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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 614 Violazione di domicilio
[I]. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [615, 615-bis; 141 Cost.] (1).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120].
[IV]. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose [3922], o alle persone [5812], ovvero se il colpevole è palesemente armato (1).
(1) L'art. 3, comma 24, della l. 15 luglio 2009, n. 94, ha sostituito le parole "fino a tre anni" con le parole "da sei mesi a tre anni". Per ulteriori ipotesi di aumento della pena, v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107 e art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
Istituti processuali:
Procedibilità: A QUERELA DI PARTE(1° e 2° comma); UFFICIO (4° comma)
Competenze: TRIBUNALE MONOCRATICO
Arresto: FACOLTATIVO
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO (4° comma)
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE
(4° comma)
Art. 615 Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente [14 Cost.], è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
[II]. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [142-3 Cost.; 247-252, 352 c.p.p.], la pena è della reclusione fino a un anno (1).
(1) Per ulteriori ipotesi di aumento della pena, v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107 e art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO
Competenze: TRIBUNALE MONOCRATICO
(udienza prelim. primo comma)
Arresto: FACOLTATIVO (primo comma); non consentito (secondo comma)
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO (primo comma)
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE (primo comma)