L'oggetto giuridico e l'oggetto materiale del reato

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L'oggetto giuridico del reato
è l'interesse o il bene giuridico alla cui tutela è demandata la norma penale.
 
Nell'ambito del codice penale, è il Legislatore stesso che, a livello classificatorio, indica il bene giuridico protetto dalle varie norme penali (si hanno, così, i delitti che offendono la personalità dello Stato, i delitti che offendono il patrimonio, i delitti che offendono il bene giuridico della vita ecc ecc).
 
Si è, tuttavia, osservato che l'individuazione dell'oggetto giuridico da parte del Legislatore non è nè vincolante nè esaustiva in quanto è possibile che un reato offenda più beni giuridici o un bene giuridico diverso rispetto a quello risultante dalla sua concreta classificazione.
 
In generale, sotto il profilo della politica legislativa, si è anche osservato che l'oggeto giuridico del reato dovrebbe essere un bene costituzionalmente significativo.
 
L'oggetto giuridico del reato va mantenuto distinto dall'oggetto materiale che è l'elemento della realtà esterna sul quale incide la condotta criminosa.
 
Oggetto materiale ed oggetto giuridico del reato possono occasionalmente coincidere (ad esempio, nel delitto di omicidio, la vita costituisce, nel medesimo tempo, sia l'oggetto dell'azione criminosa sia il bene alla cui protezione è demandata la norma penale) ma, in altri casi, l'oggetto materiale del reato è distinto dal suo oggetto giuridico (ad esempio, nei delitti contro il patrimonio, l'oggetto materiale è costituito dal bene concretamente aggredito dall'azione criminosa mentre  il bene giuridico compromesso è sempre rappresentato dal patrimonio).
 
L'oggetto materiale, poi, può coincidere con il soggetto passivo del reato, cui appartiene l'interesse giuridico protetto dalla norma penale, o può essere distinto da esso.
 
Sotto il profilo classificatorio, occorre aggiungere che esistono reati monoffensivi, per la cui configurabilità è necessaria e sufficiente l'offesa di un solo bene giuridico (ad esempio l'omicidio) e reati plurioffensivi che, allorchè si realizzano, producono la lesione di più di un bene giuridico (si pensi alla rapina che, contstualmente, offende il bene giuridico del patrimonio e quello della libertà personale).
 
La dottrina, con riferimento alla nozione di oggetto giuridico del reato, ha espresso diverse opinioni tese ad individuarne la funzione all'interno dell'incriminazione penale, accentuandola o, per contro, ridimensionandola. Ad esempio,  è stato espresso il convincimento per il quale l'oggetto giuridico del reato non rivestirebbe una funzione fondamentale nella struttura del reato in quanto, da una parte, esistono diverse fattispecie criminose poste a tutela del medesimo bene giuridico con la conseguente inservibilità della nozione a fini discretivi tra i vari reati e, dall'altra, esistono reati con riferimento ai quali è arduo anche individuare l'oggetto giuridico della norma.
 
Altra parte della dottrina, da opposta prospettiva, ha invece inserito l'oggetto giuridico del reato tra gli elementi costitutivi del fatto tipico, con la conseguenza di identificare il reato impossibile (che, di norma, viene interpretato come tentativo inidoneo) nella mancanza della lesione o della messa in pericolo dell'oggetto giuridico; a tale tesi si è, peraltro, replicato con la considerazione che ciò amplierebbe eccessivamente la discrezionalità del giudice con la conseguente compromissione del principio della tassatività della fattispecie penale.
 
Ad ogni modo, l'individuazione dell'oggetto giuridico del reato si presenta più ardua per ciò che concerne le leggi speciali ed è rilevante, sotto il profilo del diritto positivo, ai fini dell'applicazione di specifici istituti giuridici (ad esempio, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 s'applica solo ai delitti contro il patrimonio).
Secondo la dottrina più recente l'oggetto giuridico del reato ha funzione:
classificatoria;
interpretativa;
d'orientamento della politica criminale;
di limitazione delle scelte del Legislatore.
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