art 449 cp
Delitti colposi di danno.
[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa [43] un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).
[II]. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone [428, 430, 676; 136, 743, 11253 c. nav.].
(1) Comma modificato dall'art. 117l. 21 novembre 2000, n. 353; v. sub art. 423-bis.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (secondo comma)
arresto: facoltativo
fermo: consentito (secondo comma)
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
art. 450 cp
Delitti colposi di pericolo.
[I]. Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [43], fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni [427, 429, 431; 136, 1123 c. nav.].
[II]. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: d'ufficio
art. 452 cp
Delitti colposi contro la salute pubblica.
[I]. Chiunque commette, per colpa [43], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) [con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscano la pena dell'ergastolo;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
[II]. Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) (primo comma n. 3); Trib. collegiale (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442)
arresto: facoltativo (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442)
fermo: non consentito; consentito (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442)
custodia cautelare in carcere: consentita (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442)
altre misure cautelari personali: consentite (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442); v. 2902 c.p.p.
procedibilità: d'ufficio
Delitti colposi di danno.
[I]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa [43] un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).
[II]. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone [428, 430, 676; 136, 743, 11253 c. nav.].
(1) Comma modificato dall'art. 117l. 21 novembre 2000, n. 353; v. sub art. 423-bis.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (secondo comma)
arresto: facoltativo
fermo: consentito (secondo comma)
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
art. 450 cp
Delitti colposi di pericolo.
[I]. Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [43], fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni [427, 429, 431; 136, 1123 c. nav.].
[II]. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.
competenza: Trib. monocratico
arresto: non consentito
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: non consentita
altre misure cautelari personali: non consentite
procedibilità: d'ufficio
art. 452 cp
Delitti colposi contro la salute pubblica.
[I]. Chiunque commette, per colpa [43], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
1) [con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscano la pena dell'ergastolo;
2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
[II]. Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.) (primo comma n. 3); Trib. collegiale (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442)
arresto: facoltativo (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442)
fermo: non consentito; consentito (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442)
custodia cautelare in carcere: consentita (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442)
altre misure cautelari personali: consentite (primo comma nn. 1 e 2 e secondo comma in relazione agli artt. 440 e 442); v. 2902 c.p.p.
procedibilità: d'ufficio