danno differenziale e danni complementari

 
La responsabilità civile del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, danno differenziale e danni complementari, la Corte torna sul tema con la sentenza n 9166 del 2017
 
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Con la recentissima sentenza n. 9166/2017, la S.C. ha affrontato chiaramente numerose questioni connesse al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro in ipotesi di infortunio o malattia professionale del lavoratore.
La Corte ha, in sostanza, definito i presupposti ed i limiti della responsabilità datoriale in ordine al c.d. danno differenziale tracciando anche la differenza con i c.d. danni complementari.
Il danno differenziale costituisce, infatti, quella quota del danno biologico o patrimoniale soggetto, almeno sotto il profilo astratto, alla tutela assicurativa da parte dell'Inail ma non coperta dall'indennizzo dell'Istituto assicuratore. I danni complementari sono, invece, esclusi dalla tutela assicurativa già solo sotto il profilo astratto con la conesguenza di essere risarcibili da parte del datore di lavoro senza limiti e secondo le ordinarie regole della responsabilità contrattuale.
Secondo la Corte, con la pronuncia in commento, il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno differenziale solo se il giudice civile accerti, anche solo incidentalmente, la responsailità penale del datore di lavoro per un reato perseguibile d'ufficio. Sul punto la pronuncia, sembra porsi in contrasto con la precedente Cass n. 777 del 2015 che, invece, in una prospettiva costituzionalmente orientata d'interpretazione della normativa in materia di indennizzo del danno biologico da parte dell'Inail, aveva ritenuto che il datore di lavoro fosse tenuto al risarcimento del danno biologico differenziale a prescindere dall'accertamento di una responsabilità penale del datore di lavoro sol che quest'ultimo fosse contrattualmente responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c. Secondo Cass 9166/2017, invece, il datore di lavoro è sempre responsabile, secondo le norme civilistiche, dei cc.dd. danni complementari, di quell'ambito dei danni conseguenza, cioè, sottratti, per motivi soggettivi o oggettivi, alla copertura assicurativa dell'Inail.
Sempre in tema di danno biologico differenziale, secondo Cass 9166/17, in primo luogo, il datore di lavoro è tenuto, anche d'ufficio, a verificare se sussista la responsabilità penale del datore di lavoro per un reato perseguibile d'ufficio e, in secondo luogo, a detrarre la quota sottoposta ad indennizzo anche laddove l'indennizzo, in concreto, non sia stato erogato.
Sotto il profilo del quantum del differenziale, inoltre, la Corte ha evidenziato come occorra detrarre, rispetto alal domanda di risarcimento del danno biologico e morale, non già l'intero ammontare del valore della rendita erogata dall'Inail ma solo la quota (minoritaria) della stessa riferibile al danno biologico. Inoltre, ha precisato la Corte, il danno biologico temporaneo va sempre risarcito dal datore di lavoro non essendo soggetto a copertura.
 
 
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