crollo di costruzioni e disastri

art 434 cp

Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.


[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

[II]. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene [449, 676, 677].

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) (primo comma); Trib. collegiale (secondo comma)

arresto: facoltativo (primo comma); obbligatorio (secondo comma)

fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

 

Autorità:  Cassazione penale  sez. I

Data:  14 dicembre 2010

Numero:  n. 1332

Il dolo nel reato di crollo di costruzioni, che ha natura di delitto a consumazione anticipata, è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità.

Autorità:  Cassazione penale  sez. IV

Data:  27 gennaio 2010

Numero:  n. 24732

In tema di causalità, un sisma non costituisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (nella specie consistito nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato), in assenza del crollo totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato. (Fattispecie in tema di crollo colposo di costruzioni: in motivazione, la Corte ha precisato che i terremoti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche).

RICHIEDI CONSULENZA