effetti del doppio licenziamento

Effetti del doppio licenziamento
 

La giurisprudenza sul tema degli effetti del secondo licenziamento in pendenza della impugnativa giudiziale del primo 
 
 
Cassazione civile, sez. lav., 20/01/2011,  n. 1244
 
In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente.
 
 
La soluzione al problema della legittimità del secondo licenziamento non è univoca in giurisprudenza. Nel medesimo senso della sentenza in epigrafe, Cass. 23 dicembre 2011 n. 28703, secondo la quale, in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, che abbia sospeso l'efficacia del recesso intimato per una determinata causa o motivo (nella specie, per riduzione di personale), può intimare al lavoratore un nuovo licenziamento per altra causa o motivo (nella specie, per superamento del periodo di comporto), con la conseguenza che l'estromissione dall'azienda va imputata esclusivamente al secondo licenziamento e il giudice, innanzi al quale sia stato impugnato il primo recesso, può, ricorrendone le condizioni, dichiararne l'illegittimità ma non ordinare la reintegra del lavoratore. Anche per Cass. 6 novembre 2006 n. 23641, la rinnovazione del licenziamento, in base ai motivi posti a fondamento di un precedente licenziamento inficiato di nullità o comunque inefficace, non è in linea generale preclusa, risolvendosi detta rinnovazione nel compimento di un negozio diverso dal precedente ed esulando l'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423, norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc, ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi (principio affermato in controversia in cui nello stesso giorno in cui pervenivano le giustificazioni in ordine ad un primo licenziamento, il datore di lavoro intimava nuovo licenziamento tenuto conto delle giustificazioni addotte dal lavoratore. La corte territoriale, con decisione confermata dalla Suprema Corte, aveva accertato la tempestiva impugnazione del primo licenziamento, ma non del secondo, con conseguente inammissibilità dell'azione proposta per la declaratoria dell'illegittimità del secondo licenziamento).
Per Cass. 14 settembre 2009 n. 19770 (in Mass. giur. lav., 2010, 248, con nota di Grillo, Sul secondo licenziamento), il licenziamento illegittimo intimato ai lavoratori ai quali sia applicabile la tutela reale non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando solamente una interruzione di fatto del rapporto di lavoro senza incidere sulla sua continuità e permanenza. Ne consegue che, ove venga irrogato un secondo licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, fondato su fatti diversi da quelli posti a sostegno del primo provvedimento di recesso, i relativi effetti si produrranno solo nel caso in cui il precedente recesso venga dichiarato illegittimo.
In senso opposto si era pronunciata, invece, Cass. 18 maggio 2005 n. 10394, che aveva affermato radicalmente che il licenziamento intimato, nell'ambito della tutela reale, per giusta causa o per giustificato motivo è efficace finché non intervenga sentenza di annullamento ex art. 18 l. n. 300 del 1970; ne consegue che un secondo licenziamento, intimato prima dell'annullamento, è privo di oggetto, attesa l'insussistenza del rapporto di lavoro.
Nel medesimo senso della consumazione del potere datoriale di recesso fino all'invalidazione del primo licenziamento, pur con diverse sfumature, anche Cass. 5 aprile 2001 n. 5092, secondo cui l'azione diretta ad invalidare il licenziamento perché privo di giusta causa o giustificato motivo è un'azione di annullamento, ha natura costitutiva e pertanto, fino all'eventuale sentenza di accoglimento e salvi gli effetti retroattivi di questa, il negozio produce regolarmente i suoi effetti; ne consegue che al licenziamento segue la cessazione del rapporto di lavoro e che un ulteriore licenziamento, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo di ogni effetto per l'impossibilità di adempiere la sua funzione; né la sentenza di annullamento fa acquistare allo stesso efficacia, operando la retroattività solo in relazione alla ricostituzione del rapporto e non anche alle manifestazioni di volontà datoriali poste in essere quando il rapporto di lavoro era ormai estinto.
In materia va segnalata altresì Cass. 6 marzo 2008 n. 6055, che ha affermato che il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento, in base ai medesimi o a diversi motivi del precedente. Ne consegue che, nel caso in cui, dopo un primo licenziamento, ne sia intervenuto un altro non tempestivamente impugnato, il giudice, chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze del primo licenziamento dichiarato illegittimo, deve limitarsi alla condanna al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore nel periodo corrente tra il primo ed il secondo licenziamento e non può, invece, ordinare la reintegra nel posto di lavoro, essendosi il rapporto lavorativo ormai definitivamente estinto, per effetto della mancata impugnativa del secondo provvedimento di recesso.
Si sofferma sull'obbligo datoriale contributivo a seguito del primo recesso, Cass. 1º marzo 2005 n. 4261, secondo la quale il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, assicurando la copertura retributiva e previdenziale; ne consegue che il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza, dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore reintegrato (cfr. C. cost. 8 gennaio 1986 n. 7).
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