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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti (2).
[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (2).
[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
(1) Articolo inserito dall'art. 4 l. 23 dicembre 1993, n. 547.
(2) Per un'ulteriore ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
Istituti processuali:
Procedibilità: A QUERELA DI PARTE
(primo comma); UFFICIO (secondo e 3° comma)
Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim. secondo e terzo comma)
Arresto: NON CONSENTITO (1° comma); facoltativo (secondo e terzo comma)
Fermo: CONSENTITO (terzo comma, in relazione alle ipotesi di cui al secondo comma)
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO (secondo e terzo comma)
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE
(secondo e terzo comma)