La questione del riconoscimento dell'anzianità di servizio a seguito di stabilizzazione, la Corte di Giustizia afferma che il principio di non discriminazione osta ad una normativa che vieti il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei precedenti rapporti di lavoro a termine
Il comma 519, della l. n. 296/2006, in materia di c.d. stabilizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. stabilisce che “per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive”.
In merito all'interpretazione del comma 519 della l. n. 296/2006, si è posta la questione se la stabilizzazione possa essere intesa nel senso di una saldatura tra il pregresso rapporto di lavoro a termine e quello instaurando con l'amministrazione al fine del riconoscimento dell'anzianità di servizio ab origine o se i due rapporti debbano considerarsi distinti con la conseguenza che quello instaurato a seguito di stabilizzazione non potrebbe considrerare ad alcun fine l'anzianità maturta nel corso dei rapporti a tempo determinato.
Al riguardo, nella giurisprudenza di merito, si era formato un orientamento incline a ritenere la natura unitaria del rapporto di lavoro, sottolineando che il termine stabilizzazione deporrebbe proprio in tal senso.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1138/2011, aveva avuto invece modo di sottolineare che, al fine di evitare una discriminazione a danno degli immessi in ruolo a seguito di concorso, doveva escludersi che l'anzianità di servizio del lavoratore assunto a seguito di stabilizzazione potesse tener conto dei pregressi rapporti di lavoro a termine. Si era osservato infatti che i pregressi rapporti di lavoro a termine costituivano solo un presupposto per poter accedere alla procedura di stabilizzazione.
Nella citata sentenza, si legge, infatti, che “la c.d. stabilizzazione ha rappresentato una deroga alla regola generale dell'assunzione a tempo indeterminato mediante concorso pubblico (Corte cost., 6 luglio 2004 n. 205), e dal carattere derogatorio dell'istituto ne discendono i suoi limiti applicativi; non si tratta di conversione di un pregresso rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, ma di costituzione di un nuovo rapporto a tempo indeterminato, con soluzione di continuità rispetto al precedente, e per la costituzione del quale il concorso pubblico viene sostituito, eccezionalmente, da diversi presupposti legali (un precedente rapporto a tempo determinato che durasse da almeno tre anni, la selezione per il rapporto a tempo determinato con procedura di tipo concorsuale o comunque con procedura prevista dalla legge)”.
La Corte giustizia UE sez. VI 18 ottobre 2012 n. 302 si è, tuttavia, successivamente pronunciata nel senso che "La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da "ragioni oggettive" ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal gener".
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Giustizia e dell'obbligo per il giudice nazionale di optare per un'interpretazione della normativa internna conforme al diritto dell'unione, deve ritenersi che la stabilizzazione di cui al comma 519 della l. n. 296/2006 determini la saldatura dei pregressi rapporti di lavoro a termine con quello stipulato a tempo indeterminato a seguito di stabilizzazione, con il conseguente riconoscimento, ad ogni fine, dell'anzianità di servizio precedentemente maturata.