Favoreggiamento personale e reale

Art. 378 Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1)o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorita', o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) . Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire un milione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

 

(1)La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
(2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.


Art. 379 Favoreggiamento reale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da lire centomila a due milioni se si tratta di contravvenzione (1). Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente (2) .

(1) Comma cosi' modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.
(2) Comma cosi' sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.

 

Sulla configurabilità del favoreggiamento a carico dell’acquirente di modica quantità di sostanze stupefacenti in caso di rifiuto di informazioni in relazione allo spacciatore.

Cassazione Penale  Sez. Un.  del 22 febbraio 2007  n. 21832
È configurabile il delitto di favoreggiamento nel caso in cui l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, sentito come persona informata sui fatti, si rifiuta di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga.

Relativamente al reato di favoreggiamento personale che commette l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, il quale, sentito come persona informata sui fatti, si rifiuta di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 c.p. se, in concreto, le informazioni richieste possono determinare nei suoi confronti un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, anche se determinato dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. (Nella specie, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, posto che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del citato d.P.R.).

Cassazione Penale  Sez. Un.  del 22 febbraio 2007  n. 21832


Sul reato di favoreggiamento nell’ambito dei delitti associativi sulla distinzione con la partecipazione all’associazione

 

Cassazione Penale  Sez. VI del 03 marzo 2004 n. 17704
Integra il delitto di cui all'art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacché il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 c.p. presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o foritura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalità e gli effetti della condotta.

Cassazione penale  sez. VI del  15 novembre 2004  n. 112
In tema di rapporti tra partecipazione ad associazione per delinquere e favoreggiamento personale, premesso che non può escludersi, in linea di principio, la possibilità di concorso fra le due fattispecie criminose, deve ritenersi che le stesse si differenzino tra loro in quanto nella partecipazione ad associazione per delinquere il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività dello stesso o a perseguire coloro che vi partecipano, mentre nel favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi responsabile di un reato (rientrante o meno che questo sia nel programma criminoso dell'associazione), ad eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa.


In materia di rapporti tra il delitto di favoreggiamento e il reato permanente

a) per la tesi della configurabilità del favoreggiamento solo dopo la cessazione della permanenza:

Cassazione Penale  Sez. V del  03 settembre 2004 n. 29887
I delitti di favoreggiamento, personale e reale, sono configurabili, con riferimento ad un reato permanente, solo dopo la sua consumazione. (Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso).

L'elemento soggettivo dei delitti di favoreggiamento, personale e reale, è costituito esclusivamente dalla volontà di aiutare l'autore di un reato a frustrare l'attività di investigazione o di ricerca dell'autorità ovvero ad assicurarsi il prodotto, o il prezzo o il profitto della sua attività criminosa, ed è incompatibile con la finalità di perseguimento di un ulteriore profitto, per sè o per altri

b) per la tesi della configurabilità del favoreggiamento durante la permanenza

Cassazione Penale  Sez. I del 18 dicembre 2006 n. 2802
Configura il concorso di persone nel reato di estorsione aggravata, e non invece il reato di favoreggiamento reale o ricettazione, la condotta di colui che, pur non partecipando ad una associazione di tipo mafioso, si adoperi affinché, da parte degli associati, sia proseguita l'attività estorsiva iniziata dal proprio padre, capo del clan mafioso, in stato di detenzione, sull'assunto che quei proventi illeciti, non più pervenuti dopo l'arresto del padre, siano comunque dovuti come introiti appartenenti alla famiglia.

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Delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 401 c.p.)

Omessa denuncia reato

Omissione di referto

Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Simulazione di reato


Calunnia

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False informazioni al pubblico ministero

Falsa testimonianza

Frode processuale

Ritrattazione

Patrocinio o consulenza infedele

Evasione

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