focus sulla pensione di inabilità


 

La pensione ordinaria di inabilità spetta all'assicurato che:

sia iscritto all'assicurazione generale obbligatoria da almeno cinque anni

possa far valere almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio immediatamente precedente la domanda di pensione

non sia iscritto (e se iscritto se ne cancelli) negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e negli albi professionali

rinunci ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione

Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, si considera inabile l'assicurato o il pensionato di invalidità che sia nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Sotto il profilo del calcolo, la pensione di inabilità si calcola così come quella di invalidità ma l'anzianità assicurativa ai fini del calcolo stesso viene maggiorata sino al compimento dell'età anagrafica di accesso della pensione di vecchiaia con un massimo di 40 anni di anzianità assicurativa e contributiva.

Più nel dettaglio, il calcolo della pensione di inabilità si effettua:

con il sistema retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;

con il sistema misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
   

con il sistema esclusivamente contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

Per quel che riguarda il calcolo contributivo si assume il coefficiente di trasformazione in rendita del montante contributivo individuale previsto per i lavoratori con 57 anni di età.

Il montante, poi, viene maggiorato di una: " quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni".


La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
 

La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti anche, come chiarito dalla giurisprudenza, se il decesso si verifica nel corso del procedimento amministrativo.

 


giurisprudenza in materia di pensione di inabilità

 

La pensione di inabilità è alternativa rispetto alla pensione di vecchiaia può cumularsi con l'indennità di accompagnamento
Cassazione civile  sez. lav. 23 luglio 2008 n. 20322


Il titolare di una pensione di vecchiaia non può godere anche di una pensione di inabilità per l’operatività del principio dell’alternatività preclusiva fra le due prestazioni previdenziali; al più il pensionato potrà chiedere la concessione di un’indennità di accompagnamento se l’invalidità ha determinato gravi ripercussioni sulla capacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Il concetto di inabilità ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione
C.Conti reg.  Lombardia  sez. giurisd. 20 dicembre 2006 n. 696

L'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa richiesta ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 l. 8 agosto 1995 n. 335 deve essere accertata con riferimento al possibile reimpiego delle eventuali residue capacità di lavoro in attività idonee a garantire una remunerazione sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa (ex art. 36 cost.), in condizioni non usuranti né dequalificanti, in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.


Sui rapporti tra la pensione di inabilità e gli altri tipi di trattamenti previdenziali
Cassazione civile  sez. lav. 03 marzo 2006 n. 4669


Nel sistema previdenziale le pensioni di vecchiaia e di anzianità (quest'ultima destinata a scomparire, almeno nella denominazione, per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, ex, art. 1, comma 19, l. n. 335 del 1995) e l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità (l. n. 222 del 1984) costituiscono prestazioni tra loro non cumulabili, in quanto tutte riconducibili alla tutela di una situazione di bisogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 cost. Il verificarsi di uno stato di invalidità nel lavoratore che sia già titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità non comporta, di conseguenza, l'insorgenza del diritto a fruire dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità ); al contrario, l'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 dispone che, al compimento dell'età stabilità per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia.

Sulla maggiorazione prevista per il calcolo della pensione di inabilità
Cassazione civile  sez. lav. 06 giugno 2005 n. 11740

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. A, l. 12 giugno 1984 n. 222, la pensione di inabilità in favore dei lavoratori non vedenti dichiarati totalmente inabili va calcolata aggiungendo all'importo dell'assegno di invalidità non integrato al minimo l'importo dei contributi figurativi che essi dovrebbero versare dal momento della pensione di inabilità sino a quello necessario per il raggiungimento dell'età pensionabile previsto per tutti i lavoratori, con il limite massimo non superabile dei quaranta anni di anzianità contributiva.


Sui rapporti tra pensione di inabilità e pensione di riversibilità in caso di decesso dell'assicurato nel corso del procedimento amministrativo
Cassazione civile  sez. lav. 25 agosto 2004 n. 16823


Ove l'assicurato, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, e, quindi, già avente diritto alla pensione di inabilità , deceda prima della cancellazione dagli albi o elenchi indicati nel comma 2 dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, o prima della rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione, tale situazione non è di ostacolo all'ottenimento, nella ricorrenza degli altri requisiti di legge, della pensione di riversibilità da parte dei superstiti, dato che il decesso dell'assicurato durante l'iter amministrativo facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità porta di per sè all'avveramento (per fatto naturale) della condizione rappresentata dalla rinuncia a trattamenti incompatibili o alla cancellazione. In tale ipotesi, il già verificatosi sorgere del diritto alla pensione di inabilità , anche se non operativo, in capo all'assicurato, determina al momento della morte di questi l'immediato ed automatico sorgere, in capo agli aventi causa dal defunto, nella ricorrenza dei requisiti di legge, del diritto alla pensione di riversibilità (ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità ); mentre, se l'assicurato, in possesso dei requisiti sanitari e contributivi, continui a percepire compensi lavorativi dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità e fino alla morte, non è necessaria da parte sua alcuna rinuncia, neppure condizionata, al fine dell'acquisizione del diritto alla pensione di riversibilità da parte dei suoi aventi causa, poiché tali compensi sono incompatibili solo con la pensione di inabilità già concessa e cioè per attività lavorative svolte dopo il provvedimento di concessione della pensione, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984.


Sulla possibilità di promuovere, in un giudizio incardinato per ottenere la pensione di invalidità, domanda di pensione di inabilità in corso di causa se l'aggravamento delle condizioni di salute si verifica nel corso del giudizio
Cassazione civile  sez. lav. 08 luglio 2004 n. 12658

Ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. (che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, e che trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo, di rilievo costituzionale, di razionalità e di uguaglianza - anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge n. 118 del 1971 - di conversione del d.l. n. 5 del 1971 - e per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980), l'assicurato, ove abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, può nel medesimo giudizio avanzare domanda di pensione d' inabilità , giacché egli sarebbe altrimenti costretto, secondo quanto dispone l'art. 11 legge n. 222 del 1984, ad attendere l'esito del giudizio e a ricominciare successivamente l'iter amministrativo, con l'oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto proprio in una situazione che maggiormente richiede sollecita tutela in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro, risultando pertanto conseguentemente lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli art. 3, 24 e 38 cost., non assumendo rilievo, in contrario, la diversità dei requisiti posti a base dell'assegno di invalidità e della pensione d' inabilità - da apprezzarsi unicamente con riguardo al diverso grado di compromissione della capacità lavorativa e non anche ai requisiti assicurativi e contributivi - in quanto la rinunzia alla retribuzione e ad ogni trattamento sostitutivo o integrativo della stessa e la cancellazione da elenchi o albi professionali di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 222 del 1984 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità , bensì mere condizioni di erogabilità del trattamento pensionistico, in relazione ad un diritto già sorto e riconosciuto per effetto di quelli medico-legali e contributivi.

 

normativa in materia di pensione di inabilità

Legge n 222 del 1984 articoli vari

Art.2
Pensione ordinaria di inabilità.

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.
3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:
a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;
b) per iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerato il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.
6. Ove l'inabilità sia causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.
(1) Vedi art. 1, comma 5, l. 8 agosto 1995, n. 335.



Art.3
Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità.

L'assegno di invalidità e la pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2 e al successivo art. 6, non possono essere liquidati agli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1988, n. 436, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art.4
Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
1. Ai fini del perfezionamento del diritto dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n. 2) , del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
2. Per i lavoratori subordinati, esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti dalla lettera b) dell'articolo 9, n. 2) , di cui al comma precedente, fermi restando i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36 contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 9, n. 2) , sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 10 contributi giornalieri.
3. Per gli iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni mezzadri, il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
4. Al pensionamento di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.


Art.5
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità.


1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:
a) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
b) non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa a norma degli articoli 76 e 218 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
c) è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.
2. Ai fini della concessione dell'assegno, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto.


Art.9
Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità.


1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.
3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.
5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.
6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.
7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.

 

Art. 1 commi 14 e 15 della Legge n 335 del 1995
le pensioni di inabilità ed invalidità con sistema contributivo

14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b) , sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.
 

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