indennità di frequenza

L'indennità di frequenza, i presupposti per il riconoscimento, la domanda amministrativa, gli importi, la giurisprudenza più significativa su questioni giuridiche concernenti l'indennità di frequenza
 
 
 
 
L'indennità di frequenza è prevista e disciplinata dalla Legge 11 ottobre 1990 n 289: "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

L'indennità di frequenza è una prestazione economica che viene erogata a favore di minori in disagiate condizioni economiche che, pur non essendo totalmente inabili ai sensi dell'art. 12 della L. n 118 del 1971, necessitano di assistenza per poter frequentare le scuole o appositi centri di formazione; si tratta, dunque di una prestazione distinta, quanto ai presupposti giustificativi, dall'indennità di accompagnamento il cui riconoscimento non presuppone specifici requisiti economici ma la condizione di inabilità e, alternativamente, l'incapacità di deambulare o la totale incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Invero, già l'art. 17 della L. n. 118 del 1971, successivamente abrogato dall'art. 6 della Legge n 508 del 1988, attribuiva un assegno di accompagnamento ai minori invalidi non deambulanti che frequentassero la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali. Con sentenza n 106 del 18 marzo 1992, l'art. 6 cit. fu dichiarato parzialmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino all'entrata in vigore della Legge n 289 del 1990 istitutiva dell'indennità di frequenza.

Sono beneficiari dell'indennità di frequenza i minori di anni diciotto che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, nonchè i minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore a limiti prefissati (60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz).

L'indennità è concessa in relazione ai periodi di frequenza di centri riabilitativi o terapeutici, oltre che per i periodi di frequenza delle scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, nonchè di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

Va, inoltre, ricordato che, per effetto della pronuncia n  467 del 20 novembre 2002, l'indennità di frequenza spetta anche in relazione alla frequenza di asili nido strutture volte a garantire la formazione e la socializzazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni e a sostenere le famiglie e i genitori (cfr. art. 70 della L. n. 448 del 2001).

Per quel che concerne l'importo e i requisiti reddituali richiesti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza essi coincidono con quelli previsti per l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13  della Legge n 118 del 1971 (cui si rinvia). Proprio il rinvio, per legge, alla disciplina dell'assegno di invalidità ha determinato una disputa giurisprudenziale in merito alla spettanza della tredicesima mensilità. Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n 5716 del 9 marzo 2010. Con la menzionata pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che l'indennità di frequenza non spetti in quanto non prevista dalla Legge n 289 del 1990 che, al contrario, collega l'erogazione dell'indennità di frequenza al periodo reale di durata del trattamento o del corso in coerenza con la finalità assistenziale del trattamento; ha dunque concluso che il riferimento che la legge n 289 del 1990 fa all'assegno per invalidità parziale di cui all'art. 13 della L. n. 118 del 1971 debba ritenersi limitato alla misura dell'importo ed alle condizioni reddituali.

L'indennità di frequenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale, sempre che, a tale data, l'interessato abbia già ottenuto il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte della Commissione medica ASL; in caso contrario l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (a cura del legale rappresentante del minore) di riconoscimento alla sede provinciale INPS di competenza e comunque non prima dell'inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti indicati.

La domanda dovrà essere inviata per via telematica e preceduta dall'inoltro del certificato medico contenente la diagnosi della malattia invalidante, l'espresso riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età e, per i minori ipoacusici, la dicitura relativa alla perdita uditiva. A corredo della domanda dovrà essere documentata l'iscrizione a corsi scolastici o a centri di formazione o addestramento professionale oppure l'eventuale frequenza di trattamenti terapeutici o riabilitativi.

L'indennità di frequenza, come chiarito dalla Suprema Corte, a mente dell'art. 2 comma 3 della L. n. 289 del 1990, cessa con la fine dello stesso mese nel corso del quale la frequenza sia terminata (in tal senso sent. n 8253 del 7 aprile 2010).


E' esclusa l'indennità di frequenza:

a) per i periodi di ricovero continuativo e permanente;

b) se si è già titolari dell'indennità di accompagnamento e/o della speciale indennità per ciechi civili parziali e/o dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali, salva la facoltà di opzione.
 
 
 
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