Violazione di domicilio

Link correlati 

Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Percosse

Lesione personale

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Omissione di soccorso

Ingiuria

Diffamazione

Ritorsione e provocazione

Sequestro di persona

Arresto illegale

Abuso autorita'

Violenza, minaccia, abuso d'autorità

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

Violenza privata

Minaccia

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Rivelazione di segreto professionale

Art. 614 Violazione di domicilio

[I]. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [615, 615-bis; 141 Cost.] (1).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].
[IV]. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [3922], o alle persone [5812], ovvero se il colpevole è palesemente armato (1).


(1) L'art. 3, comma 24, della l. 15 luglio 2009, n. 94, ha sostituito le parole "fino a tre anni" con le parole "da sei mesi a tre anni". Per ulteriori ipotesi di aumento della pena, v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107 e art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Istituti processuali:


Procedibilità:  A QUERELA DI PARTE(1° e 2° comma); UFFICIO (4° comma)

Competenze: TRIBUNALE MONOCRATICO

Arresto: FACOLTATIVO

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO (4° comma)

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE  (4° comma)


Art. 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente [14 Cost.], è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[II]. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [142-3 Cost.; 247-252, 352 c.p.p.], la pena è della reclusione fino a un anno (1).

(1) Per ulteriori ipotesi di aumento della pena, v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107 e art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.

Istituti processuali:


Procedibilità: UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE MONOCRATICO (udienza prelim. primo comma)

Arresto: FACOLTATIVO (primo comma); non consentito (secondo comma)

Fermo: NON CONSENTITO

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO (primo comma)

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE (primo comma)

RICHIEDI CONSULENZA