Il sistema previdenziale dell'Eppi

 

 

L’Eppi è un ente previdenziale privato ai sensi del D.Lgs. n. 103/96 che gestisce il sistema previdenziale dei periti industriali.
L’iscrizione all'Eppi è obbligatoria per tutti i periti industriali che siano iscritti agli albi professionali dei Periti Industriali e che esercitino attività autonoma di libera professione in forma singola o associata anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. In caso di inattività è consentita la permanenza dell'iscrizione con il versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo. Al compimento del 65° anno d'età gli iscritti all'Eppi sono tenuti esclusivamente al versamento del contributo integrativo potendo sospendere il versamento del soggettivo ma hanno la facoltà di versare anche quest'ultimo sino al compimento del settantacinquesimo anno d'età. L'iscrizione è facoltativa per i soggetti che, in forza di iscrizione ad altro Albo, siano tenuti all'iscrizione e optino per un altro ente di previdenza per professionisti (cfr. art. 1 del Regolamento).

L'iscrizione deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'insorgenza dei requisiti; coloro che,pur essendo iscritti ad Albi dei periti industriali non esercitino l'attività e non siano, per l'effetto, tenuti ad iscriversi all'Eppi devono presentare all'ente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (cfr. art. 2 del Regolamento). Il contributo soggettivo obbligatorio annuo è pari al 10% del reddito professionale netto conseguito (anche in forma associata o in forma di partecipazione agli utili socieari) nell'anno così come esposto nella dichiarazione fiscale. A decorrere dal 2006, in sede di invio della comunicazione annuale dei redditi e dei volumi d'affari prodotti nell'anno precedente, l'iscritto all'Eppi può optare per il versamento di una maggiore aliquota contributiva nelle seguenti misure percentuali: 2% - 4% - 6% - 8%. Il contributo soggettivo è dovuto fino ad un massimale reddituale pari, per l'anno 1996, a Euro 68.172,31 (annualmente rivalutato). E' in ogni caso dovuto un contributo minimo. Il contributo è dimezzato per i primi due anni, su richiesta, per gli iscritti che, alla data dell'iscrizione, abbiano un' età inferiore ai 28 anni. Gli iscritti all'Eppi devono applicare una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito professionale (in qualunque forma prodotto) e devono versare all'Eppi il relativo ammontare. In caso di fattura emessa da Studio associato o da società in cui vi sia un iscritto all'Eppi, la fattura evidenzia l'importo di maggiorazione riferibile all'attività ed alla quota dell'iscritto. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'ente dal singolo professionista è calcolato sulla percentuale del volume d'affari della società pari alla percentuale di utili spettante al professionista stesso. E' dovuto un contributo integrativo minimo (cfr. art. 4 del Regolamento). I contributi minimi sono frazionabili in tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione (cfr. art. 5 del Regolamento) e la percentuale della contribuzione dovuta può essere variata ogni anno (cfr. art. 6 del Regolamento). I contributi vengono versati, quanto all'acconto pari al 60% di quanto versato nell'anno precedente (o di quanto dovuto in applicazione dell'aliquota del 10% ove l'iscritto abbia scelto un'aliquota più alta) entro il 30 novembre di ogni anno e, quanto al saldo, nell'anno successivo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del pagamento dell'IRPEF. E' data la facoltà all'iscritto di versare l'acconto in base al reddito ed al volume d'affari presunto nell'anno salva l'applicazione di sanzioni nel caso in cui il reddito presunto si discosti di oltre il 10% dal reddito effettivo (cfr. art. 7 del Regolamento di previdenza). La prescrizione dei contributi e di ogni relativo accessorio matura con il decorso di cinque anni e decorre dalla data di invio della dichiarazione relativa ai redditi ed ai volumi d'affari prodotti nell'anno precedente (cfr. art. 8 del Regolamento). E' prevista la facoltà di chiedere la restituzione del montante contributivo per gli iscritti all'Eppi che si cancellino dall'ente dopo il compimento dell'età pensionabile senza aver maturato i 5 anni di contribuzione per il diritto a pensione o in favore dei superstiti che non abbiano titolo alla pensione indiretta (cfr. art. 20 del Regolamento).

Tutti gli iscritti all'Eppi devono comunicare annualmente all'ente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del saldo IRPEF, il reddito professionale prodotto ed il volume d'affari realizzato nell'anno precedente. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono nulle e/o sono negative. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile IRPEF definito. L'omessa, ritardata o infedele (per difetto) comunicazione comporta, di per sè, l'applicazione di una sanzione pari a 1/5 del contributo soggettivo minimo se il ritardo eccede i 90 giorni. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione deve essere curata dagli eredi (cfr. art. 10 del regolamento).
In caso di ritardo nel pagamento dei contributi, sono dovuti all'Eppi, a titolo di sanzione, gi interessi di mora al tasso legale + 5 punti percentuali nonchè, se il ritardo eccede i 60 giorni, una ulteriore sanzione del 5% dei contributi omessi (cfr. art. 11 del Regolamento).
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue, nei confronti dell'Eppi, al compimento del 65°anno d'età, a condizione che risultino accreditati almeno cinque anni di contributi o, al compimento del 57° anno d'età, sempre che la pensione contributiva calcolata in relazione ai contributi effettivamente versati sia almeno pari a 1,2 volte l'importo della pensione sociale. Si prescinde dal requisito anagrafico al compimento del quarantesimo anno d'anzianità contributiva. Il pensionato che prosegua l'attività professionale è tenuto al pagamento della contribuzione integrativa ed ha facoltà di versare quella soggettiva. In questo caso matura supplementi di pensione con cadenza biennale (cfr. art. 12 del Regolamento). L'importo della pensione si calcola mediante il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per un coefficiente di trasformazione variabile a seconda dell'età d'accesso al pensionamento. Il montante contributivo si forma di anno in anno applicando alla base imponibile dell'anno l'aliquota di computo (che è pari al 10%) e rivalutando su base composta il montante contributivo mediante il tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL (cfr. art. 12 del Regolamento).
L'Eppi riconosce una pensione d'invalidità, decorrente dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, in favore di iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione, a condizione che risultino versati almeno cinque anni di contributi di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. La pensione d'invalidità viene riconosciuta anche se l'invalidità preesiste a condizione che vi sia stato successivo aggravamento. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva quando l'invalidità sia stata causata da infortunio. Il pensionato d'invalidità che, proseguendo l'attività professionale, abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia consegue la liquidazione di quest'ultima che non potrà comunque essere inferiore all'assegno d'invalidità in corso godimento (cfr. art. 14 del Regolamento). L'Eppi riconosce una pensione d'inabilità agli iscritti la cui capacità all'esercizio professionale sia esclusa a causa di infermità o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, a condizione che la domanda sia presentata in costanza di rapporto assicurativo che risultino accreditate almeno cinque annualità contributive di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio, nonchè a condizione che sia intervenuta la cancellazione dall'Albo professionale. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva quando l'invalidità sia stata causata da infortunio. La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o al primo giorno del mese successivo alla cancellazione dall'Albo se successiva (cfr. art. 13 del Regolamento) L'assegno d'invalidità e la pensione d'inabilità si calcolano secondo il sistema contributivo generale applicando il coefficiente relativo ai 57 anni anche se l'iscritto ha un'età inferiore. Il C.d.A. dell'Eppi può integrare sino a concorrenza dell'assegno sociale l'importo della pensione d'inabilità (cfr. artt. 13 e 14 del Regolamento).
L'Eppi corrisponde pensioni di reversibilità di tutti i trattamenti pensionistici diretti e pensioni indirette. Le pensioni indirette sono corrisposte ai superstiti di iscritto che abbia maturato il requisito contributivo per il godimento di una pensione diretta (cfr. art. 16 del Regolamento).
La pensione ai superstiti erogata dall'Eppi spetta:
al coniuge, ai figli fino al 18° anno di età ovvero agli studenti di scuola professionale fino al 21° anno d'età, ovvero agli studenti universitari fino al 26° anno d'età ovvero a tutti i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro o, in mancanza dei figli ai nipoti in linea retta a carico, nonchè, in mancanza di coniuge e figli, ai genitori ultrasessantacinquenni a carico del dante causa e, in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi o sorelle nubili inabili e a carico del dante causa (cfr. art. 16 del Regolamento)
La pensione ai superstiti è liquidata:
nella misura del 60% della diretta in favore del coniuge (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio (o, in mancanza, nipote in linea retta) a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro; in assenza del coniuge, nella misura del 70% in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro o del nipote in linea retta a carico (in caso di più figli minorenni o inabili al proficuo lavoro la pensione è ripartita nella misura del 40% a testa sino al 100%) .
Nel caso in cui i beneficiari risultano i genitori, le aliquote sono pari al 15% per un genitore e al 30% per due, mentre per fratelli e/o sorelle le aliquote sono del 15% per 1 fratello e del 30% per 2 o più fratelli (cfr. art. 16 del Regolamento di previdenza).
La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
Per il calcolo della pensione ai superstiti, qualora il decesso sia avvenuto prima del 57° anno d'età, si assume il coefficiente di trasformazione relativa ai 57 anni. E' prevista la revoca del trattamento ai superstiti nel caso in cui il coniuge passi a nuove nozze ovvero nel caso in cui cessi lo stato di inabilità che ne aveva determinato la concessione (cfr. art. 16 del Regolamento di previdenza). I superstiti che non abbiano titolo alla pensione indiretta possono chiedere la restituzione del montante contributivo individuale (cfr. art. 20 del Regolamento di previdenza).

 

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