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Il codice penale contempla e disciplina quattro diverse forme di pericolosità criminale. Esse sono la recidiva, nelle sue diverse forme di manifestazione di recidiva semplice, aggravata reiterata (semplice o aggravata), la abitualità criminosa, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere.
La recidiva
L'istituto della recidiva è previsto e disciplinato dall'art. 99 cp ed è stato integralmente rivisitato ad opera della Legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (c.d. legge ex Cirielli) che, da una parte, ne ha limitato il campo d'applicazione ai delitti dolosi escludendo così i delitti colposi e le contravvenzioni e, da'altro, ha inasprito la risposta sanzionatoria e vincolato maggiormente il giudice con riferimento all'an ed al quantum dell'incremento sanzionatorio applicabile per le diverse specie di recidiva.
La recidiva semplice
Si verifica allorchè l'autore, già condannato con sentenza passata in giudicato per un precedente delitto non colposo, ne commetta un altro. In tale ipotesi, il Giudice potrà applicare un incremento sanzionatorio di un terzo della pena applicabile per il secondo delitto. Il Giudice è, cioè, libero di scegliere se applicare la maggiorazione della sanzione ma è vincolato nel quantum dell'aggravamento di pena (la disciplina previgente prevedeva, invece, discrezionalità sull'an e sul quantum).
La recidiva aggravata
La recidiva aggravata si distingue in:
recidiva aggravata specifica allorchè il secoondo delitto non colposo sia della stessa indole del precedente;
La recidiva
L'istituto della recidiva è previsto e disciplinato dall'art. 99 cp ed è stato integralmente rivisitato ad opera della Legge n. 251 del 5 dicembre 2005 (c.d. legge ex Cirielli) che, da una parte, ne ha limitato il campo d'applicazione ai delitti dolosi escludendo così i delitti colposi e le contravvenzioni e, da'altro, ha inasprito la risposta sanzionatoria e vincolato maggiormente il giudice con riferimento all'an ed al quantum dell'incremento sanzionatorio applicabile per le diverse specie di recidiva.
La recidiva semplice
Si verifica allorchè l'autore, già condannato con sentenza passata in giudicato per un precedente delitto non colposo, ne commetta un altro. In tale ipotesi, il Giudice potrà applicare un incremento sanzionatorio di un terzo della pena applicabile per il secondo delitto. Il Giudice è, cioè, libero di scegliere se applicare la maggiorazione della sanzione ma è vincolato nel quantum dell'aggravamento di pena (la disciplina previgente prevedeva, invece, discrezionalità sull'an e sul quantum).
La recidiva aggravata
La recidiva aggravata si distingue in:
recidiva aggravata specifica allorchè il secoondo delitto non colposo sia della stessa indole del precedente;
recidiva aggravata infraquinquennale, allorchè il secondo delitto non colposo sia commesso nei cinque anni dal precedente;
recidiva aggravata vera o falsa, allorchè il secondo delitto non colposo sia commesso durante il tempo dell'esecuzione della pena o dopo l'esecuzione stessa ovvero allorchè il soggetto si sia volontariamente sottratto alla sua esecuzione.
Per le tre ipotesi di recidiva aggravata, il Giudice può applicare un aggravamento di pena sino alla metà della pena prevista per il secondo delitto. Peraltro, qualora concorrano più circostanze integranti la recidiva aggravata, il Giudice applicherà un incremento di pena pari alla metà della pena applicabile per ils econdo delitto (non vi è, pertanto, discrezionalità nè in ordine all'an nè in ordine al quantum).
La recidiva reiterata
La recidiva reiterata si verifica allorchè un soggetto, già recidivo commetta un nuovo delitto non colposo. A seconda del tipo della precedente recidiva, si distinguerà tra recidiva reiterata semplice o aggravata; per la semplice l'aumento è della metà della pena prevista per il nuovo delitto, per l'aggravata è di due terzi. Il Giudice non ha dunque alcuna discrezionalità in ordine all'applicazione della maggiorazione di pena essendo vincolato sull'an e sul quantum.
Ove, poi, il nuovo delitto sia particolarmente grave e, cioè, uno tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2 lettera a del cpp, la risposta sanzionatoria per qualsivoglia tipologia di recidiva non potrà mai essere inferiore ad un terzo della pena applicabile con riferimento al nuovo delitto.
Con specifico riferimento alal recidiva reiterata, peraltro, con la Legge ex Cirielli, sono stati introdotti ulteriori elementi di rigidità:
con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti che, in caso di recidiva reiterata, non possono essere mai ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti; con riferimento al reato continuato per il quale, ove l'autore sia un recidivo reiterato, l''applicazione della maggiorazione sulla pena prevista per il reato più grave non potrà mai essere inferiore ad un terzo. Ove, poi, il recidivo abbia commesso uno dei delitti di cui all'art. 407 secondo comma, lettera a) cpp, nell'applicazione delle attenuanti generiche non potrà tenersi conto dei parametri previsti dal secondo comma dell'art. 133 cp, nè dell'intensità del dolo e del grado della colpa rammostrate nel delitto commesso.
L'abitualità criminosa
L'abitualità nel delitto è prevista e disciplinata dagli artt. 102 e 103 cp che, rispettivamente, disciplinano la abitualità presunta e quella ritenuta dal giudice mentre l'abitualità nelle contravvenzioni è disciplinata dall'art. 104 cp.
L'abitualità presunta nel delitto
La dichiarazione d'abitualità presunta si ha allorchè un soggetto che sia già stato condannato per tre delitti non colposi commessi nell'arco di un decennio ad una pena superiore complessivamente a cinque anni, commetta, nei successivi, dieci anni un nuovo delitto non colposo. In tal caso, la dichiarazione di abitualità dovrebbe conseguire automaticamente, tant'è che la giurisprudenza ha ritenuto che la relativa pronunzia abbia carattere dichiarativo al contrario di quella di cui al successivo art. 103 cp avente natura costitutiva.
Secondo parte della dottrina, la previsione di un'abitualità presunta dovrebbe ritenersi tacitamente abrogata a seguito dell'emanazione della Legge n. 663 del 1986 che, all'art. 31, ha previsto la necessità di un accertamento in concreto della pericolosità sociale. Secondo altra parte della dottrina, invece, la predetta legge avrebbe solo trasformato la presunzione di cui all'art. 102 cp da assoluta in relativa.
L'abitualità ritenuta dal giudice
L'abitualità ritenuta dal giudice si ha allorchè un soggetto compia un delitto non colposo dopo essere stato condannato in precedenza per altri due delitti non colposi ed allorchè il Giudice ritenga, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cp, che il medesimo sia dedito al delitto. Come già sottolineato, nel caso contemplato dall'art. 103 cp, la pronuncia ha carattere discrezionale e natura costitutiva.
L'abitualità nelle contravvenzioni
L'abitualità nelle contravvenzioni è prevista e disciplinata dall'art. 104 cp e non è mai presunta ma può essere dichiarata dal giudice allorchè il reo:
abbia già subito tre condanne all'arresto per contravvenzioni della stessa indole
riporti altra condanna per una contravvenzione della stessa indole
il giudice ritenga che, sulla scorta dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cp, che l'autore sia dedito al reato.
Consegue alla dichiarazione d'abitualità, l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per la durata minima di due anni; tale misura deve, peraltro, necessariamente seguire alla verifica della sussistenza della pericolosità sociale; l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, il divieto della sospensione condizionale della pena, l'inapplicabilità dell'amnistia e dell'indulto se il decreto non preveda diversamente, l'esclusione della prescrizione delle pene per i delitti, il raddoppiamento del termine per la riabilitazione, l'espiazione della pena in stabilimenti speciali.
La professionalità nel reato
Essa è prevista dall'art. 105 cp allorchè un soggetto riporti una condanna trovandosi già nelle condizioni per la dichiarazione di abitualità ed allorchè il giudice ritenga, sulla scorta dei parametri di valutazione di cui all'art. 133 cp, che il reo viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato. La misura di sicurezza applicabile è quella dell'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro per una durata minima di tre anni.
La tendenza a delinquere
Essa è prevista in relazione all'acclarata particolare malvagità del reo. Presupposto per la relativa pronuncia che può essere contenuta solo in una sentenza di condanna è che il reo abbia commesso un delitto doloso o preterintenzionale che offenda la vita o l'incolumità individuale e che tale delitto, sulla base della valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cp, secondo comma, riveli la tendenza a delinquere. Dalla dichiarazione della tendenza a delinquere consegue l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro per la durata minima di quattro anni nonchè gli altri effetti che conseguono alla dichiarazione di abitualità o professionalità
con riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti che, in caso di recidiva reiterata, non possono essere mai ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti; con riferimento al reato continuato per il quale, ove l'autore sia un recidivo reiterato, l''applicazione della maggiorazione sulla pena prevista per il reato più grave non potrà mai essere inferiore ad un terzo. Ove, poi, il recidivo abbia commesso uno dei delitti di cui all'art. 407 secondo comma, lettera a) cpp, nell'applicazione delle attenuanti generiche non potrà tenersi conto dei parametri previsti dal secondo comma dell'art. 133 cp, nè dell'intensità del dolo e del grado della colpa rammostrate nel delitto commesso.
L'abitualità criminosa
L'abitualità nel delitto è prevista e disciplinata dagli artt. 102 e 103 cp che, rispettivamente, disciplinano la abitualità presunta e quella ritenuta dal giudice mentre l'abitualità nelle contravvenzioni è disciplinata dall'art. 104 cp.
L'abitualità presunta nel delitto
La dichiarazione d'abitualità presunta si ha allorchè un soggetto che sia già stato condannato per tre delitti non colposi commessi nell'arco di un decennio ad una pena superiore complessivamente a cinque anni, commetta, nei successivi, dieci anni un nuovo delitto non colposo. In tal caso, la dichiarazione di abitualità dovrebbe conseguire automaticamente, tant'è che la giurisprudenza ha ritenuto che la relativa pronunzia abbia carattere dichiarativo al contrario di quella di cui al successivo art. 103 cp avente natura costitutiva.
Secondo parte della dottrina, la previsione di un'abitualità presunta dovrebbe ritenersi tacitamente abrogata a seguito dell'emanazione della Legge n. 663 del 1986 che, all'art. 31, ha previsto la necessità di un accertamento in concreto della pericolosità sociale. Secondo altra parte della dottrina, invece, la predetta legge avrebbe solo trasformato la presunzione di cui all'art. 102 cp da assoluta in relativa.
L'abitualità ritenuta dal giudice
L'abitualità ritenuta dal giudice si ha allorchè un soggetto compia un delitto non colposo dopo essere stato condannato in precedenza per altri due delitti non colposi ed allorchè il Giudice ritenga, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cp, che il medesimo sia dedito al delitto. Come già sottolineato, nel caso contemplato dall'art. 103 cp, la pronuncia ha carattere discrezionale e natura costitutiva.
L'abitualità nelle contravvenzioni
L'abitualità nelle contravvenzioni è prevista e disciplinata dall'art. 104 cp e non è mai presunta ma può essere dichiarata dal giudice allorchè il reo:
abbia già subito tre condanne all'arresto per contravvenzioni della stessa indole
riporti altra condanna per una contravvenzione della stessa indole
il giudice ritenga che, sulla scorta dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cp, che l'autore sia dedito al reato.
Consegue alla dichiarazione d'abitualità, l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per la durata minima di due anni; tale misura deve, peraltro, necessariamente seguire alla verifica della sussistenza della pericolosità sociale; l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, il divieto della sospensione condizionale della pena, l'inapplicabilità dell'amnistia e dell'indulto se il decreto non preveda diversamente, l'esclusione della prescrizione delle pene per i delitti, il raddoppiamento del termine per la riabilitazione, l'espiazione della pena in stabilimenti speciali.
La professionalità nel reato
Essa è prevista dall'art. 105 cp allorchè un soggetto riporti una condanna trovandosi già nelle condizioni per la dichiarazione di abitualità ed allorchè il giudice ritenga, sulla scorta dei parametri di valutazione di cui all'art. 133 cp, che il reo viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato. La misura di sicurezza applicabile è quella dell'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro per una durata minima di tre anni.
La tendenza a delinquere
Essa è prevista in relazione all'acclarata particolare malvagità del reo. Presupposto per la relativa pronuncia che può essere contenuta solo in una sentenza di condanna è che il reo abbia commesso un delitto doloso o preterintenzionale che offenda la vita o l'incolumità individuale e che tale delitto, sulla base della valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cp, secondo comma, riveli la tendenza a delinquere. Dalla dichiarazione della tendenza a delinquere consegue l'applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro per la durata minima di quattro anni nonchè gli altri effetti che conseguono alla dichiarazione di abitualità o professionalità