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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Violenza, minaccia, abuso d'autorità
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 612 Minaccia
[I]. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120], con la multa fino a 51 euro (2).
[II]. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
(1) V. art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in tema di competenza penale del giudice di pace. V. inoltre la norma transitoria di cui all'art. 64 d.lgs. n. 274, cit. Per le ipotesi di reato attribuite alla competenza del giudice di pace si applicano le pene pecuniarie vigenti (art. 521 d.lgs. cit.).
(2) Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per ulteriori ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107.
Istituti processuali:
Procedibilità: A QUERELA DI PARTE
(1° comma); d'ufficio (2° comma)
Competenze: TRIBUNALE monocratico (2° comma e nel caso di aggravanti exart. 43 d.lgs. n. 274 del 2000); Giudice di pace (1° comma)
Arresto: NON CONSENTITO
Fermo: NON CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: NON CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: NON CONSENTITE