Disfattismo politico

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Delitti contro le personalità dello Stato (artt. 241 - 313 c.p.) 

Lo spionaggio politico o militare

Rivelazioni di segreti di stato


Associazioni sovversive

Associazioni con finalità di terrorismo e dell'eversione dell'ordine democratico

Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale

Attentato contro il Presidente della Repubblica

Attentato per finalita' terroristiche o di eversione

Devastazione, saccheggio e strage

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

Vilipendio alla nazione italiana

Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Attentato contro i Capi di Stati esteri

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo


Banda armata: formazione e partecipazione

Art. 265 Disfattismo politico

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. La pena e' non inferiore a quindici anni: 1) se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero. La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

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