Il nuovo sistema pensionistico di Inarcassa

Le norme che regolano il nuovo sistema pensionistico di Inarcassa, la nuova pensione di vecchiaia unificata e l'eliminazione dei precedenti trattamenti ordinari: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione contributiva
 
 
 
 
Inarcassa, con la recente riforma del proprio sistema previdenziale, ha innovato profondamente i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ordinari, eliminando la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, così come la pensione contributiva, sostituite dalla pensione di vecchiaia unificata.

A decorrere dal 1.1.2013, salvo parziali eccezioni derivanti da norme transitorie, ingegneri ed architetti potranno accedere al pensionamento con i requisiti di accesso previsti per la pensione di vecchiaia unificata prevista dall'art. 20 del nuovo regolamento di previdenza.
 
Viene previsto che, nel 2013, i requisiti di accesso ordinari siano quelli di 65 anni di età e di 30 anni di contribuzione o, in alternativa, quello unico di 70 anni di età.
 
Viene, altresì, prevista la possibilità che gli iscritti in possesso del requisito contributivo minimo possano anticipare il pensionamento all'età di 63 anni previa applicazione di specifici coefficienti di riduzione della pensione. I requisiti di accesso ordinario peraltro aumenteranno progressivamente sino a raggiungere a regime i 66 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.
 
La pensione di vecchiaia unificata decorre dal momento della presentazione della domanda.
 
Per il calcolo della pensione di vecchiaia unificata è previsto un sistema misto con la quota a, riferibile alle anzianità contributive maturate sino al 31.12.2012, da liquidarsi con metodo retributivo e con la quota b, riferibile alle anzianità contributive maturate dal 1.1.2013, da liquidarsi con metodo contributivo.
 
La precedente pensione di vecchiaia, con calcolo interamente retributivo o reddituale viene garantita a coloro che, entro il 31.12.2012 abbiano maturato i requisiti di 65 anni di età e di 30 anni di contribuzione.
 
La precedente pensione di anzianità viene garantita a coloro che, entro il 31.12.2012, abbiano maturato i requisiti di 58 anni di età e di 35 anni di contribuzione e che, a decorrere dal 2011, possano vantare una quota, derivante dalla somma dell'età e del requisito contributivo, di 97. Occorrerà, però, che la domanda della pensione di anzianità venga presentata entro il 31.12.2013 e che la cancellazione dall'albo professionale venga effettuata nei sei mesi successivi. Il calcolo viene effettuato secondo il sistema retributivo ma con l'applicazione di specifici coefficienti di riduzione per coloro che accedano alla pensione prima dell'età di 65 anni.
 
La pensione contributiva, introdotta dall'art. 40 dello Statuto in sostituzione della precedente facoltà di conseguire la restituzione dei contributi soggettivi, era prevista in favore di coloro che, al compimento dell'età pensionabile, non avessero il requisito contributivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione contributiva era necessario il possesso di un'anzianità contributiva di almento 5 anni e la presentazione della domanda. La decorrenza della pensione era fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Tale trattamento viene mantenuto in via transitoria esclusivamente in favore di coloro che maturino i requisiti entro il 31.12.2017. Così come la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, la pensione contributiva, salvo l'eccezione di cui si è detto, è sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata.
 

Art. 17 – Pensione di vecchiaia


17.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all’art.20.
17.2 - La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
Per i trattamenti maturati a decorrere dall’anno 2010 l’importo della pensione è composto dalle seguenti quote:
a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d’affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro;
b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e volumi d’affari dichiarati ai fini IVA inferiori a quelli indicati nella precedente lettera a). Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.
17.3 - La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, alle percentuali, previste dalla normativa ratione temporis vigente e riportate nella tabella G, applicate alla media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati a norma dell’art. 33 del presente Regolamento.
Dal 1° gennaio 2010 per il calcolo della media reddituale si prendono in considerazione i più elevati venti redditi professionali dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, e si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’articolo 4 primo comma, lettera a).
Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato dal 2011 di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2012 i migliori ventidue degli ultimi ventisette redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.
17.4 - Ai fini del computo della media reddituale utile per il calcolo della quota retributiva sono presi a riferimento esclusivamente i redditi fino all’anno 2012, anche se il numero è inferiore a quello indicato nel comma precedente. Nel caso in cui il numero di redditi professionali dichiarati sia inferiore a quello indicato nel comma precedente, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro.
17.5 - La quota b) di cui al comma 2 del presente articolo è calcolata secondo le modalità previste negli artt. 19 e 26.
17.6 – Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette maturate fino al 31 dicembre 2012 il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
17.7 – Su richiesta dell’interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.


Art. 18 – Pensione di anzianità


18.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione di anzianità è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all’art. 20.
18.2 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita a coloro che, avendo almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione, entro il 31 dicembre 2012 raggiungano la seguente quota:
- a partire dal 1° gennaio 2011, una quota pari a 97 (novantasette) sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro il 31 dicembre 2013, e la cancellazione dall’Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza “2012”, per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del
trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall’Albo professionale decorre dal 1° gennaio 2013.
18.3 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita anche a coloro che hanno maturato alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent’anni. Gli stessi acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro il 31 dicembre 2013 o dalla maturazione dei requisiti, e la cancellazione dall’Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza “2012”, per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall’Albo professionale decorre dal 1° gennaio 2013.
18.4 - La pensione è calcolata con le stesse modalità previste all’art. 20 per la pensione di vecchiaia unificata. Per coloro che alla data di decorrenza della pensione hanno un’età inferiore a sessantacinque anni, l’importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l’applicazione dei coefficienti indicati nella tabella L. Tale decurtazione non si applica ai soggetti indicati nel comma 3.
18.5 - La decorrenza della pensione di anzianità è determinata secondo il sistema previsto dal comma 8 dell’art. 59 della legge n. 449/1997 per i lavoratori autonomi.
18.6 – La corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l’iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è subordinata alla cancellazione dallo stesso, che deve avvenire entro il termine previsto nei precedenti commi 2 e 3.
18.7 - Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.

Art. 19 – Pensione contributiva


19.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all’art. 20.
19.2 - La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l’incremento del requisito dell’età pensionabile di cui all’art. 20, comma 1 - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità.
19.3 - A pena di decadenza dal diritto i requisiti di cui al comma precedente devono essere maturati entro il 31 dicembre 2017, e la relativa domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.
19.4 - La pensione contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
19.5 – Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2012 la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di pensionamento di cui alla tabella allegata al Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile.
Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento di cui all’allegata tabella H(48) e successive modifiche.
Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno.
19.6 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 7 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 8 del presente articolo.
19.7 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:
    della contribuzione soggettiva versata in misura piena fino all’anno di riferimento 2001;
    del 95% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni di riferimento 2002 e 2003;
    del 100% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo, per gli anni dal 2004 fino al 2012, al netto della quota destinata all’assistenza di cui all’art. 4 comma 1;
    della contribuzione corrisposta, per gli anni successivi al 2012, specificata nell’art. 26;
    della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
    della contribuzione versata a titolo di riscatto.
19.8 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari :
    al 5% composto annuo fino all’anno 2001;
    alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31 dicembre 2012.

Dal 1° gennaio 2013 la capitalizzazione del montante contributivo individuale avviene secondo le modalità previste nell’art. 26.
19.9 – La pensione contributiva di cui al presente articolo non da diritto all’adeguamento alla pensione minima di cui all’art. .

Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.
Al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l’adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.
20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:
1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all’art. 17;
2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall’art. 26.
Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all’art. 26 del presente Regolamento.
20.3 – E’ facoltà dell’iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all’età pensionabile ordinaria, l’erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima.
Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all’età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è decurtata in base alle percentuali indicate nella tabella M.
20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 26 – Sistema di calcolo contributivo della pensione


26.1 – A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento prescelta dall’iscritto, di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.
Annualmente il Consiglio di Amministrazione approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell’età pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita.
A coloro che richiedono il pensionamento anticipato rispetto all’età ordinaria di cui al comma 1, dell’art. 20 sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell’ultima generazione disponibile. Al compimento dell’età pensionabile ordinaria, la pensione è ricalcolata, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza.
Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno. In presenza di età anagrafiche inferiori a 57 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni.
L’entità della pensione erogata in caso di pensione di vecchiaia unificata anticipata deve risultare sempre inferiore al trattamento previdenziale che il medesimo iscritto avrebbe ricevuto alla maturazione dei requisiti ordinari.
26.2 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 3 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6 del presente articolo.
26.3 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:
    della contribuzione soggettiva versata;
    della contribuzione soggettiva facoltativa versata ai sensi dell’art. 4, comma 2;
    della quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo;
    della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
    della contribuzione versata a titolo di riscatto;
    della contribuzione figurativa di cui agli artt. 4, 5, 21 e 22;
    della contribuzione versata volontariamente ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 5 comma 4.

26.4 – Il riconoscimento a montante individuale dei contributi figurativi ha effetto:
    con riferimento agli articoli 4 e 5, dal termine previsto per il pagamento del conguaglio dell’anno a cui è riferita la contribuzione;
    con riferimento agli articoli 21 e 22, dalla data di presentazione della domanda di pensione.

26.5 - A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale secondo le seguenti percentuali:
    50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all’età di settanta anni;
    43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;
    37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;
    25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Ai fini dell’applicazione del presente comma, l’anzianità contributiva in quota retributiva, alla data del 31 dicembre 2012 è calcolata senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.
Il contributo integrativo è retrocesso fino ad un massimale del volume di affari I.V.A. determinato moltiplicando il massimale contributivo per il rapporto tra il Monte Volume di Affari e il Monte Reddito Professionale degli iscritti ad Inarcassa. Il rapporto è determinato con cadenza triennale; per il primo triennio successivo al 2012 tale massimale è pari a euro 160.000,00 come indicato nella allegata tabella C.
Le percentuali di retrocessione di cui al presente comma possono essere modificate, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.
26.6 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, con un valore minimo pari all’1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura che, con cadenza biennale, il Comitato Nazionale dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.

Art. 28 – Pensione minima



28.1 – La misura dei trattamenti pensionistici erogati da Inarcassa non può essere inferiore all’importo della pensione minima indicata nella allegata tabella O, salvo quanto previsto ai commi successivi e dall’art. 19.
28.2 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dall’anno 2010 l’adeguamento alla pensione minima non è dovuto per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui all’art. 17, comma 2 lettera b). In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla citata lettera b).
28.3 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento alla pensione minima non può essere superiore alla media dei redditi professionali, rivalutati, relativi ai venti anni precedenti il pensionamento. Tale condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti.
28.4 – Nel caso di pensione indiretta la pensione minima è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all’anzianità maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi, e con l’applicazione delle percentuali indicate nell’art. 24. Ai beneficiari della pensione di reversibilità la pensione minima spetta nella stessa misura in cui è stata riconosciuta al de cuius e con l’applicazione delle percentuali indicate nell’art. 24.
28.5 – Ferma restando la normativa previgente l’adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi:
    al pensionato il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d. lgs. n. 109/1998 e s.m.i., con riferimento all’anno precedente il pensionamento, sia superiore a euro 30.000,00;
    al titolare della pensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione al compimento del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva minima ovvero che opti per l’anticipazione rispetto all’età pensionabile ordinaria;
    al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale;
    al titolare della pensione contributiva;
    al titolare della pensione in totalizzazione, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata;
    al titolare della pensione di anzianità.
 
 
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