responsabilità datore di lavoro

La responsabilità del datore di lavoro con riferimento al tema degli infortuni sul lavoro si configura sia come una responsabilità omissiva propria (di natura contravvenzionale) per l'omessa collocazione delle cautele antinfortunistiche, sia come una responsabilità omissiva impropria ex art 40, comma 2 cp, di natura verosimilmente colposa ed aggravata, in relazione alle lesioni personali o alla morte che siano conseguite all'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore ai sensi degli artt 590 comma 3 cp e 589, comma 2 cp laddove sia acclarata la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa predisposizione della cautela richiesta e l'evento offensivo.
La responsabilità del datore di lavoro riposa sulla posizione di garanzia dal medesimo ricoperta all'interno del complesso organizzato rispetto all'incolumità psichica e fisica del lavoratore, così come riveniente dal complesso delle norme di settore e, in via generale, dall'art. 2087 cc.
Deve, peraltro, sottolinearsi che la responsabilità penale del datore di lavoro nel settore degli infortuni sul lavoro, come chiarito da risalente giurisprudenza di legittimità, non si appunta solo sul titolare formale del rapporto con il lavoratore di cui all'art. 2082 cc ma, in aderenza con la c.d. teoria funzionale ed in contrapposizione con l'opposta teoria formale, in via esclusiva o concorrente su chiunque abbia assunto una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da potere impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro e, così, anche sulle persone dei dirigenti e sui titolari di unità organizzative autonome.
L'elemento essenziale individuato dalla giurisprudenza e dalla dottrina per predicare una responsabilità penale in capo al datore di lavoro di fatto nel settore de quo è quello della titolarità di autonomi poteri di spesa.
I presupposti per individuare una responsabilità del datore di lavoro così come elaborati dalla giurisprudenza hanno trovato espressione nell'art. 2, comma 1, lettera B del D.Lgs. n. 626 del 1994 e nel combinato disposto di cui agli artt. 2 e 299 del D.Lgs. n 81 del 2008.
In tale ultimo decreto il datore di lavoro viene indicato come: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".
Ulteriore e connesso profilo problematico involge invece la questione della responsabilità del datore di lavoro formale ove vi sia un datore di lavoro di fatto sulla base di una specifica delega di funzioni.
In tale ipotesi la giurisprudenza esclude potersi predicare una responsabilità del datore di lavoro formale (sostanzialmente di posizione e contrastante con il principio della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost) ritenendo che residui, in capo al datore di lavoro formale, solo un dovere di organizzazione complessiva e di strutturazione di un sistema di vigilanza sui vari datori di lavoro, sicchè una responsabilità del datore di lavoro formale potrà configurarsi solo laddove possa essergli mossa un'imputazione per l'omessa predisposizione di tale idoneo sistema di vigilanza sui soggetti delegati (in termini, si veda Cass Pen, Sez IV, 12 ottobre 2007, n 37610).
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