1) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con le finalità di servizio;
2) dall'evento non derivi il diritto ad una rendita a carico dell'INAIL;
3) dall'evento non origini il diritto ad un trattamento previdenziale o assistenziale continuativo a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
Così come per le omologhe prestazioni previdenziali ordinarie; le condizioni legittimanti l'erogazione dell'assegno privilegiato di invalidità o della pensione privilegiata di inabilità sono:
a) la condizione di invalidità ossia la riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di 1/3. Deve, peraltro, sottolinearsi che la riduzione della capacità lavorativa va valutata in relazione ad attività lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
b) la condizione di inabilità ossia l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro.
l'assegno ordinario di invalidità;
Art.6
Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio.
1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:
a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
2. I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:
1) la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
2) dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
3. (Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 12, l. 21 luglio 1965, n. 903.
Art.9
Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità.
1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
2. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.
3. La revisione può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati motivi per procedere alla revisione, l'eventuale provvedimento modificativo del trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
4. Ove l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile procedere agli accertamenti stessi.
5. L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.
6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente articolo 1, è attribuito l'assegno di invalidità.
7. Quando il titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita la pensione di cui all'articolo 2. L'importo della pensione non può essere inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
8. In caso di aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di rettifica o di revoca della prestazione.