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Art. 270 bis Associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.