Il pignoramento di immobili la procedura, le norme del codice di rito di riferimento e formule per rredigere il pignoramento di immobile e la nota di trascrizione presso la conservatoria ove il creditore intenda procedervi personalmente
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il pignoramento - in generale
il titolo esecutivo
l'esecuzione presso il debitore
l'esecuzione presso terzi
l'esecuzione immobiliare
l'esecuzione degli obblighi di rilascio di fare e non fare
l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
l'opposizione di terzo all'esecuzione
L'art. 555 cpc individua la forma dell'atto di pignoramento di immobili il quale si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente l'immobile che si intende sottoporre a pignoramento ed il diritto che si pignora in relazione a detto immobile (la proprietà, la proprietà parziaria, la nuda proprietà, il diritto di usufrutto ecc ecc).
Nell'atto di pignoramento di immobile va inserita l'ingiunzione di cui all'art. 492 cpc con riferimento a tale immobile i beni e i diritti immobiliari [812, 813 c.c.] che si intendono sottoporre a esecuzione e si fa l'ingiunzione al debitore esecutato di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito l'immobile (ed il diritto ad esso pertinente) che viene assoggettato ad espropriazione.
Dopo la notificazione dell'atto di pignoramento, l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note; la trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare può peraltro essere curata direttamente dal creditore procedente cui l'ufficiale giudiziario, ove richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.
Va segnalato che, nell'ambito del pignoramento immobiliare è possibile assoggettare alla procedura espropriativa contestualmente i mobili che arredano l'immobile. L'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili.
Eesguito il pignoramento dell'immobile e trascritto l'atto di pignoramento immobiliare presso la competente conservatoria dei Registri Immobiliari, l'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento (dell'immobile ed eventualmente dei mobili che l'arredano) e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Per parte sua il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento, nonchè, se vi abbia proceduto personalmente ex art. 555 cpc ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare sono individuabili, dunque, due diversi momenti che producono effetti distinti e convergenti verso la medesima finalità di rendere fruttuosa la procedura esecutiva.
Il pignoramento è, infatti:
perfetto nei confronti del debitore con la notifica dell'atto ed è da quella data che decorrono taluni effetti processuali come, ad esempio, il decorso del termine dilatorio e per la cessazione dell'efficacia del pignoramento di cui agli artt. 562 e 567 cpc (l'istanza di vendita o di assegnazione subordinata all'esito negativo del primo incanto deve essere presentata non prima di dieci giorni e nel termine di 90 giorni dal pignoramento come stabilito in via generale dagli artt. 501 cpc e 497 cpc );
efficace nei confronti dei terzi dal momento in cui è eseguita la successiva incombenza della trascrizione del pignoramento presso la Conservatoria; la trascrizione, insomma, evita la pendenza di più procedure relative al medesimo immobile ed assicura all'aggiudicatario la prevalenza del suo diritto rispetto a chi abbia acquistato medio tempore direttamente dal proprietario.
In definitiva nell'atto di trascrizione del pignoramento di immobile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, non può ravvisarsi un momento costitutivo del pignoramento.
Con il pignoramento immobiliare, il debitore esecutato è costituito custode dell'immobile pignorato ove lo occupi. Se, invece, l'immobile non è occupato dal debitore esecutato ovvero laddove vi sia un'istanza diversa da parte del creditore pignorante o da parte di alcuno degli eventuali creditori intervenuti, sarà nominato custode un soggetto diverso, nel primo caso (debitore non occupante) obbligatoriamente, nel secondo caso (debitore occupante) a discrezione del GE.
perfetto nei confronti del debitore con la notifica dell'atto ed è da quella data che decorrono taluni effetti processuali come, ad esempio, il decorso del termine dilatorio e per la cessazione dell'efficacia del pignoramento di cui agli artt. 562 e 567 cpc (l'istanza di vendita o di assegnazione subordinata all'esito negativo del primo incanto deve essere presentata non prima di dieci giorni e nel termine di 90 giorni dal pignoramento come stabilito in via generale dagli artt. 501 cpc e 497 cpc );
efficace nei confronti dei terzi dal momento in cui è eseguita la successiva incombenza della trascrizione del pignoramento presso la Conservatoria; la trascrizione, insomma, evita la pendenza di più procedure relative al medesimo immobile ed assicura all'aggiudicatario la prevalenza del suo diritto rispetto a chi abbia acquistato medio tempore direttamente dal proprietario.
In definitiva nell'atto di trascrizione del pignoramento di immobile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, non può ravvisarsi un momento costitutivo del pignoramento.
Con il pignoramento immobiliare, il debitore esecutato è costituito custode dell'immobile pignorato ove lo occupi. Se, invece, l'immobile non è occupato dal debitore esecutato ovvero laddove vi sia un'istanza diversa da parte del creditore pignorante o da parte di alcuno degli eventuali creditori intervenuti, sarà nominato custode un soggetto diverso, nel primo caso (debitore non occupante) obbligatoriamente, nel secondo caso (debitore occupante) a discrezione del GE.
Art. 555, comma 1, c.p.c. - Formula da utilizzare per effettuare il pignoramento immobiliare
TRIBUNALE DI ....
ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
PREMESSO
ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
PREMESSO
- che il Sig. ...., codice fiscale n. ...., domiciliato a ...., via ...., n. ...., presso l'Avv. ...., codice fiscale n. ...., che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce all'atto di precetto datato ...., ha notificato in data .... atto di precetto con il quale ha intimato al Sig. ...., residente a ...., via ...., n. ...., di pagare la somma di Euro .... oltre le spese successive di cui è creditore in forza di sentenza di condanna emessa dal .... di .... in data ...., munita di formula esecutiva in data............e in tale forma notificata in data............;
- che, essendo inutilmente trascorso il termine di dieci giorni dalla notifica del precetto, lo stesso intende sottoporre a pignoramento l' immobile di proprietà di .... di cui fornisce e sottoscrive la descrizione che segue: ...., sito nel Comune di ...., rendita catastale Euro ...., distinto in catasto ...., confinante a nord ...., a est ...., a sud ...., a ovest ....;
Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax . . . . . . o all'indirizzo di posta elettronica certificata . . . . . . . .@. . . . . .it.
(Avv. ....)
tutto ciò premesso
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del ...., di ...., ingiungo al Sig. ...., residente a ...., via ...., n. ...., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per cui si procede, l' immobile sopra descritto e i frutti di esso.
Ho, quindi, rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.
Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose (oppure) ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 522, e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Ho, quindi, rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.
Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose (oppure) ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 522, e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
A richiesta dell'Avv. ...., nella qualità di procuratore di ...., ho notificato il presente atto a ...., residente a ...., via ....,n ...., ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di ....
...., lì ....
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
....
Art. 555, comma 3, c.p.c. - Formula da utilizzare per la trascrizione del pignoramento immobiliare quando è richiesta dal creditore procedente
AL CONSERVATORE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI
DI ....
NOTA DI TRASCRIZIONE
DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
DEI REGISTRI IMMOBILIARI
DI ....
NOTA DI TRASCRIZIONE
DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
L'Avv. ...., codice fiscale n. ...., con studio a ...., via ...., n. ...., (PEC....................) quale procuratore e difensore di ...., codice fiscale n. ....,
CHIEDE
la trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare, eseguito il .... per un credito di Euro .... oltre alle spese successive, dall'Ufficiale Giudiziario del .... di ...., Sig. ....,
A FAVORE DI
...., nato a ...., il ...., residente a ...., via ...., n. ....,
CONTRO
...., nato a ...., il .... residente a ...., via ...., n. ...., sull' immobile : .... sito nel Comune di ...., rendita catastale Euro ...., distinto in catasto ...., confinante a nord ...., a est ...., a sud ...., a ovest ....
Allega copia autentica notificata dell'atto di pignoramento .
...., lì ....
(Avv. ....)
tutto ciò premesso
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del ...., di ...., ingiungo al Sig. ...., residente a ...., via ...., n. ...., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per cui si procede, l' immobile sopra descritto e i frutti di esso.
Ho, quindi, rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.
Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose (oppure) ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 522, e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
A richiesta dell'Avv. ...., nella qualità di procuratore di ...., ho notificato il presente atto a ...., residente a ...., via ....,n ...., ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di ....
...., lì ....
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
....
Argomenti correlatiAllega copia autentica notificata dell'atto di pignoramento .
...., lì ....
(Avv. ....)
tutto ciò premesso
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del ...., di ...., ingiungo al Sig. ...., residente a ...., via ...., n. ...., di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, per cui si procede, l' immobile sopra descritto e i frutti di esso.
Ho, quindi, rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.
Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose (oppure) ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 522, e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
A richiesta dell'Avv. ...., nella qualità di procuratore di ...., ho notificato il presente atto a ...., residente a ...., via ....,n ...., ivi recandomi e consegnandone copia conforme all'originale a mani di ....
...., lì ....
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
....
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La cancellazione del pignoramento
la dichiarazione del terzo
l'assegnazione dei beni pignorati
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l'opposizione di terzo all'esecuzione
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il titolo esecutivo
l'esecuzione presso il debitore
l'esecuzione presso terzi
l'esecuzione immobiliare
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l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
l'opposizione di terzo all'esecuzione