Il Fondo di Previdenza Generale della Fondazione ENPAM - Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri - è costituito da due gestioni separate definite "Quota A" e "Quota B".
I contributi obbligatori destinati alla quota A (cfr. art.3 comma 3 del Regolamento del Fondo Generale), per l'anno 2006, sono dovuti nelle misure minime annuali di:
Euro 172,42 per tutti gli iscritti fino al compimento del 30° anno di età, Euro 334,69 per tutti gli iscritti dal compimento del 30° al 35° anno di età, Euro 628,07 per tutti gli iscritti dal compimento del 35° fino al 40° anno di età, ed Euro 1.159,93 per tutti gli iscritti dal compimento del 40° fino al 65° anno di età (ovvero per gli iscritti di età inferiore a 40 anni a seguito di opzione). I suddetti importi vengono rivalutati annualmente ed incrementati di Euro 10,33 annui (cfr.art.3 comma 8 del Regolamento del Fondo Generale).
I contributi obbligatori devono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione agli Albi professionali dei medici ed odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizione stessa e fino al mese di compimento del 65° anno di età o di cancellazione dall'Albo, oppure fino al mese precedente quello di decorrenza della pensione di invalidità (cfr. art.8 commi1 e 2 del Regolamento del Fondo Generale).
Ha diritto all'esonero dalla contribuzione all'Enpam per un periodo massimo continuativo di 24 mesi, l'iscritto che prima del compimento del 65° anno di età, sia colpito da infortunio o malattia tali da comportare inabilità temporanea assoluta alla professione per una durata superiore a 6 mesi : l'esonero decorre dal mese successivo alla data in cui la malattia o l'infortunio determinano l'inabilità temporanea assoluta alla professione (cfr. art.8 commi 3, 4 e 5 del Regolamento del Fondo Generale).
Riscatto di allineamento Gli iscritti all'Enpam possono effettuare il riscatto per allineare alla contribuzione prevista per gli ultraquarantenni uno o più anni a contribuzione inferiore, mediante il versamento di un importo pari alla riserva matematica necessaria per coprire l'incremento della pensione così acquisito (cfr. art. 3 del Regolamento Generale).
La cancellazione o radiazione dagli Albi comporta la perdita dell'iscrizione dall'ENPAM : all'iscritto che si cancella o viene radiato prima del compimento del 65° anno di età, spetta la restituzione dei contributi versati al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi e maggiorati degli interessi al tasso annuo del 4,50% (cfr. art.9 del Regolamento del Fondo Generale).
In caso di reiscrizione, la successiva anzianità contributiva al Fondo si cumula con quella già maturata al momento della cancellazione, a meno che l'iscritto non abbia già ottenuto la restituzione dei contributi versati.
Ricongiunzione E' ammessa la ricongiunzione attiva e passiva fra l'ENPAM, (esclusivamente con riferimento alla "Quota A" della pensione) i Fondi Speciali dalla stessa gestiti, ed i Fondi gestiti da altri Enti e Casse di Previdenza (Artt.11, 12, 13, 14, 15 e 16 del Regolamento del Fondo Generale).
Possono essere ricongiunti sia periodi di contribuzione antecedenti l'iscrizione al Fondo (con effetto di incremento dell'anzianità contributiva e sulla base pensionabile), sia periodi coincidenti (con effetti esclusivamente sulla base pensionabile).
Al compimento del 65° anno di età, la ricongiunzione è ammessa solo a condizione che si possieda un'anzianità contributiva continuativa decennale.
Con riferimento all'annualità ricongiunte, l'iscritto è tenuto a versare la riserva matematica necessaria per coprire la differenza tra i contributi trasferiti ed il maggior importo della quota "A" della pensione conseguito.
A seguito e come conseguenza della ricongiunzione in sede di calcolo della pensione con riferimento alle annualità ricongiunte ed agli effetti del calcolo della base pensionabile, vengono prese in considerazione i compensi in tali periodi effettivamente corrisposti all'iscritto ENPAM.
Gli anni relativi al corso di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, riscattati presso altre gestioni previdenziali, se ricongiunti all'ENPAM, sono utili per l'aumento dell'anzianità contributiva e per la maggior misura della pensione.
I contributi destinati alla "Quota B" dell'ENPAM (cfr. art.3 comma 1, art.4 del Regolamento del Fondo Generale) sono dovuti, dagli iscritti di età inferiore a 40 anni che abbiano prodotto un reddito superiore a quello corrispondente al minimo dovuto dai soggetti di età compresa tra i 35 e i 40 anni e dagli iscritti di età superiore a 40 anni che abbiano prodotto un reddito superiore a quello corrispondente al minimo da loro dovuto e sono pari al:
12,50% sul reddito professionale fino ad Euro 48.779,44 (importo valido nell'anno 2006, e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT ) prodotto nell'anno precedente (cfr. art.3 comma 8 del Regolamento del Fondo Generale);
1% sul reddito superiore ad Euro 48.779,44.
La contribuzione ridotta Gli iscritti all'ENPAM che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM, ovvero siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio, possono versare la contribuzione obbligatoria ridotta (cfr. art.4 del Regolamento del Fondo Generale) nella misura del 2% per il reddito professionale eccedente quello corrispondente al contributo minimo obbligatorio effettivamente versato, rivalutato dell'indice ISTAT e dell'1% per tutto il reddito eccedente il limite reddituale entro il quale ai sensi dell'art.3 viene versata la contribuzione nella misura del 12,50%.
Il diritto alla contribuzione ridotta nei confronti dell'Enpam, decade al venir meno delle condizioni che lo hanno determinato.
I pensionati dell'ENPAM sono esonerati dal versamento del contributo anche se possono, al fine di conseguire la pensione supplementare, comunque richiedere di conservare l'iscrizione, previa domanda secondo i criteri suddetti, versando il contributo in misura ridotta ovvero in misura intera.
Riscatto Quota B Gli iscritti che versano il contributo obbligatorio alla "Quota B" secondo i sopraindicati criteri, possono riscattare ai fini previdenziali (cfr. art.10 del Regolamento del Fondo Generale), per un massimo di 10, gli anni di attività di libero professionale svolta in periodo precedente l'inizio della contribuzione alla "Quota B", ovvero gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti.
E' altresì consentito riscattare i periodi di servizio militare o servizio civile, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del fondo Generale di Previdenza.
Per l'ammissione ai riscatti è necessario avere almeno 10 anni di anzianità contributiva di cui almeno uno nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda, età inferiore a 65 anni ed iscrizione all'Albo professionale, nonchè le condizioni negative di non contribuire ad altra forma di previdenza obbligatoria e di non aver presentato domanda di pensione di invalidità.
Il riscatto è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa della maggior quota di pensione conseguita grazie la riscatto stesso.
Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali.
In caso di invalidità o decesso dell'iscritto intervenuti prima della scadenza del termine di pagamento del contributo in misura intera o rateale, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato completato all'atto del verificarsi dell'evento: quanto risulta eventualmente ancora dovuto sarà trattenuto, al netto di interessi, sulle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20%dell'importo delle stesse; nel caso invece in cui nessuna rata del riscatto sia stata ancora pagata, i superstiti o il pensionando possono rinunciare al riscatto medesimo (cfr. art.10 comma 6 del Regolamento del Fondo Generale).
Le prestazioni previdenziali erogate dall'ENPAM sono la pensione ordinaria, la pensione per invalidità assoluta e permanente (ambedue reversibili), la pensione a favore dei superstiti: tali pensioni sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'ENPAM e con le altre prestazioni previdenziali ed assicurative obbligatorie.
La pensione ordinaria di vecchiaia è concessa a favore dell'iscritto ENPAM che, al compimento del 65° anno di età, sia iscritto al Fondo con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, e non fruisca della pensione di invalidità.
La pensione ordinaria decorre dal mese successivo a quello di compimento del 65° anno di età, semprechè la domanda sia stata presentata entro 5 anni dal raggiungimento di tale età: trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ( cfr. art.28 comma 1 del Regolamento del Fondo Generale)
La pensione ordinaria è costituita dalla somma della "Quota A" corrispondente ai contributi minimi versati, con la "Quota B" corrispondente ai contributi eccedenti i suddetti minimi.
La pensione ordinaria "Quota A" ( cfr. art.18 commi 3, 4 e 5 del Regolamento del Fondo Generale) si determina applicando al reddito medio annuo rivalutato, le percentuali dell'1,10% per gli anni di contribuzione fino al 31.12.1997, e dell'1,75% per gli anni successivi.
Per la determinazione del reddito medio annuo da prendere a base per il calcolo della pensione, si considerano i contributi annuali minimi effettivamente versati e si risale al corrispondente reddito considerando i contributi pari al 12,5% del reddito stesso; per quanto riguarda le annualità ricongiunte si considera invece il compenso effettivamente percepito o comunque quello preso in esame al momento della determinazione dell'onere.
Tale redditi si rivalutano nella misura del 75% dell'incremento percentuale ISTAT: il totale dei redditi così determinati viene quindi diviso per il numero di anni di contribuzione al Fondo.
Si applicano poi alla media così determinata le percentuali dell'1,10% e dell'1,75% come sopra precisato.
La pensione ordinaria "Quota B" (cfr. art.18 commi 6, 7, 8 e 9 del Regolamento del Fondo Generale) spetta agli iscritti ENPAM che abbiano contribuito in misura percentuale sulla quota di reddito eccedente il reddito corrispondente al contributo versato nella misura minima.
La pensione si determina applicano al reddito medio annuo (ricostruito con le aliquote del 12,5% e del 2% sulla base dei contributi versati) le aliquote di rendimento pari all'1,75% per anno di contribuzione con aliquota del 12,5%, allo 0,28% per ogni anno si contribuzione con aliquota del 2%.
Gli iscritti che, al compimento del 65° anno di età, non hanno raggiunto i requisiti di anzianità contributiva effettiva e non hanno ricongiunto ad altra gestione previdenziale la posizione contributiva presso l'ENPAM, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi stessi, e maggiorati degli interessi al tasso annuo del 4,50% (cfr. art.18 comma 10 del Regolamento del Fondo Generale).
La pensione supplementare Gli iscritti all'Enpam che contribuiscono al Fondo "Quota B" dopo il compimento del 65° anno di età, hanno diritto ad un supplemento di pensione, ogni triennio successivo al pensionamento, determinato in relazione ai contributi versati con l'aliquota del 2%, applicando al reddito medio annuo l'aliquota dello 0,23% per ogni anno di contribuzione, e allo stesso modo l'aliquota dell'1,44% in relazione ai contributi versati con aliquota del 12,50% (cfr. art.19 del Regolamento del Fondo Generale). La liquidazione avviene d'ufficio a cura dell'ENPAM.
La pensione di invalidità viene erogata agli iscritti ENPAM che, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del 65° anno di età, divengono inabili in modo permanente all'attività professionale (cfr. art.20 del Regolamento del Fondo Generale).
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto riconosciuto invalido cessa ogni attività professionale ovvero dal primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda se questa è successiva all'interruzione della professione. ( cfr. art.28 comma 3 del Regolamento del Fondo Generale) .
L'ammontare della pensione d'invalidità si calcola con gli stessi criteri della pensione di vecchiaia ma per la quota A, quale che sia l'anzianità contributiva raggiunta al verificarsi dell'evento, si aumenta sempre l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del 65° anno di età, con un massimo di 10 anni. Per la quota B, analogo incremento viene previsto nel caso in cui l'iscritto ENPAM possa vantare un anno di contribuzione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione (nel caso in cui l'iscritto abbia un'anzianità contributiva inferiore ai 5 anni l'incremento dell'anzianità contributiva viene proporzionalmente ridotto).
Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico di Fondi gestiti dall'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998, viene garantito un minimo annuo pari per l'anno 1998 ad Euro 10.845,59, che viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT. Si tiene altresì conto degli ulteriore trattamenti liquidati da altre gestioni: se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo suddetto, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.
Nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente alla professione, o abbia ripreso tale attività, la pensione viene revocata.
La pensione ai superstiti, in caso di morte del pensionato o dell'iscritto spetta:
al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti dall'iscritto fino al 21° anno di età ovvero fino al 26° qualora siano studenti, ai figli inabili e a carico del dante causa, ai genitori a carico dell'iscritto deceduto nel caso in cui manchino o non abbiano titolo i superstiti prima indicati; infine ai fratelli o sorelle inabili e a carico del dante causa.
Ai superstiti di iscritto già pensionato dell'ENPAM, spetta un'aliquota della pensione nella misura del 70% (con una riduzione al 60% in presenza di figli aventi diritto) in favore del coniuge e del 20% in caso di un solo figlio ovvero del 40% in caso di due o più figli. In assenza del coniuge, nella misura del 80% in favore di un solo figlio, al 90% in caso di due figli, fino alla misura massima del 100% in caso di tre o più figli. La pensione a favore di uno o entrambi i genitori è pari al 60% della pensione base, per un collaterale è pari al 40%, mentre aumenta al 50% fino al 60% rispettivamente per due collaterali o per tre ed oltre aventi diritto.
Ai superstiti di iscritto non ancora pensionato spettano le aliquote sopra indicate sulla pensione d'invalidità che sarebbe spettata all'iscritto deceduto alla data del decesso.
La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o pensionato, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'ENPAM entro 5 anni dalla data del decesso. ( cfr. art.28 comma 4 del Regolamento del Fondo Generale) .
L'iscritto o pensionato ENPAM, che sia coniuge superstite, può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità (cfr. artt.23, 24, e 25 del Regolamento del Fondo Generale).
Tutte le pensioni ordinarie sono soggette a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT (cfr. art.26 del Regolamento del Fondo Generale).
Le prestazioni assistenziali Possono essere concesse prestazioni assistenziali anche a carattere continuativo agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti che siano in condizioni economiche disagiate ovvero che siano stati colpiti da infortunio, malattia o da eventi di particolare gravità.
L'ENPAM istituisce annualmente sussidi a favori di studenti orfani degli iscritti in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti: può inoltre, concedere al pensionato, al suo coniuge o al coniuge superstite, che versano in grave stato di bisogno, sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche o private (Artt. 31 e 32 del Regolamento del Fondo Generale).