Il sistema previdenziale dell'Enpav


 

L’iscrizione a Enpav è obbligatoria per i veterinari iscritti all’Albo ed esercenti la libera professione anche in modo non esclusivo o l’attività professionale in convenzione con associazione o enti pubblici e privati; è facoltativa per i veterinari che esercitano esclusivamente attività di lavoro autonomo o dipendente in relazione alle quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o per i veterinari che, successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno d’età, non avendo maturato i requisiti per il pensionamento optino per la prosecuzione dell’attività a tale fine.
L’iscrizione è inefficace in caso di nullità o annullamento dell’iscrizione all’Albo.
Non comportano perdita dell’anzianità di iscrizione periodi di inattività professionale dovuti a inabilità, permanenza all’estero per motivi di studio, esercizio di funzioni politiche (cfr. art. 1 del regolamento d’attuazione).
I veterinari iscritti in altri albi professionale debbono optare entro il termine di sei mesi per una delle correlative Casse di previdenza pena, in difetto, la cancellazione dall’ENPAV.
E’ previsto, a carico degli iscritti a Enpav, un contributo soggettivo obbligatorio nella misura del 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al limite reddituale della prima fascia e nella misura del 3% per la quota reddituale eccedente.
E’ previsto un contributo minimo ed il dimezzamento della contribuzione dovuta per i primi tre anni per coloro che si iscrivano all’ENPAV per la prima volta prima dei 32 anni e che inizino la professione (cfr. l’art. 5 del Regolamento d’attuazione).
Tutti gli iscritti all’Albo non iscritti all’Enpav e non tenuti all’iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo annuale di solidarietà (cfr. l’art. 6 del Regolamento d’attuazione).
E’ previsto, a carico di tutti gli iscritti all’Albo, l’obbligo di applicare una maggiorazione percentuale del 2% (contributo integrativo) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA e di versarne alla Cassa il relativo ammontare.
Con riferimento alle Associazioni professionali è previsto, a carico degli iscritti all’Albo, l’obbligo di versamento della contribuzione integrativa su un volume d’affari pari alla quota degli utili spettanti al professionista.
E’ previsto un contributo integrativo minimo (cfr. art. 7 del Regolamento d’attuazione).
I contributi si prescrivono nel termine di dieci anni dall’invio della comunicazione reddituale obbligatoria (cfr. art. 14 del regolamento d’attuazione; l’ente, tuttavia, in materia dovrebbe applicare i nuovi termini prescrizionali, quinquennali, previsti dall’art. 3 commi 9 e 10 della L. n. 335/95).
Tutti gli iscritti agli albi degli Ingegneri ed Architetti devono comunicare, entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi al reddito professionale prodotto ed al volume d’affari realizzato nell’anno precedente.
Il ritardo o l’omissione della suddetta comunicazione nonché l’infedeltà della stessa, per contrasto con le risultanze delle relative dichiarazioni fiscali, comportano l’applicazione di sanzioni pari a percentuali crescenti del contributo minimo dell’anno (10% per il ritardo 20% per l’omissione) o al 100% del contributo evaso (nel caso dell’infedeltà).
Sono previste riduzioni dell’importo delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso o in caso di adesione all’accertamento effettuato dall’ente.
La soglia temporale che distingue la comunicazione tardiva dalla comunicazione omessa è quella dei novanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione medesima.
Sia i contributi minimi che le eccedenze contributive eventualmente dovute sono riscossi a mezzo MAV in due rate.
Il ritardo nel pagamento dei contributi comporta l’applicazione di sanzioni.
Enpav può procedere alla riscossione delle somme insolute a titolo di contributi ed accessori, iscrivendo il relativo importo a ruolo ed avvalendosi della normativa relativa alla riscossione delle imposte dirette (cfr. art. 12 del Regolamento d’attuazione).
Per coloro che cessino dall’iscrizione all’Enpav, senza aver maturato il diritto a pensione, ed abbiano almeno 65 anni d’età, è prevista la possibilità di conseguire la restituzione dei contributi soggettivi versati.
In caso di nuova iscrizione è possibile ripristinare l’anzianità assicurativa restituendo all’ente i contributi rimborsati maggiorati di interessi e rivalutazione.
La restituzione dei contributi soggettivi è prevista anche in favore dei superstiti di iscritto non aventi titolo alla pensione indiretta (cfr. art. 17 del regolamento d’attuazione).
L’Enpav corrisponde pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità ed indirette. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda e, salvo che per vecchiaia, reversibilità ed indirette (che decorrono dalla data dell’evento), decorrono dalla data di presentazione della domanda (cfr. art. 1 della L. n. 136/91).
La pensione di vecchiaia è corrisposta con 65 anni d’età e 30 anni di contributi e si calcola prendendo, come base pensionabile, la media dei migliori 25 redditi professionali dichiarati per i 30 anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione (i redditi sono presi in considerazione sino al limite di reddito su cui si paga il contributo al 10% ed applicando, per ogni anno di iscrizione, l’aliquota del 1,8% alla suddetta media (l’aliquota del 1,8% viene applicata sul primo scaglione reddituale, per gli scaglioni successivi vengono poi applicate le aliquote: dell’1,54%; del 1,29%; del 1,03%).
E’ previsto un minimo di pensione.
Successivamente al pensionamento, la prosecuzione dell’attività professionale dà titolo alla percezione di un supplemento di pensione al compimento di ogni quadriennio di iscrizione e contribuzione, senza l’applicazione dei contributi minimi.
Il supplemento è calcolato come la pensione base sulla base della media dei redditi dichiarati nel quadriennio (cfr. art. 21 del Regolamento d’attuazione).
La pensione d’anzianità è corrisposta, previa cancellazione dall’Albo professionale, a coloro che abbiano maturato 35 anni d’anzianità contributiva e l’età di cui alla L. n. 335/95 e successive integrazioni e modificazioni o 40 anni di contributi a prescindere dall’età.
La pensione decorre dalla data della domanda e si calcola come la pensione di vecchiaia, salva l’applicazione di coefficienti di riduzione legati in modo inversamente proporzionale all’età d’accesso al pensionamento (cfr. art. 22 del Regolamento d’attuazione).
La pensione di inabilità è corrisposta, su domanda, previa cancellazione dall’Albo, a coloro la cui capacità all’esercizio della professione sia totalmente esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione.
La pensione decorre dal momento della presentazione della domanda e richiede il possesso di 5 anni di contributi, salvo che l’inabilità dipenda da infortunio (nel qual caso non è richiesto alcun requisito assicurativo).
A determinate condizioni reddituali dell’inabile è previsto che l’anzianità assicurativa ai fini della determinazione dell’importo sia incrementata di 10 anni (cfr. art. 23 del Regolamento d’attuazione).
La pensione di invalidità spetta a coloro la cui capacità all’esercizio professionale, a causa di malattia o infortunio, sia ridotta a meno di un terzo.
La misura è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità (cfr. art. 28 dello Statuto).
Le pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità ed inabilità sono reversibili, nella misura del 60% (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro), in favore del coniuge e, in assenza del coniuge, nella misura del 60% in favore in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 20% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.
La pensione indiretta spetta agli indicati superstiti nelle misure percentuali precisate, in caso di decesso di iscritto senza diritto a pensione che possa vantare 5 anni di iscrizione e contribuzione all’ente di previdenza (cfr. art. 38 del Regolamento d’attuazione).

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