Nell'ambito del diritto penale, sulla nozione di evento si fronteggiano sostanzialmente due diverse tesi.
Da una parte, l'evento viene inteso come un elemento esterno diverso sia logicamente che cronologicamente dalla condotta e legato ad essa da uno specifico rapporto causale. Secondo tale tesi, dunque, non tutti i reati nell'ambito del diritto penale sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento in quanto sussisterebbero reati di pura condotta.
Secondo una diversa impostazione teorica, invece, l'evento, nell'ambito del dirito penale, avrebbe natura giuridica in quanto sarebbe da intendersi come la lesione o la messa in pericolo del bene protetto dalla norma penale con la conseguenza che esso non potrebbe mai mancare, nè nei reati cc.dd. d'evento nè in quelli cc.dd. di pura condotta. L'evento, così inteso, si distingue dalla condotta soltanto sotto il profilo logico ma non sotto quello temporale.
Con riferimento alla normativa codicistica, il Legislatore ha fatto riferimento, di volta in volta, all'evento in senso giuridico ed all'evento in senso naturalistico; in particolare fanno riferimento all'evento in senso naturalistico tutte quelle norme che, nell'ambito del diritto penale, disciplinano il rapporto di causalità (es. artt. 40, 41, 42), fanno, invece, riferimento all'evento giuridico, a parere della dottrina che ritiene tale evento come elemento costitutivo del fatto, norme che attengono, in via diretta o indiretta, all'attribuzione psicologica del fatto di reato medesimo (es. artt. 43 e 49); in particolare, con riferimento all'art. 43 cp, si osserva come, ove l'evento fosse inteso in senso naturalistico, finirebbero per esulare dal dolo tutti i reati nei quali difetta un evento naturalistico.
Con riferimento all'evento in senso naturalistico possono individuarsi diverse tipologie di reato: i reati d'evento e quelli di pura condotta, i reati ad evento frazionato (si pensi al caso dell'estorsione produttiva, a fronte di un'unica minaccia iniziale, di vari atti di versamento di tangenti), i reati ad evento plurimo (es. la truffa che determina l'errore altrui, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto dell'agente), i reati ad evento differito, nei quali l'evento si verifica a distanza di tempo dalla condotta ed i reati a distanza, laddove l'evento si verifica in un luogo distante da quello ove è stata posta in essere la condotta illecita.
Con riferimento all'evento giuridico, possono distinguersi i reati di danno dai reati di pericolo, i primi consistenti in una lesione immediata dell'interesse protetto dalla norma penale, i secondi consistenti in una mera sua messa in pericolo; possono, poi, distinguersi i reati istantanei nei quali l'evento giuridico di lesione o di messa in pericolo si produce in un solo istante dai reati permanenti nei quali l'evento giuridico si protrae per un certo lasso di tempo durante il quale l'autore dell'illecito ha la facoltà di far cessare l'evento lesivo o di messa in pericolo (si pensi alle fattispecie del sequestro di persona, dell'associazione per delinquere, della renitenza alla leva).