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Occorre distinguere tra il momento di perfezionamento del reato ed il momento della sua consumazione. Il profilo ha particolare rilievo nell'ambito dei reati cc.dd. ad esecuzione prolungata, laddove il momento di perfezionamento del reato può distinguersi dal momento della sua consumazione in quanto la fattispecie astratta contempla modalità tali del fatto per le quali è sufficiente il compimento di uno degli atti contempalti dalla fattispecie penale perchè il reato possa dirsi perfezionato, con la conseguenza che gli ulteriori atti incidono sul momento della consumazione e sul dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale ma non sul perfezionamento della fattispecie penale.
Tale è il caso del reato d'usura e del reato di corruzione laddove, ai fini del perfezionamento delle fattispecie di reato, è sufficiente la promessa della dazione mentre, ai fini della consumazione, rilevano i successivi atti esecutivi della promessa (ad es. le periodiche dazioni di denaro). Con riferimento a tali reati, come detto, denominati ad esecuzione prolungata, si è discusso in dottrina se essi possano davvero distinguersi dai reati permanenti in quanto appare arduo stabilire un momento di cessazione reale della permanenza del fatto di reato tra i singoli atti esecutivi.
Con riferimento a tali reati ad esecuzione prolungata, una questione particolarmente delicata riguarda l'eventuale punibilità del concorrente che si inserisca, nell'ambito del disegno criminoso, solo nella fase dell'esecuzione degli obblighi oggetto della promessa. In particolare, ove non segua, al momento della promessa oggetto del reato di usura o del reato di corruzione, alcuna concreta dazione in quanto la vittima denunci il fatto di reato, il concorrente non sarà punibile neppure, ove avesse preventivamente concordato il piano criminoso; ciò a mente del disposto di cui all'art. 115 cp, salvo ravvisare gli estremi di una responsabilità per concorso morale sotto forma di rafforzamento del proposito criminoso.