L'iscrizione a Inarcassa necessario l'esercizio professionale?

 

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L'iscrizione a Inarcassa è legata, a mente dell'art. 21 della L. n. 6/81, al duplice presupposto dell'iscrizione all'Albo professionale e dell'esercizio dell'attività professionale riservata. Tale duplice presupposto dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione a Inarcassa è stato confermato, poi, dall'art. 7 dello Statuto.

Si è, tuttavia, sviluppato un nutrito contenzioso, sia in sede amministrativa che in sede giudiziale, in ordine all'interpretazione da attribuire al presupposto dell'esercizio dell'attività professionale riservata in quanto Inarcassa propende per un'interpretazione molto elastica dell'esercizio professionale sino ad includervi tutte le attività IVA, a prescindere dalla loro concreta natura, svolte dal professionista iscritto all'Albo.

Il contenzioso ha, sovente, riguardato soggetti neo pensionati di altro ente di previdenza che, in costanza della precedente attività lavorativa e della relativa iscrizione a diversa forma di previdenza obbligatoria, erano esclusi dall'iscrizione a Inarcassa e che, successivamente al pensionamento, avendo mantenuto aperta partita Iva e iscrizione all'Albo e nonostante l'eventuale contribuzione alla Gestione Separata con riferimento all'attività autonoma esercitata, si sono visti recapitare iscrizioni d'ufficio e richieste di sanzioni particolarmente cospicue.

Da un'attenta disamina della giurisprudenza di legittimità e costituzionale sviluppatasi in questa materia, sembra di poter escludere che l'esercizio professionale legittimante l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione a Inarcassa sia differente e più ampio da quello riservato a ingegneri e architetti, secondo il loro specifico ordinamento professionale.

Secondo la contrapposta tesi di Inarcassa sarebbe sufficiente che le conoscenze ingegneristiche o che anche il solo titolo professionale abbia favorito il conferimento dell'incarico a rendere i relativi redditi percepiti assoggettabili a contribuzione presso Inarcassa legittimando la stessa iscrizione d'ufficio all'ente di previdenza.

Al riguardo la disamina della questione raltiva ai presupposti dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione a Inarcassa deve prendere le mosse dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 402/1991 resa nei confronti di Cassa Forense, ha posto le linee guida interpretative precisando che il contributo integrativo non può che riferirsi: “all’esercizio professionale: “e questo non può che essere costituito dall’attività forense, dovendosi escludere senz’altro…quelle altre attività che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l’esercizio della professione legale”. La Corte Cost. ha, inoltre, precisato che: “deve trattarsi, onde rientrare nella sfera delle contribuzioni previdenziali in parola, di prestazioni riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell’esercizio forense”.

E’ evidente che la Corte Costituzionale ha posto delle linee guida ben precise e, cioè: non tutta l’attività Iva è soggetta al contributo integrativo; solo le attività professionali e quelle riconducibili per intrinseca connessione alla attività professionale sono assoggettabili a contributo integrativo.

Le considerazioni della consulta possono essere agevolmente traslate nel sistema previdenziale di Inarcassa dove deve ritenersi che solo l'attivitò professionale riservata e quella ad essa connessa per intrinseca connessione possono legittimare l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e contributivo.

Appare, dunque, arbitraria l’interpretazione, caldeggiata da Inarcassa, secondo la quale l’obbligo di iscrizione e il conseguente assoggettamento a contribuzione previdenziale potrebbe prescindere dalla natura dell’attività esercitata in quanto sarebbe sufficiente che tale attività non sia incompatibile con l’esercizio professionale e che sia stata “occasionata” o “favorita” dal patrimonio di competenze e di esperienze che la professione garantisce.

Contro tale interpretazione si è pronunciata chiaramente ed espressamente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3468/2005 che, sottoponendo a critica la sentenza n. 20670/2004 (unico precedente di legittimità contrario), ha ritenuto: “non condivisibile la tesi che il parametro dell’assoggettamento a contribuzione è costituito dalla connessione tra l’attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali e cioè la base culturale su cui l’attività stessa si svolge, Tale tesi contrasta con i dati normativi e giurisprudenziali sopra riportati, secondo cui i contributi sono dovuti sui redditi per attività riservate ai professionisti; inoltre è priva di qualsiasi rigore scientifico, atto a delimitare le attività rilevanti.

Ancor più significativa è la sentenza n. 3064/2001 che, esprimendo gli stessi principi della n. 3468/2005 e, cioè, che l’iscrizione a Inarcassa presuppone l’esercizio dell’attività professionale riservata e non qualsivoglia attività di lavoro autonomo (nella specie, si trattava di un amministratore delegato di una società), ha escluso che il professionista avesse il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto difettava il presupposto dell’esercizio della libera professione.

Interessante evidenziare come Inarcassa, nella fattispecie oggetto della cognizione di Cass. Civ. n. 3064/2001, aveva sostenuto la tesi secondo cui è solo l’esercizio dell’attività professionale riservata che legittima l’iscrizione all’ente di previdenza e la percezione dei relativi trattamenti previdenziali.

La Suprema Corte, a parte l’isolata sentenza n. 20670/2004, ha, in questa materia, mantenuto, invece, un’interpretazione della normativa coerente e rispettosa della norma secondo cui l’iscrizione a Inarcassa, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 6/1981 e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, è legata all’esercizio della libera professione riservata; cfr. le già citate Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3468/2005 e n. 3064/2001, nonché Cass. Civ. Sez. Lav. n. 11154/2004).

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