pensione inabilità civile

La pensione di inabilità civile, i requisiti sanitari, gli importi 2012, la decorrenza e la procedura amministrativa i limiti reddituali 2012 e le questioni aperte

 

 

La pensione di inabilità civile è riconosciuta ai mutilati e agli invalidi civili di età superiore a 18 anni e fino ai 65 anni, nei cui confronti sia stata accertata una totale inabilità lavorativa e che abbiano redditi al di sotto del limite fissato dalla legge (cfr art. 12 L. n. 118 del 1971). La pensione di inabilità civile è corrisposta, per intero, anche ai soggetti ospitati in istituti o case di riposo.


La pensione di inabilità civile viene, poi, sostituita dall'assegno sociale al compimento del 65° anno di età. La pensione di inabilità civile, stante la sua natura di provvidenza di natura assistenziale legata al bisogno del percpiente, non è reversibile agli eredi.

Presupposto sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile è l'incapacità lavorativa totale, con taluni temperamenti. L'art. 3 del già richiamato D.Lgs. n 509/88 prevede, infatti, che le percentuali di invalidità tabellari possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo e che si debba, in ogni caso, aver riguardo alla potenzialità lavorativa del soggetto. Ad incidere sulla percentuale di inabilità da riconoscersi al soggetto che faccia richiesta della provvidenza, è, dunque, anche la sua capacità lavorativa specifica o para specifica.

La pensione di inabilità civile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dalla eventuale data successiva stabilita dalla Commissione medica.

La pensione di inabilità civile non può essere corrisposta se la domanda o l'acclarata sussistenza della condizione di inabilità siano successive al compimento del 65° anno di età del richiedente che potrà in alternativa percepire l'assegno sociale ma solo qualora possa vantare il requisito reddituale richiesto per tale prestazione (cfr. Cass Civ Sez Lav n 2011 del 12 marzo 1996 "La pensione e l'assegno di inabilità civile di cui agli art. 12 e 13 l. 30 marzo 1971 n. 118 non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato di invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dall'art. 8 d.lg. 23 novembre 1988 n. 509".)

L'importo delle pensioni di inabilità civile decorrenti dal 1.1.2009 è di Euro 254,88 mentre il limite di reddito per acquisirne il relativo diritto è di Euro 14.886,28; l'importo delle pensioni di inabilità civile decorrenti dal 1.1.2010 è di Euro 256,67 mentre il limite di reddito per acquisirne il relativo diritto è di Euro 15.154,24; l'importo delle pensioni di inabilità civile decorrenti dal 1.1.2011 è di Euro 260,27 mentre il limite di reddito per acquisirne il relativo diritto è di Euro 15.305,79. Con circolare n 10 dello scorso 2 febbraio 2012 l'INPS ha fissato gli importi delle pensioni di inabilità civile decorrenti dal 1.1.2012 in Euro 267,57 ed il limite di reddito nella misura di Euro 15.627,22.

Ai fini della verifica del possesso del requisito reddituale per la concessione della pensione di inabilità civile, con circolare n 9879 del 17 aprile 2007, l'INPS aveva chiarito doversi tenere conto del solo reddito personale del richiedente.

Con una recente sentenza della Suprema Corte del 25 febbraio 2011 (la sentenza n 4677) è stato, tuttavia, enunciato il seguente contrario principio: "5. Deve, in conclusione, ritenersi giuridicamente corretto l'orientamento ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza de requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (come accertato dai Giudici del merito nella concreta fattispecie) l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola"

 


gli importi di tutte le provvidenze per invalidità civile 2012



la normativa in tema di pensione di inabilità civile


Legge n 118 del 1971

Articolo  12
Pensione di inabilità.

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.
In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte (1) (2).
(1) Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi la l. 13 dicembre 1986, n. 912.
(2) A norma dell'articolo 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge, con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 24 della medesima legge.


art. 19
Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche.

In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età (1) (2) (3).
(1) Vedi art. 67, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(2) A norma dell'articolo 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalla presente legge, con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 24 della medesima legge.
(3) Per l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del requisito angrafico per il conseguimento dell'assegno di cui al presente articolo, vedi l'articolo 24, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Art. 8 del D.Lgs. n 509 del 1988

1. La pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e la pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, sono concesse, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi civili ed ai sordomuti di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, fermi restando i requisiti e le condizioni previste dalla legislazione vigente.
2. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in sostituzione delle pensioni di cui al comma 1, nonché dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposta, da parte dell'I.N.P.S., la pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854.
3. Ove l'importo percepito ai sensi del comma 2 risulti inferiore a quello spettante in base al comma 1, verrà corrisposta dal Ministero dell'interno la differenza a titolo di assegno ad personam.



Art. 26 legge n 153 del 1969


PENSIONI AI CITTADINI ULTRASESSANTACINQUENNI SPROVVISTI DI REDDITO
Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale (1).
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione (2).
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti (2).
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue (2).
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti (2).
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al precedente articolo 19 (2).
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19 (2).
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato (3).
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti (3).
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali (4).
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni (5) (6) (7).
(1) Vedi anche l'art. 28, l. 21 dicembre 1978, n. 843.
(2) Gli attuali commi dal primo al sesto così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 3, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, conv. in l. 16 aprile 1974, n. 114, con decorrenza dal 1° gennaio 1974. Vedi anche l'art. 3, l. 3 giugno 1975, n. 160, l'art. 77, d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915 e l'art. 37, l. 9 marzo 1989, n. 88.
(3) Gli attuali commi nono e decimo così sostituiscono l'originario sesto comma per effetto dell'art. 3, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, conv. in l. 16 aprile 1974, n. 114.
(4) Vedi anche l'art. 4, d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, conv. in l. 27 ottobre 1987, n. 436.
(5) Vedi anche l'art. 14-sexies, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33, l'art. 2, l. 15 aprile 1985, n. 140 e l'art. 2, l. 29 dicembre 1988, n. 544.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1992, n. 88, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi.
(7) A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui al presente articolo sono stati elevati di lire 100.000 mensili ex art. 67, l. 23 dicembre 1998, n. 448. A decorrere dal 1° gennaio 2000 tali importi mensili sono stati elevati di lire 18.000 mensili ex art. 52, l. 23 dicembre 1999, n. 488.

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