I corsi di sperimentazione linguistica e l'abilitazione

I corsi di sperimentazione linguistica e l'abilitazione

La questione della validità dei corsi di sperimentazione linguistica presso gli istituti magistrali e dei relativi diplomi conseguiti entro l'a s 2000/2001 ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infranzia e primaria
 
 
Una questione che si è posta, nell'ambito del contnzioso scolastico, è quella della (controversa) validità del diploma conseguito al termine di corsi sperimentali ad indirizzo linguistico, entro l'anno 2000/2001 presso istituti magistrali ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia ed elementari.
 
 
La tesi favorevole ai docenti poggi sulle norme di salvaguardia dei titoli di studio già conseguiti allorchè è stata prevista la necessità della laurea per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria. Nel richiamare in particolare l'art. 15 del d.p.r. 323/1998, si è osservato che la norma in questione salvaguardava "i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998", senza alcuna limitazione. 
 
In tale senso si è pronunciato, ad esempio, il Tribunale di Perugia in sede cautelare - est Medoro - 26.9.2013 sulla base dei seguenti motivi
 
 
In punto di fatto, va detto che la ricorrente ha conseguito, al termine dell’a.s. 1997-98, il diploma di maturità di “licenza linguistica” rilasciato dall’istituto magistrale statale “Capialbi” di Vibo Valentia “a seguito di un esame di stato conclusivo di un corso ad indirizzo linguistico sperimentale (Brocca)”
L’USR – interpellato sul punto dalla Direzione didattica ove la ricorrente prestava servizio in seguito ad una segnalazione anonima di presunte irregolarità – riferiva che il titolo di studio sperimentale conseguito dalla Calello è previsto anche per Licei ed Istituti tecnici ed è finalizzato ad approfondire la conoscenza delle lingue straniere, mentre non assicura le conoscenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria, richiamandosi ad una nota del MIUR secondo la quale il diploma, per consentire l’accesso al concorso ordinario bandito con D.M. 82/12, deve riportare l’indicazione di “maturità magistrale ad indirizzo linguistico”. Solo in tal caso, infatti, si tratterebbe di titolo idoneo all’insegnamento che non modifica la tipologia originale del Diploma Magistrale, ma aggiunge in più la conoscenza delle lingue straniere. Tale è, in effetti, il contenuto della nota del Miur (doc. 13 fasc. ric.) che, tuttavia, non richiama il contenuto di fonti del diritto primarie o secondarie, ma solo la regolamentazione stabilita nel concorso 2012 per l’accesso in ruolo. Peraltro, lo stesso Ministero, in una nota firmata poche settimane prima dal medesimo capo dipartimento per l’istruzione (identica anche la persona fisica che impersonava l’organo) affermava, sempre al fine di chiarire i titoli validi per partecipare al concorso ed in modo diametralmente opposto, che il diploma di “Maturità Linguistica” rilasciato dagli Istituti Magistrali era titolo idoneo all’accesso poiché non mutava la natura del diploma magistrale, aggiungendo solo una maggiore conoscenza delle lingue.
In punto di diritto, va rilevato che l’art. 3, comma 1, della legge 341/1990, riformando radicalmente il sistema, ha previsto l’istituzione di uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell’infanzia e primaria). Il comma 8 dello stesso articolo ha stabilito che “Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.”
Solo nel 1997 è stato dato effettivo corso alle misure di salvaguardia di cui sopra, stabilendosi con D.I. del 10.3.1997 (art. 2, doc. 12 fasc. res.) che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994….(omissis) 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. 4. Nei corsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.
Sotto altro profilo, va osservato che l’art. 197 del d.lgs. 297/1994 prevedeva che il titolo conseguito all’esito dell’esame di maturità presso l’Istituto Magistrale avesse valore abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dalla legge 425/1997 che ha statuito, all’art. 1: “….2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge. 3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie: a - per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio.”
Faceva seguito l’art. 15 del d.p.r. 323/1998 “Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali” che dispone che “…7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”
Dal reticolato normativo sopra riportato si evince che il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell’infanzia e primaria, ha avvertito l’esigenza di tutelare l’affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli istituti magistrali da coloro che l’avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all’a.s. 1997/98.
Non si ravvisa nelle disposizioni in questione alcuna esclusione dei diplomi ad indirizzo sperimentale che devono, quindi, considerarsi muniti dello stesso valore di quelli “tradizionali”. Laddove le norme hanno voluto specificamente riferirsi al diploma di maturità magistrale lo hanno fatto espressamente utilizzando detto termine (art. 2, comma 3 D.I. 10.3.1997) e, al contempo, appare insuperabile l’espressa clausola di salvaguardia che è stata dettata a beneficio dei titoli rilasciati dall’istituto magistrale tout court all’esito di corsi sperimentali senza effettuare alcuna distinzione di contenuto o percorso formativo tra gli stessi.
Unico elemento che depone in senso apparentemente contrario a quanto sin qui rilevato è l’art. 2 del D.M. 62/11, secondo cui hanno diritto all’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia, per quanto concerne la scuola primaria e dell’infanzia, coloro che abbiano conseguito titoli di studio rilasciati da istituti magistrali al termine di corsi sperimentali, ma ciò a condizione che il titolo conseguito corrisponda al diploma di “maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel d.m. istitutivo dei corsi medesimi. Tale indicazione, tuttavia, non può essere seguita e va, allo scopo che ci occupa, disapplicata perché contraddice il combinato disposto delle norme di fonte primaria e secondaria sopra riportate senza a ciò essere adeguatamente legittimata, a sua volta, da fonte di pari rango. Del resto è singolare che proprio l’amministrazione scolastica che oggi contesta la mancanza di un titolo idoneo all’insegnamento in capo alla Calello non solo detto titolo ha riconosciuto per anni, ma ha addirittura esplicitamente stabilito (doc. 9 fasc. ric.) proprio richiamando il D.M. 62/11 che i dati contenuti nella domanda di inserimento in graduatoria della ricorrente sono stati verificati “e ritenuti validi in rapporto alle disposizioni vigenti”.
 
In senso sfavorevole, invece, si è osservato che il dpr istitutivo dei corsi sperimentali presso le scuole magistrali ha previsto il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli alunni delle classi o delle scuole interessate alla sperimentazione ma solo nei limiti della corrispondenza stabilita con successivo atto ministeriale. Con riferimento ai diplomi conseguiti all'esito dei corsi di sperimentazione ad indirizzo linguistico entro l'a.s. 2000/2001, il decreto che ha autorizzato la sperimentazione ha stabilito la corrispondenza con la licenza linguistica mentre i dd.mm. relativi al conferimento delle supplenze in ambito scolastico richiedono, quale requisito, la maturità magistrale che non può essere assimilata alla licenza linguistica in considerazione del diverso piano di studi.
Ad esempio, in tale senso, si è pronunciato il il Tribunale di Milano con la sentenza del 12 maggio 2016 - est Dossi
 
 
La ricorrente è in possesso di diploma linguistico sperimentale conseguito nell’anno scolastico 2000/2001 presso l’Istituto magistrale statale “V. Cuoco” di Isernia (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Il d.P.R. 31 maggio 1974 n. 419, di istituzione dei corsi sperimentali, prevede, all’art. 4, che “sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione […] secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.
Il d.m. 22 maggio 2014 n. 353, recante disposizione in materia di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto (allegato per estratto sub doc. 12 fascicolo ricorrente), prevede la suddivisione delle graduatorie stesse in tre fasce (cfr. art. 1) e dispone, all’art. 2, che possono presentare domanda di inserimento nella seconda fascia gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: “[…] 7) diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titolo sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto sperimentale istitutivo dei corsi medesimi”.
Il decreto ministeriale che ha autorizzato l’Istituto magistrale statale “V. Cuoco” di Isernia ad attivare la sperimentazione linguistica a partire dall’anno scolastico 1994/1995 (allegato sub doc. 9 fascicolo ricorrente) stabilisce che il titolo conseguito a conclusione di tale ciclo scolastico sperimentale corrisponde alla licenza linguistica. 
Il decreto testualmente recita: “CORRISPONDENZA (art. 4 D.P.R. 31.5.74 n. 419): Licenza Linguistica”.
Ciò appare del tutto coerente con il piano di studi oggetto del progetto di sperimentazione in esame (cfr. doc. 9 cit. fascicolo ricorrente), che risulta marcatamente orientato alla formazione linguistica, mentre manca di una formazione specifica (oltre che del relativo tirocinio) su materie essenziali al fine di assolvere il compito di educare gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, quali pedagogia, scienze dell’educazione, psicologia generale e psicologia sociale.
Il diploma sperimentale linguistico conseguito dalla ricorrente a conclusione del descritto ciclo scolastico non corrisponde, quindi, “al diploma “Maturità magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto sperimentale istitutivo”, come richiesto dal citato art. 2 d.m. 22 maggio 2014 n. 353.
Esso, pertanto, non costituisce titolo idoneo per l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto, seconda fascia, nelle classi di concorso scuola primaria (EEEE) e scuola dell’infanzia (AAAA).
Risulta perciò incensurabile il provvedimento prot. n. 91/C07 in data 12 gennaio 2015 del dirigente scolastico del Liceo “R. Donatelli – B. Pascal”, di depennamento di Giovanna MADDALENA dalle graduatorie anzidette (allegato sub doc. 2 fascicolo ricorrente).
Non ricorrono, per altro verso, i presupposti per la disapplicazione del d.m. 22 maggio 2014 n. 353, non riscontrandosi in tale atto alcun vizio di incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere (peraltro neppure specificamente dedotto in ricorso).
Alla luce delle considerazioni esposte deve essere respinta la domanda, svolta in via subordinata dalla ricorrente, di riconoscimento del diritto all’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, seconda fascia, per le classi di concorso EEEE ed AAAA.
A maggior ragione deve essere respinta la domanda, svolta in via principale, di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (già graduatorie permanenti) valevoli per il triennio 2014/2017 nelle medesime classi di concorso. 
 
 
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