mobilità scuola fase C

Il contenzioso in materia di mobilità scuola fase C, la questione della preferenza del punteggio o dell'ordine delle preferenze...uno sguardo alle prime decisioni sui ricorso d'urgenza proposti 
 
Il piano straordinario di mobilità che sta interessando i docenti nella c.d. fase C del piano di assunzioni varato dalla c.d. legge sulla buona scuola sta conoscendo, come prevedibile, una fase contenziosa che è conseguita a trasferimenti invisi a parte dei partecipanti alla procedura di immissione in ruolo.
 
Un punto particolarmente delicato è quello della valutazione del punteggio conseguito da ciascun partecipante al fine dell'assegnazione della cattedra e dell'ambito.
 
Nella domanda di mobilità, infatti, ciascun docente ha dovuto individuare una serie di preferenze tra gli ambiti territoriali dell'intero territorio nazionale e si è visto assegnare un punteggio.
 
Secondo i docenti che stanno ricorrendo alla magistratura del lavoro, il punteggio dovrebbe essere (in disparte gli ulteriori e specifici criteri di preferenza assoluta) il solo criterio da valutare al fine di attribuire la sede.
 
In tale prospettiva non potrebbe mai verificarsi che un docente che abbia un punteggio maggiore si veda assegnare una sede che abbia indicato, per esempio, come quindicesima preferenza se vi è un docente, con punteggio inferiore, cui sia stata assegnata una sede che il primo abbia indicato come preferenza più alta (ad esempio decima). Secondo, però, una diversa impostazione e, a quanto pare di comprendere, secondo l'algoritmo utilizzato dal MIUR, il punteggio ha validità ma solo all'interno di ciascuna preferenza.
 
Per meglio chiarire, posto che ciascun interessato alla mobilità territoriale in fase c ha dovuto esprimere una serie di preferenze, il MIUR ha stilato una graduatoria per ciascuna preferenza. In tale prospettiva, vi è una graduatoria tra le prime preferenze, una graduatoria tra le seconde preferenze e così via.
 
Ne consegue la possibilità che un soggetto che abbia punteggio più altro veda attribuita una cattedra che egli aveva indicato tra le proiprie preferenze più in alto ad un soggetto con punteggio inferiore in quanto è possibie che questi abbia inserito quella sede tra le sue preferenze più alte (ad esempio come prima preferenza).
 
Sotto il profilo normativo va ricordato che, con la c.d. Legge sulla buona scuuola, L. n. 107/2015, è stato previsto un piano straordinario di assunzione dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (cfr. i commi 96 e 97 dell'art. 1 della l. n. 107/2015).
 
A seguito delle assunzioni a tempo indeterminato dei docenti che hanno avanzato istanza in tal senso, è stato previsto un piano di mobilità straordinaria i cui contorni di assima sono stati definiti dalla stessa legge sulla buona scuola al comma 108 il quale stabilisce quanto segue "Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo".
 
Con un contratto collettivo integrativo, stipulato l'8 aprile del 2016, si è tentato di disciplinare tale vasta procedura di mobilità, specie con riferimento alla fase C, riguardante tutti i docenti neo assunti a seguito della procedura di stabilizzazione avviata dalla legge sulla buona scuola. 
 
Tale contratto, all'art. 6, prevede quanto segue “FASE C. 1.GIi assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”. 
 
Lo stesso CCNNL, nell’allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabiliendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.
 
Qui di seguito riportiamo tre recenti ordinanze che hanno deciso in modo diverso la stessa questione.
 
Ordinanza Tribunale di Milano 13 ottobre del 2016
 
 
...Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato stante la carenza del requisito del fumus boni iuris.
Parte ricorrente deduce a fondamento del proprio diritto che dalla graduatoria relativa ai movimenti del personale docente di ruolo della scuola (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente) si evince che sono presenti trentadue colleghi senza precedenti, con un punteggio inferiore al proprio o, a parità con minore anzianità anagrafica, assegnati negli ambiti territoriali richiesti dalla ricorrente stessa. La sig.ra XXXX ritiene che tale decisione del MIUR violi i criteri dettati nel punto 3 dell’allegato n. 1 del CCNI dell’8 aprile 2016 a norma del quale “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.
Nella memoria di costituzione le resistenti si sono limitate ad affermare l’incontrovertibilità della collocazione di un docente sul territorio nazionale e il fatto che si sarebbe dovuto presumere che la procedura fosse stata seguita in maniera corretta (cfr. p. 5 memoria). 
A di là di quanto del tutto genericamente argomentato dalle resistenti, si ritiene che quanto dedotto e provato dalla ricorrente non possa costituire idoneo fondamento del proprio diritto. 
Come è noto, la L. n. 107/2015 ha previsto un complesso meccanismo di immissione in ruolo dei docenti. Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell’8 aprile 2016 ha dettato una disciplina specifica per le diverse fasi. Sulla disciplina relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017 è altresì intervenuto il Ministero che, con l’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 ha previsto, all’art. 6, la predisposizione di un elenco nel rispetto delle procedure del D.lgs. n. 196/2003.
Dall’analisi della normativa innanzi citata, emerge che il punteggio numerico non è l’unico parametro sul quale si fonda la procedura di mobilità, che individua invece anche numerosi altri criteri che, combinati tra di loro, possono comportare il superamento del criterio meramente numerico. Ed infatti dopo che i commi 2 e 3 dell’art. 2 del menzionato Contratto prevedono che 
“I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo nelle prime due fasi del piano di assunzioni 15/16 senza sede definitiva, sono considerati nella fase A di cui all’art 6, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano a questa fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari sulla provincia, prima delle operazioni della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto.  Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è per la sede d’organico afferente a un centro provinciale per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, si considera il comune della sede di organico del centro territoriale. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.
 I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall’art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d’ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall’apposita OM.”
il seguente articolo 3 prevede che 
1. A decorrere dall’anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. Il personale immesso in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.
3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all’anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall’art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e  dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 
4. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all’assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l’assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti  
5. Il personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all’art. 6
6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell’art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell’assegnazione della titolarità su ambito territoriale.
7. Il personale docente assunto in ruolo nell’anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall’art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia. 
8. Il personale docente che abbia perso la titolarità della sede ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede di titolarità partecipa alla fase A punto 1 di cui all’ art. 6 per la mobilità provinciale
9. Il personale docente titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità su scuola. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
10. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell’apposita O.M..
11. L’assegnazione della sede dei docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999, che per effetto dell’art. 15, comma 9 del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, sono transitati in altra classe di concorso o posto, è trattata al pari dei docenti di cui al comma 2.
12. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto”.

A ciò si aggiunga la disciplina specifica per la mobilità professionale (art. 4) e la diversità di risultato che può comportare l’indicazione di una preferenza puntuale (singola scuola) rispetto all’indicazione di una preferenza sintetica (distretto, comune, provincia, ambito). 
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha fatto alcun riferimento agli altri parametri, precludendo in questo modo al Giudice qualsiasi valutazione circa la correttezza o meno della decisione del MIUR di affidare ai trentadue insegnanti citati dalla ricorrente gli ambiti territoriali del Molise. Pertanto si ritiene che la stessa non abbia fornito idonea prova, come sarebbe stato suo onere, del proprio diritto ad essere assegnata agli ambiti territoriali richiesti.
La mancanza del requisito del fumus boni iuris rende superflua l’analisi dell’ulteriore requisito del periculum in mora. 
La presenza di arresti giurisprudenziali di segno contrastante giustificano l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
 
 
Ordinanza Tribunale di Brindisi 11 ottore 2016
 
 
Ad avviso del GdL il ricorso è fondato e merito accoglimento.
Parte ricorrente ha partecipato alla “Fase C” delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, ovvero al piano straordinario di assunzioni di cui all’art. 1 co. 108 lett. c) L. 13.7.2015 n. 107 a mente del quale “108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.
La procedura di mobilità è poi disciplinata dall’art. 6 CCNL 8.4.2016 che ha previsto una “collocazione” della predetta procedura in quattro fasi e, con riferimento alla Fase C per cui si procede ha stabilito che “FASE C. 1.GIi assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”. 
Lo stesso CCNNL, nell’allegato 1, si occupa poi di dettare i criteri di assegnazione delle sedi per le quali i docenti hanno optato nella domanda amministrativa presentata, stabiliendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contemplate) che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.
Dal quadro normativo così delineato, si ricava che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame è in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall’id quod plerumque accidit in materia di graduatorie concorsuali: gli aspiranti esprimono le preferenze; l’amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.
Ebbene, nel caso in esame, in cui non è in contestazione la correttezza del punteggio posseduto dal ricorrente 49, non può non prendersi atto - per tabulas  (si vedano i tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) - che quest’ultima è stata assegnata presso l’ambito territoriale 01 Lombardia indicato come preferenza n. 43, mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l’assegnazione presso uno degli Ambiti per cui l’istante aveva optato in via primaria (nei limiti della documentazione prodotta, ambiti nella quasi totalità pugliesi).
Si tratta di un comportamento che sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello “meritocratico” e che, in assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione convenuta (che si è limitata o ad una difesa di stile o ad utilizzare argomenti inconferenti, quale l’indicazione di candidati con punteggi superiori alla ricorrente, ma relativi ad ambiti diversi da quelli in cui compaiono i docenti segnalati dalla difesa attorea), deve ritenersi illegittimo. 
Palese è infatti che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.  
In tal senso, peraltro, si sono già espressi i giudici di merito che hanno esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella per cui si procede (cfr. Tribunale Taranto, 20.9.2016; Tribunale Trani, 14.9.2016; Tribunale Foggia, 5.10.2016). 
Resta così integrato il fumus boni iuris ma è ravvisabile anche l’ulteriore ed indispensabile requisito del periculum in mora.
Ed invero, quanto sin qui esposto, ad avviso del GdL, non può non determinare evidenti ripercussioni sulla vita privata di ciascun lavoratore. 
Va infatti evidenziato come alla stregua delle allegazioni di parte ricorrente relative alla situazione personale e familiare dei ricorrenti (distanza chilometrica dal luogo di residenza con conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale sullo stile di vita), sia possibile richiamare la giurisprudenza che ha evidenziato come “la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l’accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del "periculum in mora". (Tribunale Civitavecchia 10/01/2008) ed altresì che “In caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Tribunale Roma 26/01/2000).
Il ricorso pertanto va accolto ordinando conseguentemente all’amministrazione convenuta non di assegnare la ricorrente in un ambito specifico, bensì invitando parte resistente a rivalutare la posizione della medesima secondo l’ordine di preferenze di ambito territoriale, tenuto conto del punteggio da essa posseduto.
Le spese, trattandosi di ricorso in corso di causa, vanno rimesse al definitivo.
 
Ordinanza del tribunale di Avellino del 19 settembre 2016
 
Nel merito, il ricorso è infondato.
La ricorrente si duole della errata applicazione, da parte delle resistenti Amministrazioni, dei criteri normativamente previsti per l’effettuazione della cd. fase C) del piano complessivamente delineato dalla Legge 107/2015. In particolare, si duole del mancato rispetto della previsione contenuta nel CCNL dello 08.4.2016 e dell’allegato sub 1, in quanto la Amministrazione “…ha utilizzato come criterio quello della preferenza numerico-posizionale della domanda, sebbene, come è noto, parte resistente non ha inteso svelare i criteri dell’algoritmo utilizzato nelle operazioni di mobilità”. Sostiene che la Amministrazione avrebbe dovuto agire secondo l’ordine determinato dal punteggio attribuito a ciascun docente, e quindi assegnando prioritariamente a ciascuna delle sede indicate, nell’ambito delle cento preferenze espresse da ogni candidato, quello che tra i docenti avesse il punteggio più elevato, indipendentemente dal dato numerico-posizionale in cui la detta preferenza era stata espressa.
Il riferimento normativo è al contenuto del CCNL dello 08.4.2015, che all’art. 6 comma 1 disciplina le “fasi dei trasferimenti e dei passaggi”, e che per la fase C), ossia per quella pacificamente in rilievo, prevede che “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nella istanza ovvero determinato o completato di ufficio. A seguito della mobilità i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”. 
Il comma 2 dell’art. 6 prevede che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito dall’allegato 1”.
L’allegato 1 prevede che la fase c)  prevede che “l’ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: 
a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza
Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”
E’ quindi stabilito che “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nella istanza…”, e che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”. 
La premessa è che i docenti interessati abbiano espresso preferenze territoriali, secondo un ordine individuato nella domanda, da uno a cento.
Orbene, la disposizione generale di cui all’art. 6 citato chiaramente statuisce che “La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”, con riferimento all’ordine indicato nella istanza. Non si opera, quindi, secondo un ordine derivante da una graduatoria tra tutti i soggetti interessati, ma dall’ordine di preferenza così come indicato dallo stesso interessato nella propria domanda. Si prevede, quindi, proprio quel criterio della preferenza numerico-posizionale della domanda che parte ricorrente ammette essere stato impiegato.
La previsione dell’Allegato citato conferma tale impostazione. 
“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.
La graduatoria viene quindi determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni ma “per ciascuna preferenza”, il che significa, chiaramente, che non vi è una unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse; segue che quando si afferma che “L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” non può che farsi riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia alle distinte e plurime graduatorie formulate per ciascuna preferenza espressa.
La previsione da ultimo riportata (“L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”) non può essere letta in termini avulsi dall’intero dettato normativo e dal contesto in cui essa è collocata. 
Non appare logica una interpretazione differente, per cui, a fronte del chiaro riferimento a un “ordine di graduatoria degli aspiranti (è) determinato per ciascuna preferenza”, ed alla chiara affermazione che la mobilità è operata “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”, si voglia introdurre il criterio della priorità sulla base di una graduatoria complessiva ed unica di tutti i candidati, come detto non prevista. Le richieste sono quindi esaminate secondo un ordine dato dal più alto punteggio sempre nell’ambito di ciascuna delle singole e distinte graduatorie di cui si è detto.
 
RICHIEDI CONSULENZA