ricorso per ricostruzione carriera in enti ricerca modello

 

TRIBUNALE DI XXXXXXXXXX

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

In materia di ricostruzione carriera enti ricerca

PER: XXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX, c.f.XXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXXXXXXX (cfXXXXXXXXXXX) ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio Legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, giusta mandato in calce al presente atto, con autorizzazione alle comunicazioni via fax al n. XXXXXXXXXXXX nonché alla PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contro

XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (es CNR) in persona del legale rappresentante pro tempore in carica.

Oggetto: Riconoscimento anzianità tempo determinato.

FATTO

Il ricorrente è attualmente dipendente del XXXXXXXXXX e presta servizio presso l’Istituto di XXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXX con qualifica di Dirigente di Ricerca I livello professionale;

Con il presente giudizio, intende richiedere il riconoscimento dell’anzianità relativa al periodo di lavoro prestato presso lo stesso Ente convenuto con contratti a tempo determinato ed in maniera continuativa, nell’ambito del medesimo profilo professionale di ricercatore e con le medesime mansioni che, in maniera irragionevole ed illegittima, il XXXXXXXXXXXX non ha riconosciuto al momento della sua assunzione come ricercatore di II livello. Ciò ha determinato un danno sia economico sia sotto il profilo dei tempi di maturazione per il passaggio alla successiva fascia stipendiale.

Il ricorrente durante l’intero periodo di lavoro a termine e dopo la sua immissione in ruolo, ha sempre svolto le medesime mansioni e/o mansioni equivalenti riconducibili al profilo professionale di ricercatore ed in particolare si è occupato di: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Per quanto riguarda le attività di ricerca, l’ambito scientifico in cui il ricorrente ha svolto la sua attività, sia prima che dopo l’immissione in ruolo e che ha poi forgiato l’intera carriera professionale del ricorrente, è riconducibile principalmente, anche se non unicamente, a due grandi aree tematiche: 1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Queste attività di ricerca sono state condotte dal ricorrente nell’ambito di progetti nazionali ed internazionali, alcuni dei quali iniziati durante il periodo di lavoro a tempo determinato, ma terminati quando lo stesso era già assunto a tempo indeterminato.

Tra questi progetti a cavallo dei due periodi sopra citati si menzionano (come da cv ): 1) Progetto XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 2) Progetto XXXXXXXXXXXX finanziato dalla Regione XXXXXXXXXXXXXXX; 3) Progetto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX finanziato da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 4) progetto XXXXXXXXXXXXXXXXX, finanziato daXXXXXXXXXXXXXXX

L’attività svolta nel periodo di lavoro a tempo determinato dal ricorrente, e che si è protratta dopo l’assunzione dello stesso a tempo indeterminato, ha generato dei lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali, così come la partecipazione a congressi e workshop nazionali ed internazionali dove il ricorrente ha esposto i risultati della sua attività di ricerca a mezzo di comunicazioni orali e poster.

In particolare, facendo qui riferimento per brevità al solo arco temporale che abbraccia il periodo di lavoro a tempo determinato ed i successivi 4 anni di lavoro a tempo indeterminato, si richiamano: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nello specifico la posizione lavorativa del ricorrente risulta la seguente:

a) Contratto di lavoro a tempo determinato dal XXXXXXXXXXXXX al XXXXXXXXXXXXXXX come ricercatore ed inquadramento al III° livello;

b) Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di ricercatore III livello dal XXXXXXXXXXXXXXXX;

c) Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Primo Ricercatore II livello dal XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

d) Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Dirigente di Ricerca dal XXXXXXXXXXXXXXXX;

8) A seguito del suo inquadramento come ricercatore di II livello, il ricorrente si è visto riconoscere soltanto l’anzianità di servizio maturata con i contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che lo hanno collocato al XXXXXXXXXXXXX nella prima fascia con n. XXXXXXXXXXXXXX mesi utili per il conseguimento della fascia successiva; il XXXXXXXXXXXXXXX in II fascia e in data XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in III fascia stipendiale.

9) L’ente convenuto, quindi, ha completamente azzerato l’anzianità di servizio prestata dal ricorrente con il contratto a tempo determinato che avrebbe, invece, dovuto essere computata con l’anzianità di servizio maturata nel profilo di ricercatore III livello ed essere considerata utile per l’assegnazione della fascia stipendiale al momento del suo inquadramento come ricercatore II livello

DIRITTO

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA eurounitaria.

La modalità di operare assunta dall'Amministrazione resistente appare illegittima sotto ogni profilo, nonché in palese contrasto con i principi fondamentali sanciti dal nostro ordinamento costituzionale e con quelli recentemente affermatisi nell’ordinamento eurounitario in materia di discriminazione in ambito lavorativo.

Il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio relativa al periodo di lavoro a termine, contrasta con l’ordinamento dell’Unione Europea e, in particolare, con le prescrizioni contenute nell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato il cui obiettivo è previsto nella clausola 1, che recita: “ l'obiettivo del presente accordo è: a) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”.

L'accordo in questione prevede altresì che: “ il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in ciascuno Stato membro [..]”.

Circa l'applicazione del principio sopra richiamato anche nei confronti delle p.a. tale circostanza è stata chiaramente confermata dalle sentenze Adeneler e sentt. Marrosu-Sardino e Vassallo e con l'ordinanza Affatato.

Più precisamente, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dispone tra l'altro quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

Questa clausola è stata interpretata dalla Corte di Giustizia (v. punti 27-30 della sent. Del Cerro) nei termini seguenti:

<<Occorre aggiungere che, come emerge dalla clausola 1 dell'accordo quadro, lo scopo di questo è non solo di stabilire un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, ma anche di garantire il rispetto del divieto di discriminazione per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato.

Orbene, tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela.

Di conseguenza, la direttiva 1999/70 nonché l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro.

La mera circostanza che un impiego sia qualificato come «di ruolo» in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri.

In effetti, come si evince non soltanto dall'art. 249, terzo comma, CE, ma parimenti dall'art. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, letto alla luce del suo diciassettesimo 'considerando', gli Stati membri sono tenuti a garantire il risultato imposto dal diritto comunitario (v. sentenza Adeneler e a., citata, punto 68).

Poiché è pacifico che la sig.ra Del Cerro Alonso ha lavorato per più di dodici anni in diversi ospedali del sistema sanitario pubblico dei Paesi Baschi in qualità di membro del personale a tempo determinato e che, d'altronde, la causa principale verte sul confronto tra un membro del personale di ruolo a tempo determinato ed un membro del personale di ruolo a tempo indeterminato, la ricorrente nella causa principale rientra nel campo di applicazione della direttiva 1999/70 e in quello dell'accordo quadro.

Ne consegue che l'accordo quadro mira a dare applicazione al divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato>>.

In definitiva – per la Corte di Giustizia (v. il dispositivo finale) - la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. D’altra parte la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato>>.

Dall’insieme di queste due conclusioni si ricavano due corollari, puntualmente segnalati dalla CGCE (v. punti 16 e 17): 1) non è legittimo escludere i lavoratori a termine dal trattamento economico di anzianità nel corso del rapporto di lavoro precario; 2) non è legittimo assumere a tempo indeterminato un lavoratore già impiegato come prestatore di lavoro a termine prescindendo dalla anzianità maturata nel corso del precedente rapporto di lavoro precario.

DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO

Parte ricorrente, alla luce dei principi sopra evidenziati, ha diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità di servizio relativa al periodo di lavoro svolto con contratto a tempo determinato con conseguente ricostruzione della propria carriera anche ai fini dell’attribuzione della superiore fascia stipendiale.

In particolare, nel recepire la direttiva comunitaria 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il D.Lgs 368/01 all’art. 6 ha stabilito: “ principio di non discriminazione” - che al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in atto nell'impresa per il lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.

Dall’interpretazione letterale e logica della disposizione sopra indicata conforme ai principi costituzionali previsti nel nostro ordinamento, si può rilevare l'intenzione del legislatore di estendere l'affermazione dell'obbligo di equiparazione tra lavoratori a tempo determinato ed indeterminato anche sotto il profilo del riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Deve, quindi, ritenersi illegittima la determinazione dell’ente di ricerca convenuto di escludere, per il computo dell’anzianità di servizio del ricorrente, al momento del passaggio dal profilo di ricercatore di III° a quello di ricercatore di II° livello ed in base all’art. 22 d.p.r. n. 567 del 1987, l’anzianità di servizio maturata nel corso del periodo di lavoro a tempo determinato.

Invero, la S.C. ha avuto modo di rilevare al riguardo, che “l'immediata applicabilità della clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE, riguardante il principio di non discriminazione, è stata ripetutamente affermata dalla Corte di Giustizia ed, ultimamente, tale principio è stato chiaramente espresso da questa Corte nelle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis, Cass. n. 22558 del 2016) secondo le quali "la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione. Sul principio di non discriminazione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); la sentenza del 18.10.2012 della Corte nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11 Valenza + 4, con riguardo al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata precedentemente al collocamento in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla L. n. 296 del 2006, ha affermato: - non risulta dal testo della clausola 4 dell'accordo quadro, nè dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquistato lo status di lavoratore a tempo indeterminato, infatti gli obbiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti da contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione depongono in senso contrario (sentenza Rosado Santana); - la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la discriminazione, spettante all'autorità giudiziaria dello Stato membro, va effettuata con riguardo alla natura delle funzioni-se esse, successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti a termine - non potendo ritenersi che le lavoratrici si trovino in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, dal momento che le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa controversa, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e il requisito di essere stati assunti a tale scopo mediante una selezione concorsuale o comunque prevista dalla legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo; sulla base di tali principi il collegio osserva che in questa sede il CNR, pur affermando l'esistenza di ragioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni, le quali sole avrebbero potuto legittimare la disparità. Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità del contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente nonchè sulle modalità di reclutamento del personale nel settore della ricerca e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare; le "ragioni oggettive" richiamate nella clausola 4, attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali il ricorrente ha affermato (quarto motivo di ricorso) che "le attività di ricerca presuppongono una lunga maturazione dei ricercatori attraverso esperienze effettuate con attività di ricerca necessariamente svolta nell'ambito di rapporti a tempo determinato, tanto che l'esperienza specifica almeno triennale costituisce requisito per l'accesso al concorso per l'inquadramento nel profilo di Ricercatore di 3^ livello... ne consegue che l'instaurazione di rapporti di lavoro dei ricercatori a tempo indeterminato del CNR (come negli altri enti del comparto) è sempre preceduta da un periodo almeno triennale di esperienza maturata con rapporti di lavoro a termine". Dalle stesse deduzioni del ricorrente risulta, dunque, che le mansioni, sia nel corso del rapporto a tempo determinato, sia nel corso del rapporto a tempo indeterminato sono quelle di ricercatore, pur essendo le prime svolte in una fase formativa del lavoratore, sicchè manca, nella specie, l'allegazione di circostanze idonee a legittimare un trattamento difforme (cfr., in termini, Cassazione civile sez. lav., 23/11/2017, (ud. 12/07/2017, dep. 23/11/2017), n.27950)

Tali principi sono stati successivamente ribaditi dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. n. 15232/2020, Cass. n. 15231/2020, Cass. n. 4195/2020) che ha avuto, peraltro, modo di confermare pronunce di merito le quali hanno motivatamente disatteso generiche eccezioni sollevate dall’amministrazione in ordine all’esistenza di ragioni oggettive ostative al riconoscimento del servizio pre ruolo consistenti nella presunta diversità delle mansioni svolte dai lavoratori a termine prima e dopo l’assunzione con contratto a t.i., sulla base del condivisibile rilievo che, a fronte dell’allegazione, da parte dei lavoratori stessi, di avere svolto mansioni essenzialmente analoghe nel corso del rapporto di lavoro a termine e a seguito dell’immissione in ruolo, sarebbe stato onere dell’amministrazione quello di svolgere specifiche e circostanziate contestazioni al riguardo.

Nel caso di specie, come premesso, il ricorrente, sia nel corso del rapporto a termine che nel corso del rapporto di lavoro a t.i. ha prestato la propria attività di ricerca presso l’Istituto di Ricerca XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nell’ambito di un rapporto contrattuale privo di soluzione di continuità.

Egli, durante l’intero periodo di lavoro a termine e dopo la sua immissione in ruolo, ha sempre svolto le medesime mansioni occupandosi di: partecipazione e gestione di progetti, attività di divulgazione mediante pubblicazioni su riviste scientifiche e partecipazione a congressi nazionali ed internazionali, attività di formazione ed attività editorialiXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Né argomenti contrari rispetto alla fondatezza della domanda possono trarsi dalla considerazione che, collocandosi il contratto a tempo determinato parzialmente in un periodo precedente rispetto all’entrata in vigore della direttiva n 70/1999, il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel corso di detto rapporto non potrebbe essere considerato violativo della clausola 4. Alla luce dei principi recentemente espressi dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 15231 del 16/07/2020, infatti “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento; tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina.

Con il presente atto, si formula, infine, espressa riserva di agire, in separata sede, unitamente ad ogni altro diritto violato (come ad es. l'omesso e/o insufficiente versamento dei contributi previdenziali) valendo il presente atto quale formale messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione.

Tutto ciò premesso si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adìto:

1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi considerare, ai fini dell’anzianità lavorativa e della maturazione dei conseguenti aumenti stipendiali, l’intero periodo di lavoro prestato a tempo determinato presso il ……………………………….o per il diverso periodo ritenuto di giustizia;

2) condannare l’ente di ricerca a riconoscere al ricorrente l’anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato e rispettive proroghe stipulati con l’Istituto resistente precedentemente alla sua assunzione a tempo indeterminato e per l’effetto a ricostruire la carriera del ricorrente anche con riferimento alla fascia stipendiale da attribuire;

3) condannare l’ente di ricerca convenuto a corrispondere le differenze retributive maturate e maturande oltre accessori in misura e con decorrenza di legge;

4) Con vittoria di spese e competenze legali, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. Contratti di lavoro;

2. Buste paga;

3. curriculum vitae;

4. Giurisprudenza;

5. CCNL Comparto Ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003;

6. Dichiarazione congiunta al CCNL quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999;

7. CCNL Comparto Ricerca del 2006-2009;

8. CCNL biennio economico 2008-2009;

9. CCNL 2018;

B) Si chiede prova per testi, senza inversione dell’onere probatorio, sui seguenti capitoli di prova

Articolare capitoli di prova sull’attività svolta durante il periodo di lavoro a termine e a tempo indeterminato volti a dimostrane la sostanziale analogia.

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