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Delitti contro l'ordine pubblico (artt.414-421 c.p.)
Art. 419 Devastazione e saccheggio
[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni [421; 3802b c.p.p.].
[II]. La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso su armi [5852-3], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
competenza: Trib. collegiale
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
Cassazione penale sez. I 29 aprile 2010 n. 20313
Integra il reato di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 c.p., in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un gruppo di tifosi che, prima dell'inizio di una partita di calcio, realizzi plurime e gratuite aggressioni nei confronti delle forze di polizia, facendo uso di ogni genere di oggetti contundenti.
Cassazione penale sez. I 01 aprile 2010 n. 16553
L'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio) consiste, nell'ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza. (Fattispecie relativa all'assalto di un circolo giovanile organizzato da giovani di opposte tendenze politiche muniti di armi proprie e improprie, che si era risolto in aggressione a cose e persone con danni di notevole entità).
Cassazione penale sez. I 17 marzo 2010 n. 18511
Ai fini della configurabilità del reato di devastazione, previsto dall'art. 419 c.p., non è sufficiente che vengano posti in essere, da più persone, in unico contesto, atti aggressivi o vandalici, ma occorre che tali atti diano luogo ad una molteplicità indiscriminata di distruzioni tale da incidere direttamente menomandolo, sull'ordine pubblico. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità degl'imputati in ordine al reato "de quo", sulla sola base della loro accertata partecipazione ad un tentativo di assalto ad una caserma della polizia, accompagnato da danneggiamenti di autovetture in sosta, arredi urbani ed altro, non considerando che tali danneggiamenti erano risultati in realtà alquanto modesti e circoscritti e ricomprendendo in essi anche l'incendio di un automezzo della polizia, non avvenuto nello specifico contesto spazio-temporale nel quale gl'imputati, secondo la contestazione loro mossa, avevano operato).
420 cp
Attentato a impianti di pubblica utilità (1).
[I]. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità [433], è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
[II]. (2).
[III]. (3).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 23 dicembre 1993, n. 547.
(2) Comma abrogato dall'art 6 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente recitava: «La pena di cui al comma 1 si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.».
(3) Comma abrogato dall'art 6 l. 18 marzo 2008, n. 48. Il testo precedente recitava: «Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.».
competenza: Trib. monocratico
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
art 421 cp
Pubblica intimidazione.
[I]. Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità [422-437], ovvero fatti di devastazione o di saccheggio [419], in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: d'ufficio.