riconoscimento giudiziale paternità e spese mantenimento

 
Si può proporre azione di rimborso delle spese di mantenimento del figlio in uno con l'azione di accertamento della paternità naturale


La Cassazione con la recente sentenza n 17914 del 30 luglio 2010 ha affermato la proponibilità dell'azione di rimborso della quota di spese di mantenimento del figlio nei confronti del ritenuto genitore naturale in uno con la domanda di accertamento della paternità naturale. Il problema si poneva in quanto, con altre pronunce, si era affermato che l'azione di rimborso delle spese di mantenimento potesse essere accolta solo dopo che la sentenza sullo status fosse passata in giudicato, tant'è che, si era affermato, la prescrizione del relativo diritto non avrebbe iniziato a decorrere se non dal passaggio in giudicato della sentenza che avesse accertato la genitorialità naturale. Con la pronuncia di cui si discorre, la Suprema Corte ha invece affermato a chiare note l'immediata proponibilità della domanda di rimborso delle spese di mantenimento unitamente alla domanda di accertamento dellapaternità naturale. E, tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che il capo della sentenza nella quale àè contenuta la statuizione di condanna non è eseguibile sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza sullo status.

Cass Civ Sez I, 30 luglio 2010, n 17914

 

In materia di mantenimento del figlio naturale, la domanda di rimborso delle somme anticipate da un genitore può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità o maternità naturale, mentre l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza di accertamento dello status.
 
 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso del 4.6.2005 B.P., in proprio e quale genitore esercente la patria potestaa sulla figlia M., chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Brescia di dichiarare per questtultima la paternitaa naturale di N.G., alllepoca deceduto, e di sentir condannare gli eredi alla corresponsione di Euro 30.000,00, a titolo di rimborso spese per il mantenimento della minore.
Alllesito delllistruttoria il tribunale concludeva che M. era figlia naturale di N.; che per la domanda di condanna al pagamento delle spese di mantenimento risultava competente il tribunale ordinario; che comunque anche a ritenere diversamente la domanda al giudice minorile sarebbe stata proponibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternitaa; che llesito del giudizio comportava anche la condanna dei convenuti al pagamento delle relative spese processuali. La decisione, impugnata in via principale dagli eredi del N. e in via incidentale da B., veniva modificata esclusivamente per quanto riguarda le spese processuali, compensate integralmente, e la competenza delllorgano deputato alla determinazione delle spese di mantenimento, individuato nel giudice minorile con azione esercitabile a far tempo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, mentre veniva confermata per il resto.
Avverso la sentenza C.C.G., N.M. e N.S. proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva B. con controricorso contenente anche ricorso incidentale, articolato in due motivi.
La controversia veniva quindi decisa alllesito dellludienza pubblica del 9.7.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi delllart. 335 c.p.c. si osserva che con quello principale i ricorrenti hanno rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 269, 2697 c.c. e segg. nonchee vizio di motivazione, con riferimento alllavvenuto accertamento della paternitaa. Il tribunale avrebbe infatti errato nel decidere al riguardo per aver fondato il relativo giudizio esclusivamente sulla disposta CTU, per aver valorizzato sul piano probatorio il rifiuto della C.C. di sottoporsi alla prova genetica, per il richiamo alla sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano su denuncia di N.G. che non avrebbe comunque accertato rapporti sessuali fra le parti alllepoca del concepimento, per le ammissioni del presunto padre contenute nella denuncia penale che peroo sarebbero state limitate al riconoscimento di rapporti sessuali per un circoscritto arco temporale;
2) violazione degli artt. 269, 273, 277 c.c. delllart. 38 disp. att. c.c., per llaffermata competenza del Tribunale per i Minorenni a conoscere della domanda con cui la B. ha chiesto il rimborso delle spese di mantenimento della figlia M.. La statuizione sarebbe infatti errata perchee llazione giudiziale per la dichiarazione di filiazione sarebbe riconosciuta nelllinteresse del minore, mentre nel caso in esame la domanda sarebbe funzionale al riconoscimento di un interesse del genitore, previa sua esplicita richiesta (la statuizione in questione non potrebbe infatti essere disposta di ufficio dal giudice). Con il ricorso incidentale B. ha a sua volta rispettivamente denunciato:
1) violazione degli artt. 147, 148, 261, 269, 277 c.c., nonchee vizio di motivazione, per aver subordinato la proponibilitaa della domanda di rimborso delle spese di mantenimento alla definizione di quella di accertamento della paternitaa. Il rapporto di subordinazione fra le due azioni sarebbe infatti rilevante esclusivamente sul piano delllesecutivitaa del titolo, nel senso che questo potrebbe anche essere costituito prima del definitivo accertamento della paternitaa, ma resterebbe inefficace prima di tale data;
2) violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., nonchee vizio di motivazione, per la disposta compensazione delle spese di lite. Le ragioni poste a fondamento della statuizione (llaver cioee gli eredi del N. involontariamente subito llazione di accertamento) sarebbero infatti contrastata sia dalllessere iniziato il giudizio nei confronti del presunto genitore, sia dalla consapevolezza che i suoi eredi avrebbero avuto della situazione, mentre con riferimento al giudizio di secondo grado sarebbe stato sufficiente rilevare che il test del DNA era stato giaa acquisito in primo grado, sicchee ogni eventuale ipotetico dubbio avrebbe dovuto essere svanito.
EEinfondato il primo motivo del ricorso principale.
La Corte di Appello ha infatti confermato la decisione del primo giudice sul punto sulla base delle seguenti considerazioni: esito della consulenza tecnica, svolta sui campioni di DNA della minore e del figlio maschio legittimo del N., da cui era emerso che i due sono figli dello stesso padre, con un margine di probabilitaa pari al 99,77%; mancanza di contestazioni specifiche su detto esito da parte del consulente degli eredi del N.; esistenza di una relazione sentimentale e sessuale fra il N. e la B. anche nel periodo di concepimento di M.. Si tratta dunque di valutazione di merito sorretta da adeguata motivazione non viziata sul piano logico, e pertanto insindacabile in questa sede di legittimitaa, rispetto alla quale risultano del tutto inconsistenti i rilievi critici svolti sul punto dai ricorrente, essenzialmente incentrati su aspetti che, pur considerati sotto il profilo fattuale dalla Corte di appello, non sono stati da questa interpretati nel senso ad essi attribuito dai ricorrenti ( segnatamente il giudice del merito non ha attribuito valenza probatoria al rifiuto della C. C. di sottoporsi alllesame del DNA - p. 11 -, non ha basato il proprio giudizio esclusivamente sulle risultanze della consulenza tecnica - p. 11, 12 - ha considerato gli atti del processo penale promosso contro la B. su denunzia del N. soltanto con riferimento alllesistenza di una relazione sessuale e sentimentale fra loro intercorrente - p. 12 -, fra llaltro non contestata neppure dai ricorrenti -- p. 22, punto 4 del ricorso - ).
EE viceversa fondato il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale la B. ha censurato la sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui era stata dichiarata improponibile la domanda di rifusione pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della minore M., da lei proposta.
In proposito il Tribunale per i Minorenni di Brescia si era dichiarato incompetente ravvisando la competenza del Tribunale ordinario, in ragione del fatto che si sarebbe trattato di controversia avente ad oggetto llaccertamento delllesistenza di un credito della madre nei confronti delllaltro genitore, e quindi al di fuori della sfera di competenza del Tribunale per i Minorenni.
Tale decisione, impugnata in via incidentale dalla B., era stata poi riformata dalla Corte di Appello, sezione minorenni che, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, aveva rilevato come il giudice minorile adito per il riconoscimento di paternitaa di un minore dovesse essere competente a conoscere ogni domanda consequenziale di natura economica, fra le quali quindi anche quella concernente il rimborso delle spese giaa sostenute per il mantenimento del minore.
Detto giudizio ee in effetti confortato da un risalente e costante indirizzo di questa Corte (C. 2007/8362, C. 05/14029, C. 94/7629, C. 94/7309, C. 94/6868, C. 93/2364, C. 89/3635) e deve pertanto essere condiviso. Diversamente deve invece dirsi per llulteriore aspetto considerato dalla Corte di appello, vale a dire quello relativo alla data a partire dalla quale ee proponibile llazione di rimborso.
Il giudice del merito, invero, prendendo spunto in particolare da due decisioni di questa Corte (C. 06/23596, C. 06/2328), ha ritenuto di affermare come pacifico il principio secondo cui llazione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti delllaltro genitore "non ee utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale" (p. 15).
In realtaa se ee incontestabile che nelle citate decisioni ee stato richiamato il detto principio, ee pur vero che il richiamo ee stato operato con riferimento a fattispecie in cui lloggetto della controversia era focalizzato, per la parte di interesse, sulla individuazione del "dies a quo" ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore.
In tali casi, ee stato precisato, pur sorgendo il diritto del minore al mantenimento dal momento della nascita (e quindi il diritto al rimborso dalla data di effettuazione delle anticipazioni), lo stesso puoo trovare soddisfazione esclusivamente dopo il pregiudiziale definitivo accertamento dello status di figlio naturale, circostanza da cui discende che a detta data occorre fare riferimento per llindividuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione.
Diversa da quella ora esaminata ee tuttavia la questione relativa alla individuazione della data di proponibilitaa della domanda di rimborso delle somme anticipate per il mantenimento del minore, sulla quale questa Corte non si ee mai direttamente ed espressamente pronunciata.
In proposito ee utile richiamare la sentenza 8 agosto 1989 n. 3635 della Corte di Cassazione, che nelllaffrontare la questione relativa alla individuazione del giudice competente al riguardo (Tribunale per i Minorenni - Tribunale ordinario) ha rilevato come il riferimento alllart. 269 c.c., comma 1, contenuto nelllart. 38 disp. att. c.c." costituisce espressione ellittica imposta dal tipo di rinvio operato nella disposizione citata, che con il semplice richiamo del giudizio per la dichiarazione di paternitaa o maternitaa naturale ha inteso riferirsi a tutto il procedimento che attiene a tale pronuncia, ivi inclusi . . la adozione dei provvedimenti opportuni per il mantenimento, llistruzione e lleducazione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali ("effetti della sentenza secondo la rubrica delllart. 277 c.c.) alla pronuncia dichiarativa del rapporto di filiazione".
La competenza del giudice minorile ee dunque radicata in ragione del fatto oggettivo della presenza in giudizio di un minore e in tale prospettiva non ricorrono le condizioni per operare distinzioni fra il periodo antecedente alla sentenza e quello successivo ovvero per operare preclusioni alllesercizio di unnazione di regresso tra condebitori solidali ex art. 1299 c.c. quale risulta essere quella in oggetto.
DDaltra parte nella stessa sentenza di questa Corte n. 23596 del 2006 ee stato precisato che la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio "puoo essere proposta in giudizio con la domanda di accertamento giudiziale della paternitaa o maternitaa", mentre ee llesecuzione del titolo che presuppone la definitivitaa della sentenza di accertamento. Tale conclusione, per di piuu, oltre ad essere riconducibile alla normativa vigente ed in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, risulta anche :.n linea con il principio di economicitaa e di quello del giusto processo che ne impone, fra llaltro, una sua ragionevole durata.
Conclusivamente deve essere rigettato il primo motivo del ricorso principale, mentre deve essere accolto il primo motivo di quello incidentale, restando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, sezione minorenni, in diversa composizione, perchee provveda sulla domanda di rifusione pro quota delle spese sostenute per il mantenimento di B.M., proposta da B.P..
Il giudice del rinvio provvedere infine anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimitaa.

P.Q.M.


Riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo di quello principale, accoglie il primo motivo di quello incidentale, dichiara assorbiti il secondo motivo di quello principale e di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello, sezione minorenni, di Brescia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimitaa.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2010

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