Il sistema contributivo ad hoc ideato da Inarcassa per il calcolo della quota pensionistica (o della pensione) riferibile alle anzianità contributive dal 2013 in avanti
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Inarcassa, con delibera approvata il 19 novembre 2012 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha riformato strutturalmente il proprio sistema previdenziale, con il passaggio al metodo di calcolo contributivo, in relazione alla quota di contribuzione riferibile agli anni di iscrizione successivi al 2013.
Si tratta, invero, di un sistema contributivo ad hoc caratterizzato dalla confluenza nel montante contributivo di una quota del contributo integrativo variabile in senso inversamente proporzionale rispetto all'anzianità contributiva utile alla formazione della quota reddituale della pensione (nel senso che maggiore è la quota di pensione con calcolo retributivo e minore è la quota di contribuzione integrativa che confluirà nel conto indivudale utile alla formazione della quota contributiva).
Ulteriore elemento di specificità del sistema contributivo introdotto da Inarcassa è l'introduzione di coefficienti di trasformazione legati alle generazioni e da approvarsi a cura del Consiglio di Amministrazione ogni anno.
Ci sarnno dunque dei coefficienti di trasformazione per i nati nell'anno x, diversi dai coefficienti di trasformazione per i nati l'anno y.
Lo scaglionamento della confluenza del contributo integrativo nei conti individuali come sopra descritta risponde ad una condivisibile logica di equità considerato che il sistema retributivo di calcolo garantisce significativi benefici pensionistici rispetto al sistema di calcolo contributivo. In tale prospettiva, la previsione secondo cui coloro che abbiano un'anzianità contributiva inferiore maturata sotto la vigenza del sistema retributivo si vedono accreditata una quota di contributo integrativo maggiore nel proprio montante contributivo è diretta ad un parziale riequilibrio delle situazioni previdenziali delle diverse coorti di iscritti. Ad avviso di chi scrive, peraltro, lo scaglionamento avrebbe potuto essere ancora più coraggioso escludendo integralmente l'accredito del contributo integrativo in favore degli iscritti con anzianità maturata sotto la vigenza del sistema retributivo superiore a venti anni. Riserve, peraltro, suscita l'utilizzo del contributo integrativo, che costituisce un onere a carico della collettività (una sorta di tassa a carico della clientela), per la costituzione di benefici pensionistici individuali dei professionisti. Perplessità ancor più accentuate dal fatto che, non più tardi di due anni fa Inarcassa ha ottenuto l'innalzamento del contributo integrativo al 4%.
Non comprendiamo invece la previsione di coefficienti di trasformazione distinti per generazioni di pensionati (nel 2013 ad esempio sono stati deliberati i coefficienti di trasformazione per i nati nel 1948). La scelta appare infatti irragionevole posto che i nati nel medesimo anno non è detto che accedano al pensionamento nello stesso anno. In tale prospettiva, non si comprende perchè, avendo a disposizione dei coefficienti di trasformazione più aggiornati (posto che ogni anno il consiglio di amministrazione ne approverà di nuovi) un appartenente ad una determinata generazione che abbia ritardato il proprio pensionamento debba vedersi applicati i coefficienti di trasformazione della propria generazione anche se superati da coefficienti più attuali.
Art. 26 – Sistema di calcolo contributivo della pensione
26.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento prescelta dall’iscritto, di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.
Annualmente il Consiglio di Amministrazione approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell’età pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita.
A coloro che richiedono il pensionamento anticipato rispetto all’età ordinaria di cui al comma 1, dell’art. 20 sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell’ultima generazione disponibile. Al compimento dell’età pensionabile ordinaria, la pensione è ricalcolata, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza.
Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno. In presenza di età anagrafiche inferiori a 57 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni.
L’entità della pensione erogata in caso di pensione di vecchiaia unificata anticipata deve risultare sempre inferiore al trattamento previdenziale che il medesimo iscritto avrebbe ricevuto alla maturazione dei requisiti ordinari.
26.2 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 3 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6 del presente articolo.
26.3 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:
della contribuzione soggettiva facoltativa versata ai sensi dell’art. 4, comma 2;
della quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo;
della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
della contribuzione versata a titolo di riscatto;
della contribuzione figurativa di cui agli artt. 4, 5, 21 e 22;
della contribuzione versata volontariamente ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 5 comma 4.
26.4 – Il riconoscimento a montante individuale dei contributi figurativi ha effetto:
con riferimento agli articoli 4 e 5, dal termine previsto per il pagamento del conguaglio dell’anno a cui è riferita la contribuzione;
con riferimento agli articoli 21 e 22, dalla data di presentazione della domanda di pensione.
26.5 - A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale secondo le seguenti percentuali:
50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all’età di settanta anni;
43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;
37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;
25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.
Ai fini dell’applicazione del presente comma, l’anzianità contributiva in quota retributiva, alla data del 31 dicembre 2012 è calcolata senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.
Il contributo integrativo è retrocesso fino ad un massimale del volume di affari I.V.A. determinato moltiplicando il massimale contributivo per il rapporto tra il Monte Volume di Affari e il Monte Reddito Professionale degli iscritti ad Inarcassa. Il rapporto è determinato con cadenza triennale; per il primo triennio successivo al 2012 tale massimale è pari a euro 160.000,00 come indicato nella allegata tabella C.
Le percentuali di retrocessione di cui al presente comma possono essere modificate, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.
26.6 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo pari all’1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura che, con cadenza biennale, il Comitato Nazionale dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.
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