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Delitti contro l'ordine pubblico (artt.414-421 c.p.)
art. 416 bis cp
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1) (2).
[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni (3) [3052, 3062, 4162, 416-ter; 2753, 5, 2992, 3721-bis c.p.p.].
[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni (4) [305 1, 3, 306 1, 3, 416 1, 3; 275 3, 5, 299 2, 380 c.p.p.].
[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali [416-ter; 275 3, 5, 299 2 c.p.p.] (5).
[IV]. Se l'associazione è armata [5852-3] si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma (6).
[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti [585 2-3], anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 2] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7).
[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646. Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994, n. 501.
(2)Rubrica sostituita dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. La rubrica precedente recitava: «Associazione di tipo mafioso».
(3) I limiti edittali previsti dal presente comma, originariamente fissati in tre e sei anni, sono stati innalzati dall'art. 12adella legge 5 dicembre 2005, n. 251 a cinque e dieci anni, e successivamente a sette e dodici anni dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit.
(4) I limiti edittali stabiliti del presente comma, originariamente fissati in quattro e nove anni, sono stati una prima volta innalzati a sette e dodici anni dalla legge n. 251 , cit., e successivamente portati a nove e quattordici anni dal d.l. n. 92, cit., conv., con modif. dalla legge n. 125, cit.
(5) Comma modificato dall'art. 11-bis d.l. n. 306, cit.
(6) Le parole «sette» e «quindici» sono state sostituite rispettivamente alle parole «quattro» e «dieci» e le parole «dieci» e «ventiquattro» sono state sostituite rispettivamente alle parole «cinque» e «quindici» dall'art. 12c l. n. 251, cit. Successivamente l'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit., ha sostituito le parole «da sette» con le parole «da nove» e le parole «da dieci» con le parole «da quindici».
(7) Comma modificato dall'art. 362l. 19 marzo 1990, n. 55.
(8) Le parole «, alla 'ndrangheta» sono state aggiunte dall'art. 6 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif. dalla l. 31 marzo 2010, n. 50.
(9) Le parole «anche straniere» sono state aggiunte dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit.
competenza: Trib. collegiale
arresto: obbligatorio (2° e 4° comma); v: 380, 2° comma lett. l bis, c.p.p.
fermo: consentito (2° , 4° e 6° comma)
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
art. 416 ter
Scambio elettorale politicomafioso (1).
[I]. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
(1) Articolo inserito dall'art. 11-ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356.
competenza: Trib. collegiale
arresto: obbligatorio
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
art. 417 cp
Misura di sicurezza (1).
[I]. Nel caso di condanna [4422, 533, 6051 c.p.p.] per i delitti preveduti dai due articoli precedenti (2), è sempre ordinata una misura di sicurezza [2154].
(1) Articolo modificato dall'art. 5 l. 23 dicembre 1982, n. 936.
(2) Il riferimento va inteso ai delitti di cui agli artt. 416 e 416-bis.
art. 418 cp
Assistenza agli associati.
[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] o di favoreggiamento [378], dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni (1).
[II]. La pena è aumentata [64] se l'assistenza è prestata continuatamente (2).
[III]. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto [307 commi 3 e 4, 384 comma 1].
(1) Comma dapprima così modificato dall'art. 15-bisd.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, che ha sostituito, in sede di conversione, le parole da «dà rifugio» a «comunicazione» alle parole «dà rifugio o fornisce il vitto». Successivamente le parole «da due a quattro anni» sono state sostituite alle parole «fino a due anni» dall'art. 13l. 5 dicembre 2005, n. 251.
(2) Comma modificato, in sede di conversione, dall'art. 15-ter d.l. n. 374, cit.
competenza: Trib. monocratico
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
in materia di concorso esterno in associazione di stampo mafioso - in particolare : il patto politico mafioso
per la sentenza Mannino si veda l'articolo sull'associazione per delinquere
Cassazione Penale Sez. V del 06 febbraio 2007 n. 21648
Responsabilità penale - Associazione di tipo mafioso - Concorso esterno - Patto scellerato - Necessaria sussistenza - Prova dell'esecuzione dell'accordo - Necessità - Prova dell'esecuzione dell'accordo - Necessità - Insussistenza.
Nel caso di concorso esterno in associazione di tipo mafioso è sufficiente il mero scambio delle promesse tra esponente mafioso e politico per integrare il sinallagma significativo del concorso esterno. Non sono necessarie verifiche in concreto in ordine al rispetto da parte del politico degli impegni assunti ove vi sia prova certa della conclusione dell'accordo perchè è lo stesso accordo che di per sé avvicina l'associazione mafiosa alla politica, facendola in qualche misura arbitro anche delle sue vicende elettorali, e rendendola altresì consapevole della possibilità di influenzare perfino l'esercizio della sovranità popolare, e cioè del suo potere.
A far scattare il concorso esterno in associazione mafiosa per il politico è sufficiente che sia provato il “patto scellerato” con il clan per ottenere voti in cambio di favori e benevolenze mentre non è necessaria alcuna verifica rispetto al fatto che l’imputato, in seguito, abbia rispettato o meno l’accordo con la cosca.
Cassazione Penale Sez. V del 30 gennaio 2003 n. 4293
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso (previsto dall'art. 416
ter c.p.) si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche
promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo
rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua
disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del
futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio
dell'appoggio elettorale.
in materia di dolo del concorrente esterno in associazione di stampo mafioso- necessaria solo la consapevolezza di aiutare l'associazione o anche la condivisione dei fini?
È configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha sottolineato la diversità di ruoli tra il partecipe all'associazione e il concorrente eventuale materiale, nel senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma, colui che agisce nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma al quale si rivolge sia per colmare eventuali vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa).
La circostanza che il fatto costituente l'imputazione riportata in un'ordinanza applicativa di una misura cautelare sia identico a quello che ha formato oggetto di altra imputazione posta a base di altro provvedimento di coercizione non costituisce motivo di nullità dell'ordinanza stessa, influendo tale situazione unicamente sul computo della durata della custodia cautelare.
Cass Pen 21 maggio 2003, n 22327
per la sentenza Mannino si veda l'articolo sull'associazione per delinquere