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Delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452 c.p.)
Strage
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari
Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
[I]. Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave [136 c. nav.] o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile [743 c. nav.], di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (1).
[II]. La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti [1122 c. nav.].
[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica [4292, 432, 449, 450].
(1) V. anche l. 10 maggio 1976, n. 342 e art. 3 l. 28 dicembre 1989, n. 422.
competenza: Trib. collegiale
arresto: obbligatorio
fermo: consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 10 dicembre 2010
Numero: n. 6820
Il controllore del traffico aereo è titolare, nei confronti del personale di bordo e dei passeggeri dell'aeromobile, di una posizione di garanzia al fine di impedire, in generale, il verificarsi di disastri aerei, in questi ultimi dovendosi ricomprendere non solo quelli cagionati da collisione tra i vettori ma anche quelli dovuti a collisione con ostacoli fissi. (Fattispecie di omicidio colposo plurimo e disastro colposo verificatisi, in fase di atterraggio, per la collisione dell'aeromobile con un rilievo montuoso situato ad altezza superiore alla quota minima di navigazione prescritta dai controllori ai piloti del velivolo).
Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 15 ottobre 2009
Numero: n. 7664
Il reato di disastro colposo di cui all'art. 449 cod. pen. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l'incolumità' delle persone indeterminatamente considerate; è necessaria quindi una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l'effettività' della capacita diffusiva del nocumento (cosiddetto pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l'evento dannoso non si è verificato. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato di cui all'art. 449 in relazione all'art. 428 cod. pen. nella precipitazione di un elicottero in un giardino di una abitazione, dopo che si era levato in volo privo del pilota, che era disceso dal velivolo, lasciando il motore acceso).
art. 429 cp
Danneggiamento seguito da naufragio.
[I]. Chiunque, al solo scopo di danneggiare [635; 1141 c. nav.] una nave [136 c. nav.], un edificio natante o un aeromobile [743 c. nav.], ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni [432, 450] (1).
[II]. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [428, 449].
(1) V. anche l. 10 maggio 1976, n. 342 e art. 3 l. 28 dicembre 1989, n. 422.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); Trib. collegiale (secondo comma)
arresto: facoltativo (primo comma); obbligatorio (secondo comma)
fermo: non consentito (primo comma); consentito (secondo comma)
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio