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La colpa professionale penale, soprattutto nel campo medico, pone delicati problemi:
sotto il profilo del raccordo con la norma civilistica di cui all'art. 2236 cc a mente del quale, qualora la prestazione professionale richieda la soluzione di problematiche di particolare complessità, il professionista sarà responsabile solo per dolo o colpa grave.
Sotto il profilo, correlato a quello precedente, dell'individuazione di una particolare categoria di colpa applicabile ai professionisti (soprattutto nel campo medico), che tenga conto della rilevanza sociale dell'attività esercitata, nonchè del fatto che, in taluni casi, la previsione dell'evento offensivo non esclude l'opportunità dell'intervento sotto il profilo statistico della possibilità di un esito fausto ossia migliorativo della situazione preesistente.
Sotto il profilo, infine, della colpa per omesso controllo impedimento del fatto colposo altrui nell'ambito dell'attività medica d'equipe.
Con riferimento al primo dei delineati profili problematici, la Corte Costituzionale indicò, quali criteri direttivi per l'individuazione della colpa professionale, la necessaria valutazione della complessità della relativa attività e, nel contempo, la necessità di non indulgere verso atteggiamenti improntati a leggerezza e negligenza (cfr. la sentenza n. 166 del 1973). La Suprema Corte, invece, ha precisato che la norma di cui all'art. 2236 cc limitativa della responsabilità per colpa professionale ai casi di colpa grave, non può trovare applicazione nel campo penale dove i diversi gradi di intensità della colpa stessa hanno rilievo esclusivamente sotto il profilo della commisurazione della risposta sanzionatoria (cfr. Cass. Pen n. 21473 del 2006).
Sotto il secondo dei delineati profili problematici, secondo la dottrina, nel caso delle attività professionali di rilevante valore sociale, la colpa dovrebbe essere in ogni caso separata dalla possibilità di previsione dell'evento offensivo. Essa dovrebbe, perciò, essere ancorata esclusivamente alla verifica del rispetto delle regole dell'arte da parte del professionistà.
In ogni caso, nel contesto delle attività mediche d'equipe, una posizione di particolare garanzia è rivestita dal capo equipe sul quale gravano particolari obblighi di controllo.
sotto il profilo del raccordo con la norma civilistica di cui all'art. 2236 cc a mente del quale, qualora la prestazione professionale richieda la soluzione di problematiche di particolare complessità, il professionista sarà responsabile solo per dolo o colpa grave.
Sotto il profilo, correlato a quello precedente, dell'individuazione di una particolare categoria di colpa applicabile ai professionisti (soprattutto nel campo medico), che tenga conto della rilevanza sociale dell'attività esercitata, nonchè del fatto che, in taluni casi, la previsione dell'evento offensivo non esclude l'opportunità dell'intervento sotto il profilo statistico della possibilità di un esito fausto ossia migliorativo della situazione preesistente.
Sotto il profilo, infine, della colpa per omesso controllo impedimento del fatto colposo altrui nell'ambito dell'attività medica d'equipe.
Con riferimento al primo dei delineati profili problematici, la Corte Costituzionale indicò, quali criteri direttivi per l'individuazione della colpa professionale, la necessaria valutazione della complessità della relativa attività e, nel contempo, la necessità di non indulgere verso atteggiamenti improntati a leggerezza e negligenza (cfr. la sentenza n. 166 del 1973). La Suprema Corte, invece, ha precisato che la norma di cui all'art. 2236 cc limitativa della responsabilità per colpa professionale ai casi di colpa grave, non può trovare applicazione nel campo penale dove i diversi gradi di intensità della colpa stessa hanno rilievo esclusivamente sotto il profilo della commisurazione della risposta sanzionatoria (cfr. Cass. Pen n. 21473 del 2006).
Sotto il secondo dei delineati profili problematici, secondo la dottrina, nel caso delle attività professionali di rilevante valore sociale, la colpa dovrebbe essere in ogni caso separata dalla possibilità di previsione dell'evento offensivo. Essa dovrebbe, perciò, essere ancorata esclusivamente alla verifica del rispetto delle regole dell'arte da parte del professionistà.
Infine, con riferimento alla colpa professionale nell'ambito delle attività mediche d'equipe, a fronte della tesi per la quale ciascun professionista dovrebbe poter fare affidamento sulla condotta diligente degli altri medici del gruppo, si contrappone la posizione della giurisprudenza di legittimità più recente secondo cui ciascun medico è tenuto a verificare, nei limiti entro i quali tale possibilità di verifica rientri nell'ambito delle sue competenze generiche, la corretta esecuzione dell'intervento da parte dei colleghi concorrendo, altrimenti, a titolo di colpa, nell'illecito materialmente commesso, pur essendo l'errore materialmente attribuibile ad altri (in tal senso, cfr. cass. pen n. 24036 del 2004 e Cass. Pen. n. 33619 del 2006).