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Delitti contro l'ordine pubblico (artt.414-421 c.p.)
414 cp
Istigazione a delinquere (1).
[I]. Chiunque pubblicamente [266 4] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione [115 3, 302, 303, 322, 415]:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a 206 euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
[II]. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
[III]. Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente [266 4] fa l'apologia di uno o più delitti [266, 2722, 3032, 327].
[IV]. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà (2).
(1) Per la pubblica istigazione e l'apologia del genocidio v. art. 8 l. 9 ottobre 1967, n. 962. Per la pubblica istigazione e l'apologia del fascismo v. l'art. 4 l. 20 giugno 1952, n. 645.
(2) Comma aggiunto dall'art. 151-bisd.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 155.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim., salva l'ipotesi sub n. 2 comma 1)
arresto: facoltativo (primo comma n. 1)
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita (primo comma n. 1)
altre misure cautelari personali: consentite (primo comma n. 1)
procedibilità: d'ufficio
giurisprudenza
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), occorre, dal punto di vista oggettìvo, che sia posta in essere in pubblico la propalazione di condotte che configurino precise azioni delittuose, con rappresentazione di azioni concrete che possano indurre altri alla commissione di tali fatti, dovendosi in proposito analizzare l'idoneità della condotta in relazione alla situazione concreta per verificare quale forza persuasiva e suggestiva potevano avere le frasi pronunciate ai fini istigatori della condotta. Mentre, dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo generico consistente nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, essendo in proposito del tutto irrilevante il fine particolare perseguito o i motivi dell'agire. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza che aveva prosciolto l'imputato, confondendo il dolo generico con i motivi dell'azione e, per l'effetto, ritenendo il difetto dell'elemento soggettivo per l'apprezzata finalità "politica" che aveva ispirato l'agente).
Cassazione penale sez. I 11 aprile 2007 n. 19433
art 415 cp
Istigazione a disobbedire alle leggi (1).
(1) La Corte cost., con sentenza 23 aprile 1974, n. 108, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo «nella parte in cui non specifica che l'istigazione all'odio fra le classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità».
(2) Per la particolare ipotesi di istigazione di contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione v. art. 12-3 d.lgs. C.p.S. 7 novembre 1947, n. 1559, in tema di reati in materia fiscale.
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: consentita
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
Cassazione penale sez. I 10 giugno 2010 n. 26843
Integra il reato di istigazione a disobbedire alle leggi la ripetuta diffusione, mediante emittenti radiofoniche, di messaggi intesi a suggerire agli ascoltatori condotte contrarie a norme del codice stradale e gravemente pericolose per la pubblica incolumità (nella specie, a non indossare le cinture di sicurezza, a guidare ubriachi e a non rispettare i limiti di velocità), dovendosi identificare le leggi di ordine pubblico indicate nell'art. 415 c.p. particolarmente in quelle di natura cogente e inderogabile, intese alla tutela della sicurezza pubblica.