Atti di autolesione e minaccia a pubblico ufficiale ex art. 337 cp, la soglia tra il penalmente rilevante ed il penalmente lecito
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Come noto l'art. 337 cp prevede e punisce la resistenza a pubblico ufficiale che può essere integrata anche dalla condotta di minaccia; segnatamente l'art. 337 cp così recita: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], mentre compie un atto di ufficio o di servizio". Si è posta in giurisprudenza la questione se l'autolesionismo possa configurare un'ipotesi di minaccia integrante l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 337 cp. Più in particolare, l'autolesionismo può integrare il delitto di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cp laddove sia volto a coartare la volontà del pubblico ufficiale; non è, invece, configurabile laddove sia dettato dalla disperazione.
Cassazione penale sez. VI 18 novembre 2009 n. 10878
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale l'imputato, collocato in una comunità minorile, cospargeva di benzina se stesso e gli arredi della stanza del direttore, minacciando di darsi fuoco per indurre il pubblico ufficiale ad autorizzare il suo spostamento presso altro istituto)
FATTO E DIRITTO
1.- I due imputati M.A. e C.L., minori degli anni (OMISSIS) al momento dei fatti al pari del coimputato R. S., erano tratti a giudizio, davanti al giudice minorile per rispondere dei seguenti reati: entrambi (con il R.): A) concorso in minaccia e resistenza plurime continuate perchè, il (OMISSIS) nella comunità minorile (OMISSIS) di Santa Maria C.V., il M. munito di un bastone si opponeva - insieme al R. - agli assistenti D.B. e C.O., che avevano visto i giovani in possesso di un cellulare e intendevano controllare la camerata, accerchiandoli con tutti gli altri minori presenti all'uopo istigati e mostrando di volerli aggredire nonchè, in una fase appena successiva, rivolgendo loro il M. e il C. minacce di morte, indirizzate anche ai sopravvenienti assistenti e in particolare ad F.A.; il solo M., inoltre: B) resistenza e minaccia continuate nei confronti di B.A., direttore dell'istituto (OMISSIS), dove (trasferito a seguito del precedente episodio in altra comunità minorile) si presentava il (OMISSIS) e, cospargendo di benzina se stesso e vari oggetti circostanti nella stanza del direttore, minacciava di darsi fuoco se non avesse ottenuto anche dal B. l'autorizzazione a far ritorno presso la comunità (OMISSIS), condotta che - benchè cessata con l'arrivo dei Carabinieri cui consegnava l'accendino in suo possesso - nuovamente riproponeva (mostrando agli astanti un secondo accendino rimasto in suo possesso), rinnovando la minaccia di "dare fuoco a tutto" ed infine, definitivamente bloccato dai Carabinieri, rivolgendo minacce di morte al direttore B..
Con sentenza pronunciata il 9.10.2006 il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha dichiarato il M. e il C. (nonchè il R.) colpevoli dei (due) reati loro ascritti, condannandoli - in concorso della sola diminuente della minore età - alle rispettive pene di un anno di reclusione per il M. (unificati ex art. 81 cpv. c.p. i due reati a lui contestati) e di otto mesi di reclusione per il C..
Adita dalle impugnazioni del M. e del C., la Corte di Appello di Napoli Sezione Minorenni, condividendo l'indagine ricostruttiva degli eventi attribuiti ai due imputati sviluppata dalla decisione del Tribunale, con la sentenza in data 10.5.2007 indicata in epigrafe ha confermato la sentenza di primo grado.
Le due conformi decisioni di merito fondano la penale responsabilità dei due imputati sui convergenti dati di prova costituiti dalle dichiarazioni testimoniali rese dagli assistenti minorili e dal direttore dell'istituto (OMISSIS), anche nelle loro rispettive posizioni di persone offese dai reati. Dichiarazioni che, accreditate di piena attendibilità descrittiva (siccome reciprocamente riscontrantisi), hanno permesso una agevole ricomposizione storica e valutativa delle sequenze dinamiche dei due semplici episodi criminosi per cui è processo, ponendo in luce gli specifici comportamenti in tali episodi assunti dai due imputati.
2.- Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per Cassazione M.A. e C.L., deducendo vizi di violazione di legge e di insufficienza e illogicità della motivazione sotto i profili di seguito sintetizzati (art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) unitamente - per ciascuno di essi - alle valutazioni proprie di questo giudice di legittimità. Valutazioni che conducono alla inammissibilità di ambedue le impugnazioni.
A. Ricorso di C.L..
1. Erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 c.p.p..
L'accusa per la quale l'imputato è stato condannato è frutto delle sole dichiarazioni degli operatori penitenziali della comunità (OMISSIS). L'istruttoria non ha fornito una prova chiara della responsabilità del prevenuto anche in ragione di alcune incertezze e contraddizioni emergenti dalle deposizioni dei testimoni di accusa.
- La censura è affatto generica, non chiarendo quali specifiche emergenze dichiarative desumibili dalle testimonianze degli assistenti minorili siano affette da discrasie tali da indurre ragioni di dubbio sulla penale responsabilità del ricorrente per la sua partecipazione all'episodio di resistenza e minaccia avvenuto il (OMISSIS). Ma la censura è altresì manifestamente infondata, giacchè in merito alla posizione del C. non sussistono ragioni di perplessità, poichè la sua condotta di spalleggiamento, tale da radicare un pieno concorso criminoso nell'azione antigiuridica e nell'aggressivo e minaccioso contegno assunto principalmente dal correo M. verso gli agenti penitenziari, è univocamente attestata dalle coerenti indicazioni offerte, tra gli altri operatori, dall'assistente F.A.. Questi, come si evince dalla sentenza di primo grado richiamata dall'impugnata decisione di appello, ha riferito di essere stato personalmente oggetto delle gravi minacce di morte rivoltegli dal C. perchè desistesse dall'eseguire qualsiasi controllo nella stanza occupata dal C. e dal M. e dagli altri minori da entrambi incitati a dar loro man forte contro gli operatori minorili.
2. Illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. I giudici di appello non hanno esposto con la dovuta chiarezza le argomentazioni in base alle quali sono pervenuti al convincimento della penale responsabilità dell'imputato, compiendo una sommaria analisi delle risultanze processuali e delle doglianze espresse con l'atto di appello avverso la confermata decisione di primo grado.
- Trattasi di doglianza del tutto vaga e meramente assertiva, non sorretta da alcuna specifica dimostrazione dell'apodittico assunto critico. Assunto smentito, per altro, dalla adeguata ed esauriente motivazione con cui la sentenza di appello ha preso in esame i generici motivi di gravame enunciati contro la sentenza del Tribunale minorile.
B. Ricorso di M.A..
1. Erronea applicazione degli artt. 336 e 337 c.p. e difetto di motivazione con riferimento al reato di cui al capo B) della rubrica.
I giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza della minaccia e della resistenza ascritte all'imputato, sebbene costui non abbia rivolto il proprio contegno contro il direttore B., il male minacciato avendo riguardato unicamente la persona di esso imputato, che - cosparsosi di benzina - ha ammonito di essere pronto a "darsi fuoco". - Manifesta è l'infondatezza del motivo, dal momento che emerge ex actis (motivazione della sentenza impugnata) che il ricorrente non solo ha cosparso di benzina (oltre che se stesso) anche i circostanti arredi della stanza del direttore (sì che la sua minaccia si è tradotta nel pericolo di provocare un incendio), ma altresì ha esplicitamente utilizzato il suo monito autolesivo (darsi fuoco) per indurre il pubblico ufficiale ad autorizzare il suo ritorno presso l'istituto (OMISSIS), in tal modo finalizzandolo ad una palese coartazione della libertà decisoria del direttore dell'istituto.
Al riguardo è appena il caso di osservare come per il perfezionamento dei reati di minaccia e di resistenza mediante minaccia non si renda indispensabile una intimidazione diretta o personale nei confronti del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l'impiego di qualsiasi forma di coazione, anche indiretta o soltanto morale, che si riveli idonea, come nel caso di specie, a vincolare o condizionare la libertà di scelta e di azione del pubblico ufficiale. Con l'ovvio effetto, quindi, che la fattispecie criminosa è integrata anche da contegni o propositi autolesivi del soggetto agente, che - per l'intrinseca ingiustizia del male così minacciato - si riveli suscettibile di intralciare l'esercizio della pubblica funzione, cui quei propositi autolesivi sono in modo specifico e strumentale diretti (cfr.: Cass. Sez. 6, 10.11.1997 n. 95/98, Colonna, rv. 211122; Cass. Sez. 6, 24.4.2001 n. 29287, Laurenzi, rv.
218840; Cass. Sez. 6, 17.12.2003 n. 4929/04, Moraes De Jesus, rv.
229511).
2. Carenza di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 c.p..
La Corte territoriale ha tralasciato di considerare che le varie relazioni dei servizi sociali delle diverse comunità minorili di cui è stato ospite il M. hanno segnalato "una situazione particolarmente delicata e difficile del giovane", tale da legittimare la concessione dell'invocata attenuante.
- La censura, generica, è in tutta evidenza priva di pregio.
La sentenza impugnata, infatti, ha motivato adeguatamente la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 89 c.p. nella rilevata inesistenza di elementi asseveranti una eventuale limitata capacità di intendere e di volere dell'imputato, tale da integrare un vizio parziale di mente potendosi al più dedurre che egli ha agito in base ad uno stato emotivo di rabbia insuscettibile (come sancisce l'art. 90 c.p.) di escludere o scemare l'imputabilità. Va soltanto aggiunto che, a fronte della idonea motivazione offerta dai giudici di appello, la ritenuta piena imputabilità dell'infradiciottenne imputato (che i giudici di merito hanno desunto, come previsto dall'art. 11 della legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni dalla personalità del minore e dal generale contesto del suo illecito comportamento) è un profilo di valutazione che si rende insindacabile in sede di legittimità (v.: Cass. Sez. 1, 6.10.1986 n. 4808, Vignali, rv. 175734; Cass. sez. 4, 26.6.1991 n. 11703, Piacentino, rv. 188654).
La condizione di minorenni dei due ricorrenti osta alla loro condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ( Cass. S.U., 31.5.2000 n. 15, Radulovic, rv. 216704).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010
Cassazione penale sez. VI 17 dicembre 2003 n. 4929
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale l'imputato, richiesto di esibire documenti di identificazione dei quali era privo, si è procurato volontariamente lievi lesioni ad un braccio).
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 1/4/03 la Corte di Appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza in data 5/2/01 del Tribunale di Lucca Sez. St. di Viareggio, appellata dall'imputato M. De J. L. S., assolveva costui dai reati di omissione di soccorso e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale ex artt. 189/6 cod. strad. e 651 c.p. e conformava la condanna per i reati di resistenza e di guida in stato di ebbrezza ex artt. 337 c.p. e 186/2 cod. strad..
Il predetto, cittadino brasiliano esercente la prostituzione in Versilia, era rimasto coinvolto insieme con altri compagni di vita in un piccolo incidente stradale, e fermato dalla polizia, perché datosi alla fuga e perché in stato di ubriachezza, invitato al Commissariato per la identificazione, siccome privo di documenti di riconoscimento, si opponeva, cagionandosi lievi lesioni al braccio con il vetro di una boccetta di profumo.
Avverso tale decisione ricorre personalmente per Cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento e deducendo con l'unico motivo a sostegno il vizio motivazionale, osservando quanto alla contravvenzione, che la affermazione della colpevolezza contrastava con quanto il giudice a quo aveva affermato circa la mancata identificazione del conducente della auto sulla quale viaggiava l'imputato, quanto alla resistenza, che non poteva ritenersi integrato il reato, in quanto la condotta criminosa non si era estrinsecata contro il p.u..
Il ricorso è sia pure in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero l'incongruenza segnalata dal ricorrente in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è evidente, e non può che portare all'annullamento senza rinvio della sentenza sul punto perché il fatto non sussiste, laddove la corte di merito prima afferma che non vi è alcuna certezza che l'autista della vettura fosse l'attuale imputato, dandone ragione con il sottolineare che dopo l'incidente l'auto era ripartita, evidentemente guidata da persona diversa dal M., che ne era uscita, e subito dopo conferma il giudizio di colpevolezza espresso in prime cure per tale reato.
Di conseguenza deve essere eliminata la pena di mesi due di reclusione che il giudice del gravame aveva quantificato a titolo di continuazione per tale reato con quello più grave di resistenza a p.u..
Destituita di fondamento è invece l'altra censura, concernente il reato di resistenza, che, come più volte affermato da questa Sezione può realizzarsi anche quando la violenza venga rivolta dall'agente contro se stesso, quando, come nel caso in esame, tenda ad impedire o a contrastare l'atto di ufficio del p.u. (U.P. 19/9/01 P.M. c/ Bilotta; 24/4/01 Laurenzi).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo D) perché il fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusine;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 FEB. 2004