La responsabilità per colpa nel diritto penale

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La colpa è il criterio di attribuzione soggettiva della responsabilità penale che si contrappone al dolo in quanto è caratterizzato dall'assenza della volontà di alcuno o di tutti gli elementi del fatto tipico. Diversamente dal dolo, la colpa non costituisce un criterio normale d'attribuzione della responsabilità penale in quanto tale titolo di responsabilità deve essere espressamente previsto dal legislatore (cfr. l'art. 42 cp).
 
Così come nell'ambito della definizione del dolo, il codice penale, nell'art. 43, nel riferirsi alla colpa, ne individua il requisito essenziale nel difetto di volontà esclusivamente in ordine all'evento ma, come già accennato, la dottrina e la giurisprudenza estendono la nozione di colpa sino ad abbracciare tutti gli elementi del fatto tipico, così da poter ricomprendere anche i reati di pura condotta.

Gli elementi essenziali della colpa sono:

1) l'assenza di volontà di alcuni o di tutti gli elelementi del fatto tipico e, in ogni caso, dell'evento offensivo ove esistente;
2) la realizzazione di una condotta che sia oggettivamente contraria a regole cautelari derivanti da massime di esperienza (prudenza, diligenza e perizia) o da fonti normative generali (leggi e regolamenti) o individuali (ordini).
3) l'attribuibilità psihica della condotta contraria alle regole cautelari.

In via generale, autorevole dottrina ha sottolineato come il reato colposo presenti aspetti specifici che valgono a distinguerlo anche sotto il profilo materiale dal reato doloso. Si è osservato, dunque, che, sotto il profilo della suitas, mentre il reato doloso implica la coscienza e volontà effettive del fatto, ai fini dell'integrazione del reato colposo, è sufficiente  la prevedibilità o la evitabilità del fatto. Sono, infatti, frequenti i casi di reati colposi commessi senza un'effettiva coscienza e volontà del fatto (si pensi agli atti istintivi, riflessi, abituali o commessi per dimenticanza).
 
Sotto il profilo del nesso causale, poi, non è sufficiente che il comportamento antidoveroso abbia causato il risultato offensivo in quanto è necessario che tale risultato sia la concretizzazione del rischio che la norma cautelare intendeva prevenire. Difficoltoso è ravvisare il nesso di causalità allorchè l'evento lesivo si sarebbe verificato anche laddove fosse stata tenuta una condotta rispettosa delle norme cautelari.
 
Con riferimento alla violazione delle norme cautelari, si usa distinguere la colpa generica, caratterizzata dalla violazione di massime d'esperienza, dalla colpa sepcifica che si caratterizza per la violazione di norme cautelari poste dalle fonti normative enucleate nell'art. 43 cp (leggi, regolamenti, ordini e disposizioni).
 
La colpa generica può, poi, estrinsecarsi in:
un comportamento imprudente, un'azione, cioè, che, secondo le massime d'esperienza, non doveva essere compiuta o doveva esserlo in guisa differente;
 
un comportamento non diligente e, cioè, l'omissione di un atto dovuto secondo le prescrizioni delle massime d'esperienza;
 
un'imperizia e, cioè, un comportamento imprudente o non diligente per violazione di regole tecniche da parte di soggetti particolarmente qualificati.
 
Con riferimento alla colpa specifica, deve sottolinearsi che la violazione delle norme poste dalle fonti individuate all'art. 43 cp non implica, di per sè, una ipotesi di fatto penalmente rilevante in quanto occorre che la norma violata sia volta a prevenire fatti potenzialmente lesivi per i terzi.

L'individuazione di una norma cautelare violata (derivante da massime d'esperienza o da fonte di legge) e la realizzazione del fatto tipico non sono, di per sè, sufficienti ad integrare la responsabilità penale per colpa in quanto è necessaria l'attribuibilità dell'inosservanza è, cioè, necessario che l'azione od omissione contraria alle norme cautelari possa formare oggetto di rimprovero per l'agente (si tratta della c.d. misura soggettiva della colpa).

Con riferimento alla colpa generica, una volta individuata la norma cautelare secondo la migliore scienza ed esperienza del momento, occorrerà verificare se la conseguente condotta sia esigibile dall'agente concreto. Questa seconda valutazione andrà effettuata sulla base delle conoscenze di un agente modello della medesima condizione e professione.
 
Nel caso della colpa sepcifica, invece, la valutazione sull'attribuibilità della condotta viene effettuata ex ante dal legislatore. E', al riguardo, importante sottolineare come il rispetto delle norme cautelari poste da fonti formali non esonera dal rispetto contestuale delle norme poste dalle massime d'esperienza; in altre parole, l'esclusione della colpa specifica non garantisce che esuli, nel caso di specie, anche la colpa generica.
 
Si discute in dottrina se, in quale misura e con quali presupposti, tra le norme cautelari integranti la responsabilità penale per colpa, vi siano anche obblighi di impedire fatti colposi o dolosi altrui.
 
In via generale, per il principio dell'autoresponsabilità, deve escludersi la sussistenza di un generalizzato obbligo di evitare comportamenti dolosi o colposi di terzi. Tale regola può subire delle eccezioni con riferimento a determinate fonti normative che pongano a carico di specifici soggetti obblighi di protezione (si pensi alle guardie del corpo) o obblighi di controllo con riferimento a determinate fonti di pericolo (si pensi all'obbligo di vigilanza gravante sui genitori). In altri casi, poi, la responsabilità per colpa per fatto illecito altrui sussiste in quanto, per le peculiarità del caso di specie, l'affidamento nel comportamento diligente altrui risulta, a sua volta, colpevole ed erroneamente riposto (si pensi al caso del prestito di una macchina al soggetto privo della patente di guida).

La responsabilità colposa per il fatto illecito altrui pone delicati problemi nell'ambito del lavoro di equipe, dove un particolare obbligo di vigilanza spetta al soggetto in posizione di vertice. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, osservato che, nell'attività medica in equipe, ciscun medico ha l'obbligo di verificare la corretta esecuzione della prestazione da parte dei colleghi prima di effettuare il proprio intervento (o la propria quota di intervento).

Art. 42  cp

Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.
 
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale [5712, 5722, 584, 586] o colposo [259, 3262, 335, 350, 3553, 387, 3912, 449, 450, 451, 452, 5002, 5272, 589, 590] espressamente preveduti dalla legge [43].
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa [432].

Art. 43 cp

Elemento psicologico del reato.

 
Il delitto:è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto [61n. 3], non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
la distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
 
Altre risorse sul web

colpa wikipedia

La colpa su overlex della dott.ssa Daria Perrone

La colpa nelle attività di equipe – Studio Cataldi

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