L'exceptio veritatis nei delitti di ingiuria e diffamazione

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rapporto tra diffamazione e diritto di cronaca - la verità putativa

Con la locuzione exceptio veritatis, si usa individuare la causa di giustificazione (o di non punibilità) prevista e disciplinata, con riferimento ai delitti di ingiuria e diffamazione, dall'art. 596 cp.

 L'exceptio veritatis, l'eccezione costituita, cioè, dalla prova della verità del fatto attribuito è ammessa, a mente dell'art. 596 cp, in tre ipotesi distinte:
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Con riferimento alla prima delle indicate ipotesi, mette conto sottolinearsi come la giurisprudenza abbia interpretato rigorosamente il presupposto escludendo che l'exceptio veritatis possa invocarsi in caso di delitto d'ingiuria o diffamazione commessi ai danni di un incaricato di pubblico servizio o di esercente servizio di pubblica necessità.
Con riferimento all'ipotesi che il querelante richieda l'estensione del giudizio alla verità del fatto, deve sottolinearsi come, secondo parte della dottrina, tale fattispecie non realizzerebbe una vera e propria causa di giustificazione ma una causa di non punibilità in quanto, in sostanza, si tratterebbe di un remissione di querela condizionata alla prova della verità del fatto.

In ogni caso l'exceptio veritatis non è idonea a scriminare, nonostante la prova della veridicità del fatto, ove gli artt. 594 e 595 risultino, comunque, applicabili con riferimento ai modi con i quali sia stata realizzata la fattispecie offensiva.

Con l’entrata in vigore, nel 1948, della Carta Costituzionale, il riconoscimento, desumibile dall' art 21, di un autonomo il diritto di cronaca , sovraordinato, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, alla normazione primaria ed il combinato disposto con la causa di giustificazione  dell'esercizio del diritto ex art. 51 c.p. ha comportato una notevole estensione del campo d'applicazione della c.d. exceptio veritatis non limitata ai casi individuati nell'art. 596 cp e, in particolare, a quello della volontà del querelante di estendere il giudizio alla prova della verità dei fatti addebitati.

Se, dunque, in caso di diffamazione a mezzo stampa, risulti configurabile astrattamente l'esercizio del diritto di cronaca, posta la presenza dei requisiti dell'interesse sociale della notizia e della continenza dell'esposizione, l'exceptio veritatis sarà sempre ammessa. In caso contrario, occorreranno, invece, gli ulteriori presupposti di cui all'art. 596 cp.

 Deve, peraltro, soggiungersi che, così come precisato dalla recente giurisprudenza di legittimità, l'ambito applicativo dell'art. 21 cost non è limitato all'esercizio dell'attività giornalistica, sicchè l'exceptio veritatis, a condizione dell'interesse sociale della notizia potrà operare anche al di fuori dell'ambito della diffamazione con il mezzo della stampa.

 

Esclusione della prova liberatoria.
Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è  condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595, comma primo.

 


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