Articoli correlati
La cooperazione colposa
indica la modalità concorsuale di commissione del reato colposo (anche se parte della dottrina esclude, sulla scorte del tenore letterale dell'art. 113 cp che la cooperazione colposa possa configurarsi con riferimento alle contravvenzioni).
Come accennato, la cooperazione colposa nel delitto è prevista e disciplinata dall'art. 113 cp che stabilisce: "Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso. La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.".
La cooperazione colposa, in primo luogo, si caratterizza per l'assenza di un previo concerto (ritenuto dalla dottrina tradizionale presupposto indefettibile per la stessa configurabilità della fattispecie concorsuale) e, in secondo luogo, per la stessa struttura del reato colposo, per l'assenza di volontà dell'evento offensivo.
L'elemento caratterizzante della cooperazione colposa è, allora, quello della consapevolezza di contribuire, con la propria condotta, alla realizzazione di un'azione che si compone dei contributi attivi o omissivi di altri correi; azione che, poi, si caratterizza per la violazione di una o più norme cautelari.
La consapevolezza di concorrere nell'azione distingue, dunque, la fattispecie della cooperazione colposa da quella del concorso di cause indipendenti. Nel primo caso si avrà unità di reato, nel secondo pluralità di reati ed unicità del risultato offensivo.
Sotto il profilo della violazione di norme cautelari, è possibile che il correo colposo violi norme cautelari esclusive (come nel caso di chi presi un'autovettura a chi sia sprovvisto di patente),
ovvero che i correi violino la medesima norma cautelare
o, infine, che uno dei correi istighi l'altro a porre in essere una condotta in violazione di norme cautelari esclusive del secondo.
Come già anticipato, discussa, in dottrina, è l'ammissibilità della cooperazione colposa con riferimento alle contravvenzioni in quanto l'art. 113 cp fa riferimento ai soli delitti. Secondo autorevole dottrina, l'art. 113 cp avrebbe lo scopo di estendere ai delitti la cooperazione colposa che, per quel che riguarda le contravvenzioni, dipende direttamente dall'art. 110 cp. Secondo tale impostazione, l'art. 113 cp si riferirebbe solo ai delitti inq uanto, solo con riferimento ad essi, è necessaria un'espressa previsione ai fini dell'incriminazione a titolo di colpa ex art. 42 cp, secondo comma. La giurisprudenza unanime è dello stesso avviso traendo altresì spunto dal disposto di cui all'art. 43 cp, ultimo comma a mente del quale: "La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresi' alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico."
La configurabilità della cooperazione colposa nelle contravvenzioni è stata negata dalla dottrina sulla base di un argomento a contrario. A ritenere, infatti, che la punibilità a tale titolo della cooperazione colposa nelle contravvenzioni soccorra l'art. 110 cp, si dovrebbe desumere che, mentre con riferimento ad esse sarebbero applicabili tutte le circostanze aggravanti di cui all'art. 112 cp, con riferimento ai delitti, stante l'esplicito riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 112 cp,sarebbero applicabili solo le aggravanti dei numeri tre e quattro (conseguenza ritenuta illogica).
Risorse del web