La querela.
Rappresenta una delle quattro condizioni di procedibilità previste nel nostro ordinamento, e dalla quale la legge fa dipendere la perseguibilità di determinati fatti criminosi.
Se infatti da un lato esistono delle fattispecie criminose che sono perseguibili d'ufficio, dall'altro lato esistono ipotesi di reato per le quali il pubblico ministero può esercitare l'azione penale soltanto a seguito di una determinazione volitiva proveniente da particolari categorie di persone, pubbliche o private.
La querela è un dunque essenziale per la procedibilità di taluni procedimenti, ed é un diritto di ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio.
La querela si differenzia dalla denuncia perché mentre quest'ultima è una semplice notitia criminis portata alla conoscenza dell'Autorità Giudiziaria, la querela è la manifestazione di volontà del soggetto offeso dal reato di procedere penalmente, ecco perché è definita quale "condizione di procedibilità".
E' caratterizzata dal principio della indivisibilità, ovvero quando un reato lede o mette in pericolo i beni di più soggetti, esso è perseguibile anche nel caso in cui la querela sia presentata soltanto da una delle persone interessate, e, ancora, nel caso di concorso di persone nel reato la querela contro uno degli autori dell'illecito si estende anche ai compartecipi, a meno che l'evento dannoso o pericoloso, conseguente alla condotta antigiuridica, non sia dipeso da cause indipendenti, determinate da una molteplicità di soggetto agenti.
Per proporre la querela non sono richieste formule sacramentali (dovrà tuttavia manifestarsi la volontà di chiedere la punizione del colpevole), e potrà presentarsi in forma orale (con sottoscrizione del verbale da parte del querelante o del procuratore speciale) o scritta, personalmente o tramite procuratore speciale al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ancora ad un agente consolare all'estero (e con sottoscrizione autentica -da intendersi come sottoscrizione autenticata da soggetto a ciò legittimato cfr. Cass. n. 3719/1993- potrà altresì essere recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandata).
Non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo "egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, atteso che, il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità, spettando al giudice e non al privato cittadino attribuire a esso la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano" (cfr. Cass. n. 10537/2000).
Sono legittimati a proporre la querela: la persona offesa, il curatore speciale della persona offesa, genitore o tutore della persona offesa, soggetto che ha la rappresentanza dell'ente o della persona giuridica (in questo caso è necessario che vi sia l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza).
La querela può essere rimessa, e dunque il querelante, che dapprima ha esercitato il diritto di querela, manifesta, successivamente, una volontà di senso contrario. La remissione può essere espressa (manifestata attraverso un atto esplicito e formale) o tacita (desumendosi da comportamenti concludenti del querelante suscettibili di un'unica e inequivocabile interpretazione), può essere proposta personalmente o a mezzo di procuratore speciale e non può essere soggetta a termine o a condizione, e le spese del procedimento già instaurato sono a carico del querelato, salvo una differente manifestazione nell'atto di rimessione.
La remissione dovrà essere accettata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, dal querelato; poichè quest'ultimo potrebbe ricusarla per veder riconosciuto, nel merito, la propria non colpevolezza rispetto ai fatti oggetto di addebito.
TERMINE:
Tale aspetto è FONDAMENTALE, poichè di sovente, a causa della mancata conoscenza di tale elemento la querela non può più essere presentata, comportando così non solo una decadenza del diritto ma soprattutto il venir meno della possibilità di accertare in sede giudiziale eventuali resposnsabuilità del reo.
Infatti, salvo che la legge disponga diversamente, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (per il reato di violenza sessuale e di stalking il termine è più lungo, di sei mesi dal fatto). Il predetto termine decorre, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento della "conoscenza completa e precisa, nonché certa" del fatto delittuoso; mentre del tutto irrilevante è "il mero stato soggettivo di sospetto o di dubbio, determinato da ipotetici elementi".
La querela, come visto può avere forme e contenuti più o meno ampi ma per ovvie ragioni si consiglia sempre di rivolgersi al proprio legale di fiducia in modo da poter presentare un atto che sia completo di tutte quelle formule che si rendono comunque utili e necessarie per un proficuo proseguo dell'iter procedimentale-processuale, quali: la volontà espressa di voler perseguire i responsabili; la richiesta di volere essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione; la riserva di costituirsi parte civile.
A tal proposito riportiamo i link di alcuni modelli di querela già predisposti: