri ippici, dove, oltre alle tradizionali attività si svolgano ponytrekking, attività turistica e ippoterapia. 11. piste o aree per atletica leggera. 12. piste da pattinaggio, sia a rotelle che su ghiaccio, anche per svolgimento di attività di hockey. 13. campi da bowling e bocce. 14. sferisteri. 15. campi o siti per il gioco del pallone elastico e della palla tamburello. 16. laghetti o aree per lo svolgimento della disciplina della pesca sportiva. 17. strutture o siti per tiro a volo, tiro con l'arco, tiro a segno. 18. centri o siti finalizzati all'attività di orienteering, trekking, arrampicata e mountain byke. 19. centri o siti per canottaggio, canoa, kayak: svolti su fiumi, torrenti, corsi d'acqua, bacini artificiali, navigli e piscine. 20. centri o aree per lo svolgimento della disciplina sportiva del biliardo sportivo, del biliardino e del tennis da tavolo. 21. centri o aree per lo svolgimento delle attività di volo. 22. centri o aree per lo svolgimento della disciplina degli sport nautici. 23. centri o aree per lo svolgimento di sport ciclici (atletica, nuoto, canottaggio, canoa, ciclismo, ecc.), di sport di forza veloce (sollevamento pesi, lanci e salti nell'atletica, salto con gli sci, ecc.), di sport coordinativi complessi (ginnastica artistica e ritmica, tuffi, tiro a volo, nuoto sincronizzato, ecc.), di sport da combattimento (pugilato, lotta, scherma, judo, ecc.), di giochi sportivi (calcio, basket, volley, pallanuoto, ecc.), di discipline multiple (triathlon, pentathlon, decathlon, ecc.) e conseguente o eventuale gestione di allievi o atleti non regolati dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, modificata dalla legge n. 586/1996. 24. autodromi o aree per lo svolgimento di sport motoristici in genere. 25. organismi e/o Enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.
INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI
Livello |
Declaratorie contrattuali |
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Q |
I quadri sono prestatori di lavoro subordinato che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi delle imprese nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. |
1 |
Allenatori (livello 4° del sistema SNaQ - Tecnico di 4° livello) delle varie discipline sportive che svolgono compiti di elevata complessità e di responsabilità tecnica superiore a quelle previste per le figure di cui al successivo livello 2° operando anche con team che partecipano a competizioni nazionali e internazionali. Gestiscono e coordinano programmi di formazione, di ricerca del talento, di promozione delle attività. Progettano e conducono programmi di ricerca tecnico-scientifica. Operatori complementari dello sport Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate. |
2 |
Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. Allenatore capo La qualifica individua allenatori (livello 3° del sistema SNaQ/Allenatore Capo) in grado di coordinare altri tecnici, ed allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico nazionale o anche internazionale. La qualifica abilita tipicamente ad allenare squadre di massima serie nazionale o atleti appartenenti all'élite nazionale, secondo le abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS. Esperto in preparazione fisica La qualifica individua esperti in preparazione fisica nelle varie discipline sportive (con più di 10 anni di abilitazione) con competenze specifiche avanzate nell'analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico-tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l'obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo. |
3 |
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita ovvero conseguita con abilitazioni riconosciute sulla base di leggi nazionali o regionali o comunque rilasciate da FSN, DSA o EPS. Allenatore/istruttore La qualifica individua allenatori/istruttori (2° livello del sistema SNaQ/Allenatore) che possono operare e progettare autonomamente attività, con atleti e partecipanti di ogni età, sia agonisti che non. Con gli agonisti operano normalmente a livello medio di qualificazione, assistendo atleti e squadre di livello regionale o nazionale. Lavorano in condizioni di complessità medio-basse, in società sportive di ridotte dimensioni o in staff articolati di società sportive di maggiori dimensioni. Possono anche essere previsti compiti non complessi di supervisione e coordinazione di tecnici apprendisti. Esperto in preparazione fisica La qualifica individua esperti in preparazione fisica (con meno di 10 anni di abilitazione) con competenze specifiche avanzate nell'analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico-tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l'obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo. L'allenatore e l'istruttore, di prima assunzione nell'azienda, permangono per un periodo di 18 mesi al 4° livello. |
4 |
Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. Aiuto allenatore/istruttore La qualifica individua Aiuto allenatori/istruttori (livello 1° del sistema SNaQ/Aiuto allenatore) che svolgono un'attività di assistenza e supporto tecnico ad altro allenatore/istruttore. I tecnici non sono autonomi e operano nella conduzione di attività di allenamento, di formazione tecnica e di assistenza alle competizioni sotto la supervisione di un allenatore/istruttore di qualifica superiore. Organizzano e conducono le sedute di allenamento degli sportivi utilizzando metodi, strumenti ed attrezzature sotto la guida di tecnici esperti. Conducono, sempre sotto una supervisione, la valutazione dell'allenamento. |
5 |
Lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico/pratiche, comunque conseguite. |
6 |
Lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche. |
7 |
Lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti. |
Quadri: l'assegnazione alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.
ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE
Retribuzione mensile
Divisore orario: 173 per 40 ore settimanali, 195, per 45 ore settimanali. Divisore giornaliero: 26 Elementi della retribuzione mensile: minimo, indennità di contingenza, scatti di anzianità, altri elementi previsti dalla contrattazione collettiva. Elementi della retribuzione di fatto: oltre alla retribuzione mensile, tutti gli altri elementi retributivi a carattere continuativo, esclusi i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario, le gratificazioni straordinarie o una tantum, ogni elemento espressamente escluso dal calcolo dei singoli istituti contrattuali o dall'imponibile contributivo a norma di legge. Indennità di funzione quadri: spetta per 13 mensilità in misura pari a euro 60,00 lordi ed è assorbibile da indennità similari, superminimi individuali, elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento o a titolo di acconto o di anticipazione sul c.c.n.l.
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Variazioni retributive per le varie decorrenze
Livelli |
Retribuzione conglobata, dal 22 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 |
Indennità di funzione (*) |
Maggiorazione 4% (**) |
Q |
1.716,37 |
60,00 |
70,6 |
1 |
1.635,12 |
- |
65,9 |
2 |
1.488,04 |
- |
57,3 |
3 |
1.341,30 |
- |
48,8 |
4 |
1.229,82 |
- |
42,3 |
5 |
1.158,94 |
- |
38,2 |
6 |
1.093,06 |
- |
34,4 |
7 |
1.007,51 |
- |
29,4 |
(*) Da corrispondere per 13 mensilità, assorbibili da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
(**) Spettante ai lavoratori, già in forza al 22/12/2015, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, anche in caso di successivi proroghe o rinnovi nei limiti di durata massima del contratto a tempo determinato presso la stessa azienda, per i quali viene, altresì, attribuito il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel limite di 36 mesi dal primo contratto instaurato, presso le unità produttive situate nello stesso comune, in presenza di assunzione per le mansioni svolte nel precedente periodo di assunzione ovvero per mansioni professionalmente compatibili.
Assorbimenti
Gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali aziendali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei 6 mesi immediatamente precedenti la scadenza del contratto.
Scatti di anzianità (*)
Maturazione: 5 scatti biennali
Importi: liv. Q: € 28,92; liv. 1: € 27,89; liv. 2: € 26,34; liv. 3: € 24,79; liv. 4: € 23,24; liv. 5: € 22,72; liv. 6: € 21,69; liv. 7: € 20,66.
Operatori di vendita: cat. 1: € 15,50; cat. 2: € 14,46
Decorrenza: L’aumento decorre dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.
Il periodo di servizio prestato come apprendisti è utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
(*) Spettanti ai lavoratori, già in forza al 22/12/2015, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, anche in caso di successivi proroghe o rinnovi nei limiti di durata massima del contratto a tempo determinato presso la stessa azienda, per i quali viene, altresì, attribuito il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel limite di 36 mesi dal primo contratto instaurato, presso le unità produttive situate nello stesso comune, in presenza di assunzione per le mansioni svolte nel precedente periodo di assunzione ovvero per mansioni professionalmente compatibili.
Indennità
Indennità di cassa: spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 5% della paga base nazionale.
Trasferta
Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra spesa (postale, telegrafica, ecc.) sostenuta in esecuzione del mandato più una diaria in misura non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto. La diaria è ridotta di 1/3 se il lavoratore non pernotta fuori sede.
Missioni di durata superiore al mese e quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali, la diaria è ridotta del 10%.
Elemento distinto della retribuzione
È collegato alla effettiva presenza giornaliera e da corrispondere per 12 mensilità, non incidente su nessun istituto differito, compreso il trattamento di fine rapporto, secondo le seguenti misure:
Livelli |
Valore E.d.r. giornaliero |
Quadri e 1° |
4 |
2°, 3° e 4° |
3,5 |
5°, 6° e 7° |
3 |
Retribuzione ultramensile
Tredicesima mensilità
Corresponsione: il 5 dicembre
Misura: una mensilità della retribuzione di fatto, 20% (venti per cento) della retribuzione di fatto per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Maturazione: per dodicesimi.
Quattordicesima mensilità (*)
Corresponsione: il 1° luglio
Misura: una mensilità della retribuzione mensile di fatto in atto al 30 giugno.
Maturazione: per dodicesimi.
(*) Spettante ai lavoratori, già in forza al 22/12/2015, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, anche in caso di successivi proroghe o rinnovi nei limiti di durata massima del contratto a tempo determinato presso la stessa azienda, per i quali viene, altresì, attribuito il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel limite di 36 mesi dal primo contratto instaurato, presso le unità produttive situate nello stesso comune, in presenza di assunzione per le mansioni svolte nel precedente periodo di assunzione ovvero per mansioni professionalmente compatibili.
Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che al 22 dicembre 2015 già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito.
Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio e durante la fruizione del congedo parentale.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Prova
Livelli |
Durata |
Q e 1 |
6 mesi |
2, 3 |
95 gg. |
4, 5 |
70 gg. |
6, 7 |
26 gg |
Apprendistato L. n. 25/1955: |
30 gg. di lavoro effettivo |
Apprendistato professionalizzante: |
come il livello di arrivo |
Il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
Orario di lavoro
Orario settimanale
40 ore distribuito su cinque o sei giorni lavorativi. Il c.c.n.l. prevede la possibilità di realizzare l'orario settimanale di 39 o 38 ore con assorbimento parziale o totale della Rol.
Addetti a mansioni discontinue: 45 ore. Trattasi di personale addetto prevalentemente alle mansioni che seguono: 1) custodi anche di magazzino; 2) guardiani diurni o notturni; 3) portieri; 4) personale addetto alla estinzione degli incendi; 5) uscieri e inservienti; 6) personale addetto al carico e allo scarico; 7) sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro; 8) personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane. A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell'anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Durata media dell'orario di lavoro
Non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario e deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi elevato a 12 mesi in caso di:
- esigenze relative all'organizzazione di gare, manifestazioni e fiere nonché per le attività connesse;
- necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria degli impianti;
- punte di più intense attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato.
Personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa
Ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, partecipanti eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale, che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati, prestano servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti:
- la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione, per le ore prestate di domenica;
- la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota della normale retribuzione per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;
- la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione, per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e di quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.
Lavoratori minori di 18 anni di età
L'orario di lavoro non potrà comunque superare le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni, le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.
Divisori fissi convenzionali:
26 per la determinazione della paga giornaliera;
173 per la determinazione della paga oraria.
Giorni festivi
Oltre a quanto previsto dalla legge è considerata festiva la ricorrenza del Santo Patrono.
Flessibilità
a) L'orario settimanale può essere superato nel limite di 48 ore e per un massimo di 16 settimane all'anno.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 20 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità; il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
b) L'orario settimanale può essere superato nel limite di 44 ore e per un massimo di 24 settimane all'anno.
Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 20 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
c) Superamento dell'orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 50 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità; il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Banca delle ore
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Lavoro straordinario
È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 250 ore annue.
Fermi restando i limiti richiamati al precedente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è, inoltre, ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alle Rappresentanze sindacali aziendali;
d) punte di più intensa attività;
e) esigenze tecniche connesse all'assenza di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni
Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale mensile.
Tipologia della prestazione |
Percentuale di maggiorazione |
a) straordinario: |
|
- dalla 41ª alla 48ª ora settimanale |
15% |
- oltre la 48ª ora settimanale |
20% |
- festivo |
30% |
- notturno |
50% |
b) notturno |
10% |
c) festivo |
30% |
Lavoro notturno definizione: il lavoro svolto dalle 22 alle 6.
Ai lavoratori che godono del riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica spetta un'indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria di minimo e contingenza per ogni ora di lavoro effettivamente prestato nella domenica.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo.
Ferie e permessi annui
Ferie
24 giorni lavorativi annui; 26 giorni lavorativi annui per i lavoratori, già in forza al 22/12/2015, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, anche in caso di successivi proroghe o rinnovi nei limiti di durata massima del contratto a tempo determinato presso la stessa azienda, per i quali viene, altresì, attribuito il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel limite di 36 mesi dal primo contratto instaurato, presso le unità produttive situate nello stesso comune, in presenza di assunzione per le mansioni svolte nel precedente periodo di assunzione ovvero per mansioni professionalmente compatibili.
Festività soppresse
In sostituzione delle 4 festività abolite spettano 32 ore di riposo aggiuntivo che devono essere godute entro l’anno di maturazione e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo.
I permessi maturano in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono mese intero). Non sono utili alla maturazione dei permessi in parola i periodi di assenza per servizio militare, congedo di maternità, congedo parentale, permessi e aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, malattia e infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Per l'ex festività del 4 novembre spetta un’ulteriore quota giornaliera della retribuzione.
Permessi retribuiti
72 ore annue. Maturano per dodicesimi mentre non maturano durante i periodi di assenza senza diritto alla retribuzione a carico azienda a norma di legge o di contratto. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni valgono mese intero. I permessi non fruiti nell’anno di maturazione devono essere pagati alla scadenza o goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Assenze
Malattia
Impiegati e operai
- comporto: 180 gg. nell'anno solare prolungati, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
- trattamento economico: dal 1° al 3° giorno, 100% della normale retribuzione giornaliera netta; dal 4° al 20° giorno, 75%; dal 21° al 180° giorno, 100% della normale retribuzione
Apprendistato professionalizzante
- comporto: come i lavoratori qualificati
- trattamento economico spettante a decorrere dal termine del terzo mese dall'inizio del rapporto di lavoro: 60% della retribuzione per i primi 3 giorni di malattia, nel limite di 4 eventi morbosi all’anno; in caso di ricovero ospedaliero la percentuale spetta per tutta la durata dello stesso e comunque nel limite di 180 giorni nell’anno solare.
Infortunio sul lavoro
Impiegati e operai
- comporto: 180 gg. nell'anno solare prolungati, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
- trattamento economico: 1° giorno, 100%; dal 2° al 4° giorno, 60%; dal 5° giorno al 20° giorno, 90%, dal 21° giorno, 100% della normale retribuzione giornaliera netta
Apprendisti
- comporto: come sopra
- trattamento economico: 1° giorno, 100% della normale retribuzione giornaliera netta; dal 2° al 4° giorno, 60%; dal 5° al 20° giorno, 80%; dal 21° giorno, 90%
Maternità
Non sono previste integrazioni a carico azienda dell'indennità erogata dall'INPS
Congedo matrimoniale
15 giorni di calendario retribuiti.
Aspettativa per tossicodipendenza
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assitenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.
Lavoro a tempo parziale
Lavoro supplementare
Il lavoro supplementare è ammesso fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno e compensato con una maggiorazione del 24,61% (diurno), 27,50% (festivo), 30% (notturno), 32,40% per i per i lavoratori, già in forza al 22/12/2015, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, anche in caso di successivi proroghe o rinnovi nei limiti di durata massima del contratto a tempo determinato presso la stessa azienda, per i quali viene, altresì, attribuito il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato, nel limite di 36 mesi dal primo contratto instaurato, presso le unità produttive situate nello stesso comune, in presenza di assunzione per le mansioni svolte nel precedente periodo di assunzione ovvero per mansioni professionalmente compatibili.
Clausole flessibili ed elastiche
Clausole elastiche: limite massimo annuo pari al 30% del normale orario annuo concordato.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione di fatto.
Clausole flessibili: in alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Quota oraria della retribuzione
Si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario:
a) 173, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;
b) 195, per il personale la cui durata di lavoro è di 45 ore settimanali.
Ferie
24 giorni lavorativi fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati in alternativa il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Contratto a tempo determinato
Limiti
Numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:
Base di computo |
Contratti a termine |
0-4 |
4 |
5-9 |
5 |
10-20 |
6 |
Oltre 20 |
30% |
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti. Le frazioni di unità si computano per intero.
Nei casi di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali: periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere; periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni; periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali; periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale; esclusivamente per le ipotesi per le quali è previsto il limite del 30%, il numero complessivo delle assunzioni effettuate con contratto a termine non potrà superare il 50% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva.
I contratti a termine stipulati l’avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi; elevabile a 24 mesi con accordo a livello aziendale e/o territoriale.
Apprendistato
Il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Periodo di prova
Durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione
Sospensione involontaria del rapporto
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
Limiti di età
Potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero, con contratto di apprendistato professionalizzante, a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, nonché con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Lavoro a tempo parziale
Durata non inferiore al 60 per cento della prestazione
Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
- settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento.
Malattia
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d'anno, un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 102 del presente c.c.n.l., un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Apprendistato professionalizzante
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per figure con livello di destinazione dal 1° al 6°.
Limiti
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20%degli apprendisti in apprendistato professionalizzante il cui contratto sia già venuto a scadere nei 36 mesi precedenti. La limitazione non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere fino a 5 contratti di apprendistato.
Inquadramento e trattamento economico
Con accordo 5 luglio 2016 sono stati definiti i profili dell'apprendistato professionalizzante.
- Primo periodo, due livelli sotto quello di destinazione finale;
- secondo periodo, un livello sotto quello di destinazione finale;
- terzo periodo, stesso livello di destinazione finale.
Gli apprendisti assunti per il conseguimento del 6° livello, sono inquadrati per i primi 12 mesi nel 7° livello e per i successivi nel 6°.
Durata massima
Livello |
Durata |
II, III, IV e V |
36 |
VI |
24 |
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta.
Contratto di inserimento
Condizioni
I prestatori di lavoro impiegati non potranno superare il 20% mensile dei lavoratori occupati nella stessa unità produttiva. In luogo della predetta percentuale, nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti, è previsto il limite quantitativo di 5 assunzioni.
Il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti a eccezione del caso in cui nei diciotto mesi precedenti sia scaduto un solo contratto.
Inquadramento
L’inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Durata
Ha una durata massima di 18 mesi, 36 mesi per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Lavoro a domicilio
Non disciplinato
Somministrazione di lavoro
Non è possibile avere lavoratori assunti in somministrazione a termine in numero superiore al 20% mensile dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5%.
In alternativa nelle singole unità produttive con meno di 30 dipendenti è previsto il limite di 5 assunzioni, inoltre in tali unità produttive i lavoratori assunti con contratto di somministrazione e a tempo determinato non possono, complessivamente, superare la parità con i lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Estinzione del rapporto
Preavviso
Livelli |
Anzianità di servizio |
Durata |
Q, 1 |
fino a 5 anni |
60 gg. |
|
da 5 a 10 anni |
90 gg. |
|
oltre 10 anni |
120 gg. |
2, 3 |
fino a 5 anni |
30 gg. |
|
da 5 a 10 anni |
45 gg. |
|
oltre 10 anni |
60 gg. |
4, 5 |
fino a 5 anni |
20 gg. |
|
da 5 a 10 anni |
30 gg. |
|
oltre 10 anni |
45 gg. |
6, 7 |
fino a 5 anni |
15 gg. |
|
oltre 5 anni |
20 gg. |
I giorni si intendono di calendario.
Trattamento di fine rapporto
Il c.c.n.l. richiama la disciplina di legge in materia ed indica espressamente gli elementi da escludere dalla base di calcolo del tfr.