personale scolastico graduatorie e giurisdizione

La giurisdizione in materia di inserimento nelle graduatorie di istituto o permanenti del personale scolastico 
 
 
Di recente, anche in relazione al vasto piano di assunzioni presso il MIUR varato con la c.d. legge sulla buona scuola (la n. 107/2015) i tribunali del lavoro sono stati investiti da una mole imponente di contenziosi di natura seriale volti al conseguimento dell'inserimento nelle graduatorie permanenti o di istituto basati, per lo più, su doglianze in ordine alla dicsiplina dei requisiti di accesso alle predette graduatorie; contenziosi, questi, in via indiretta connessi con l'aspirazione alla stabilizzazione.
 
Si pone, in relazione a tale genere di contenzioso, il problema dell'individuazione del giudice competente. 
 
A tale riguardo, la giurisdizione in materia del giudice del lavoro è stata affermata in passato in via costante da parte del giudice di legittimità in quanto si è puntualizzato che la pretesa all'inserimento o a una determinata collocazione nelle graduatorie (permanenti o di istituto) ha consistenza di diritto soggettivo non dovendo, al riguardo, la PA spendere alcun potere autoritativo ma dovendo esclusivamente verificare il possesso dei requisiti fondanti la pretesa fatta valere dall'interessato. 
 
Si può ad esempio ricordare Cass. SS.UU. n. 16756/14 secondo cui "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.
 
Le Sezioni Unite, con ordinanza n 27992 del 2013 hanno, però, puntualizzato che"diversa è invece la fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al giudice amministrativo sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con decreto ministeriale (MIUR) n. 92 del 12 ottobre 2011 ad integrazione delle disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A.. In tal caso è contestata dalla ricorrente la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, degli elenchi prioritari, a carattere provinciale o subprovinciale, quanto al presupposto dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perché siano inseriti anche i docenti di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto), e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previo disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria. La giurisdizione allora non può che essere del giudice amministrativo... Nella specie il decreto ministeriale del MIUR n. 92 del 2011, di cui i ricorrenti tutti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; ma è anche predicabile la sua natura regolamentare, al di là del rispetto della procedura di cui all'art. 17 legge n. 400 del 1988, perché contiene disposizioni generali ed astratte sulle condizioni ed i presupposti per l'inserimento nei suddetti elenchi prioritari a carattere provinciale o subprovinciale con riferimento alle graduatorie ad esaurimento ed è integrativo (come previsto dal suo art. 6) dei precedenti decreti ministeriali del MIUR del 27 giugno 2007, n. 131, e del 13 dicembre 2000, n. 430, espressamente qualificati come Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A.. Ha puntualizzato in generale questa Corte (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22733) che appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi... Essendo le censure dirette proprio e solo nei confronti del menzionato decreto ministeriale, sussiste la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo". 
 
Di recente le Sezioni Unite, in linea con i due arresti giurisprudenziali richiamati, hanno precisato, in sede di regolamento di giurisdizione, che “Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”(cfr. SS.UU. sent. n. 25972/2016). 
 
Discende, da quest'ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità, che, ove il diritto all'inserimento nelle graduatorie sia un bene riconoscibile sulla base di fonti di rango primario il giudice ordinario adito, munito di giurisdizione sui diritti, potrà somministrare la tutela ambita disapplicando l'atto regolamentare eventualmente contrastante. Ove, invece, il bene ambito non risulti direttamente attribuito da fonti di rango primario esso potrà essere attribuito giudizialmente solo previa riscrittura della disciplina regolamentare da parte del Tribunale adito, con la conseguenza che la giiurisdizione dovrà necessariamenteessere quella del tribunale amministrativo che, peraltro, risulta anche munito di adeguati strumenti di tutela come il giudizio di ottemperanza. In mancanza, in altre parole, di un’ulteriore fonte (primaria) di normazione attributiva del bene della vita ambito che consenta al giudice di applicare detta fonte normativa, disapplicando la normativa regolamentare contrastante, il giudice munito di giurisdizione sarà necessariamente quello amministrativo in quanto la contestazione verte proprio sul quomodo della disciplina regolamentare.
 
 
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