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Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)
Strage
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Attentati alla sicurezza dei trasporti.
[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).
[II]. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria (2).
[III]. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [430, 4312, 449, 450].
(1) V. anche art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66.
(2) V. anche art. 27 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) (primo comma); Trib. collegiale (terzo comma)
arresto: facoltativo (primo comma); non consentito (secondo comma); obbligatorio (terzo comma)
fermo: non consentito (primo e secondo comma); consentito (terzo comma)
custodia cautelare in carcere: consentita (primo e terzo comma); non consentita (secondo comma)
altre misure cautelari personali: consentite (primo e terzo comma); v. 2902 c.p.p.
procedibilità: d'ufficio
Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 22 dicembre 2009
Numero: n. 49
Il delitto di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432, comma 1, c.p.) è reato a forma libera che può essere integrato da qualsiasi comportamento idoneo a determinare un evento di pericolo concreto e non necessariamente un danno materiale. (Fattispecie relativa ad attentato alla sicurezza di una linea ferroviaria).
art. 433 cp
Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni.
[I]. Chiunque attenta [420] alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
[II]. La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
[III]. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (terzo comma)
arresto: facoltativo (primo e secondo comma); obbligatorio (terzo comma)
fermo: consentito (terzo comma)
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 09 gennaio 2008
Numero: n. 12418
È ravvisabile il concorso formale tra il reato di attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ed il reato di tentato danneggiamento sia in relazione al diverso bene tutelato dalle due norme (l'incolumità pubblica nel primo e il patrimonio nel secondo) sia in relazione al fatto che nel delitto di attentato, che ha natura di reato di pericolo, non è necessaria la produzione di un effettivo danneggiamento.